Titolo II - Disposizioni diverse

Titolo II - Disposizioni diverse


Articolo 118 - Nucleo di valutazione
1. Ai componenti del Nucleo di valutazione previsto dall'art.11 dello Statuto dell'Ateneo è attribuita un'indennità di carica, stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, non superiore a quella prevista per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 119 - Organi di gestione
1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione di una indennità per lo svolgimento delle funzioni di ProRettore, Preside di facoltà, Direttore di Dipartimento, di Presidente di Centro di gestione amministrativa di facoltà, di centri di servizi interdipartimentali e interuniversitari, in relazione all'entità e alla qualità dell'impegno richiesto. L'indennità, con onere a carico del bilancio dell'Università, non può essere superiore al 70% di quella prevista per il Rettore.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, l'attribuzione di una indennità per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo con onere a carico del bilancio dell'Università, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.

Articolo 120 - Commissioni previste da norme legislative
1. Ai componenti di commissioni e di comitati, costituiti presso l'Università ed istituiti espressamente da norme di legge, può essere attribuito un gettone di presenza, per ciascuna giornata di seduta, stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione in misura non superiore a quella prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, in relazione all'entità e alla qualità dell'impegno richiesto. Il gettone di presenza può essere attribuito solamente qualora la legge istitutiva non disponga direttamente in ordine ai compensi ed alle procedure per la loro determinazione.
2. Il gettone di presenza non spetta per le sedute di eventuali sottocommissioni o sottocomitati.

Articolo 121 - Spese di rappresentanza
1. Le spese di rappresentanza devono essere fondate sulla concreta ed obiettiva esigenza dell'Università, in rapporto alle proprie finalità istituzionali, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei e devono corrispondere all'intento di richiamare sull'attività dell'Università l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati.
2. Le spese di rappresentanza ammissibili nonché i limiti ed i criteri di effettuazione delle stesse sono individuati con regolamento del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Articolo 122 - Limiti di valore
1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento devono intendersi al netto dell'I.V.A. e possono essere aggiornati con delibere del Consiglio di Amministrazione. Tali importi sono comunque aggiornati ogni tre anni.

Articolo 123 - Rappresentanza e difesa in giudizio
1. Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, le giurisdizioni amministrative e collegi arbitrali e sempreché non si tratti di controversie con lo Stato o con la Regione, l'Università è rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
2. L'Università sulla base di un'apposita e motivata deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, può conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa ad un avvocato del libero foro.

Articolo 124 - Regolamento missioni
1. L'Università disciplina con proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, le modalità concernenti le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo.