PARTE II
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DELLE STRUTTURE DECENTRATE
Titolo I - Gestione strutture autonome decentrate
CAPO I - Attività dei centri di gestione amministrativaArticolo 71 - Centri di gestione amministrativa
1. I centri di gestione amministrativa di Facoltà sono strutture al servizio di quelle unità decentrate che non hanno autonomia di spesa. Detti centri possono essere istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su richiesta dei Consigli delle strutture interessate.
2. Presso ciascuna Facoltà opera uno o più centri di gestione amministrativa, con autonomia amministrativa, finanziaria e contabile a cui fanno capo le unità decentrate della medesima Facoltà, che non hanno autonomia di spesa nonché la Presidenza della Facoltà, per quanto attiene alla gestione delle proprie risorse.
3. Al centro di gestione amministrativa sono preposti:
a) un comitato di gestione composto dai responsabili delle unità decentrate interessate;
b) un presidente, eletto tra i docenti componenti del comitato di gestione;
c) un segretario amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i funzionari appartenenti all'aria amministrativo contabile.
4. Presso l'amministrazione centrale opera il "Centro di gestione amministrativa dell'amministrazione centrale" (CGA-AC), preposto alla gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie destinate alle attività e ai servizi dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate prive di autonomia di spesa.
5. Al CGA-AC è attribuita la gestione amministrativo-contabile dei centri di servizio di cui all'art. 95 del Regolamento generale di Ateneo, ad eccezione della Tipografia universitaria, e di quelli successivamente istituiti ai sensi dell'art. 94 del medesimo regolamento.
6. Organi e loro composizione, durata, funzioni e organizzazione del CGA-AC sono disciplinati da apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 72 - Presidente e segretario amministrativo
1. Il presidente del Centro è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro stesso, nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge, anche in ottemperanza alle norme fiscali.
2. Il segretario amministrativo collabora con il Presidente del centro ed esercita funzione di coordinamento delle attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Presidente, dei conseguenti atti; egli partecipa alle sedute del comitato di gestione con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Ove al segretario amministrativo o ad altro funzionario o collaboratore amministrativo-contabile, sono affidati, nei limiti delle rispettive mansioni, specifici adempimenti, questi ne risponde personalmente e singolarmente.
4. Il bilancio preventivo del centro di gestione amministrativa è predisposto dal Presidente del comitato di gestione, coadiuvato dal segretario, secondo quanto disposto dal successivo art. 73.
4. Il Presidente del centro designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.
Articolo 73 - Bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione del centro di gestione amministrativa è formulato in termini finanziari di competenza, in conformità dell'allegato A/1.
2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.
3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.
5. Sulla base delle delibere del Consiglio di Facoltà, dei Consigli di Istituto e delle strutture afferenti al centro, il Presidente coadiuvato dal segretario amministrativo predispone il bilancio del Centro e lo presenta per l'approvazione al comitato di gestione.
6. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, in conformità dell'allegato B/1, nel quale sono riassunte le entrate e le spese per titoli, categorie e sezioni.
7. Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati deve essere inviata all'amministrazione centrale, entro 10 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del comitato di gestione del centro.
Articolo 74 - Contenuto del bilancio
1. Il bilancio del centro mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del preventivo; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.
2. Le entrate del centro non possono essere scritte in bilancio in misura superiore a quelle assegnate per l'anno in corso.
Articolo 75 - Classificazione delle entrate e delle spese
1. Per quanto riguarda la classificazione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione di competenza del centro si applica l'art. 12 del presente regolamento.
Artico 76 - Riscossione delle entrate
1. I centri non possono ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione universitaria con le modalità di cui al presente titolo ad eccezione degli interessi attivi maturati sull'apposito c/c bancario intestato al centro ed attivato sulla stessa azienda o istituto di credito dell'Università.
2. L'Università trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza del centro mediante ordinativo diretto a favore del centro stesso dandone a questo contestuale comunicazione
3. Il centro provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale d'incasso.
4. Le reversali d'incasso numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario sono firmate dal Presidente e dal segretario amministrativo del centro o da coloro che legittimamente li sostituiscono.
5. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) titolo, categoria, sezione e capitolo di bilancio;
c) nome, cognome o denominazione del debitore;
d) causale della riscossione;
e) importo in cifre e in lettere;
f) data di emissione.
6. Per gli interessi attivi maturati sul c/c bancario, il centro emette corrispondente reversale d'incasso e ne dà contestuale comunicazione all'Università.
7. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa del centro e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
Articolo 77 - Avanzo e disavanzo di amministrazione
1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, redatta in conformità dell'allegato C/1. L'avanzo di amministrazione è iscritto come prima posta dell'entrata. Ai fini della sua utilizzazione si provvede con apposita deliberazione quando ne sia dimostrata l'effettiva consistenza ed a misura che l'avanzo venga realizzato. Il comitato di gestione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consultiva.
Articolo 78 -
Spese
1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'apposito c/c bancario.
2. Il pagamento può essere effettuato anche attraverso l'utilizzo di carta di credito intestata al centro. La Direzione Amministrativa provvede ad impartire disposizioni vincolati.
3. I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente e dal segretario amministrativo del centro o da coloro che legittimamente li sostituiscono.
4. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) titolo, categoria, sezione e capitolo di bilancio;
c) nome e cognome o denominazione del creditore;
d) causale del pagamento;
e) importo in cifre e in lettere;
f) modalità di estinzione del titolo;
g) data di emissione.
5. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
6. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
7. Ai fini del pagamento possono essere adottate con apposito regolamento le procedure di cui al regolamento approvato con D.P.R. 24/4/94 numero 367 per l'emissione di mandati informatici di pagamento.
8. E' vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sul c/c bancario.
9. I mandati di pagamento inestinti al 31 dicembre di ciascun anno sono comunicati dall'istituto cassiere al centro per il loro annullamento e per la riemissione in conto residuii.
10. I mandati sono cronologicamente registrati nel giornale di cassa del centro e nei partitari di uscita prima dell'invio all'istituto cassiere.
Articolo 79 - Documentazione dei mandati di pagamento
1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a secondo dei casi, dalle fatture e dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariali ovvero da bolletta di consegna, e da ogni altro documento che giustifichi la spesa; può prescindersi dall'allegazione contestuale del buono di carico nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiale bibliografico.
2. Tale documentazione è vistata dal Presidente del centro.
3. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa.
Articolo 80 - Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento
1. I centri possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in c/c postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in questo ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire all'indirizzo del medesimo con spesa a suo carico;
c) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore.
2. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazioni recanti gli estremi relativi all'operazione e il timbro dell'istituto cassiere.
Articolo 81 - Gestione del fondo per piccole spese
1. Per l'effettuazione delle piccole spese il Presidente del centro può disporre di un fondo di importo comunque non superiore a lire 30.000.000 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. Con il fondo il presidente del centro può provvedere di norma in contanti e/o con carta di credito al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione, per l'acquisto di giornali, nonché di pubblicazioni periodiche e simili, spese di rappresentanza, spese di missioni, ciascuna di importo non superiore a lire 1.000.000.
3. A tal fine ciascun centro deve tenere apposito registro per le piccole spese nel quale deve essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordine di pagamento sia le piccole spese effettuate.
4. Alla fine dell'esercizio il Presidente restituisce mediante versamento all'istituto cassiere il fondo di cui al primo comma.
5. Ogni spesa deve essere giustificata da idonea documentazione fiscale.
6. Eccezionalmente, per le piccole spese che non eccedono l'importo di lire 100.000. La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione del presidente, sotto la propria personale responsabilità.
7. Le spese di cui sopra vanno comunque annotate su un apposito registro di cassa.
Articolo 82 - Conto Consuntivo
1. Il Presidente del Comitato di gestione predispone, coadiuvato dal segretario amministrativo, il conto consuntivo e lo presenta al Comitato per l'approvazione.
2. Il conto consuntivo è corredato da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nelle facoltà e negli istituti gestiti dal centro;
b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
c) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso d'esercizio.
3. Copia del consuntivo e dei relativi allegati deve essere inviata all'amministrazione centrale, entro 10 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del comitato di gestione del centro.
4. La rendicontazione si articola in un rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico, predisposti dal presidente del Centro.
5. Per quanto riguarda la composizione del conto consuntivo si applicano ai centri di gestione amministrativa gli artt. da 34 a 38 del presente Regolamento.
Articolo 83 - Scritture contabili
1. Per quanto riguarda le scritture contabili del centro di gestione amministrativa di facoltà si applicano gli artt. 31 e 32 del presente Regolamento.
Articolo 84 - Rinvio a norme e competenze
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si fa riferimento in quanto applicabili, alle norme previste nella Parte I del presente Regolamento.
CAPO II - Gestione degli istituti Articolo 85 - Riordino degli Istituti
1. All'entrata in vigore dello Statuto dell'Università di Catania tutti gli istituti esistenti nell'Ateneo conformano il loro ordinamento a quanto disposto in materia negli articoli 33, 34 e 73 dello Statuto medesimo.
2. Sino alla loro disattivazione la gestione amministrativa e contabile degli istituti fa capo ai centri di gestione amministrativa costituiti presso ogni Facoltà
Articolo 86 - Disponibilità dei fondi
1. Gli istituti possono disporre dei seguenti fondi:
a) dotazione ordinaria di funzionamento;
b) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie;
c) assegnazioni per la ricerca scientifica;
d) tasse e contributi versati dagli studenti;
e) contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità;
f) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
g) quote di proventi per prestazioni a pagamento;
h) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di amministrazione all'attività dell'Istituto.
2. I predetti fondi, contabilizzati nel bilancio del centro di gestione amministrativa della facoltà, sono gestiti dal centro medesimo in apposite partite contabili intestate a ciascun istituto.
Articolo 87 - Impegni di spesa
1. Per potersi disporre direttamente da parte del Direttore dell'istituto spese eccedenti in una sola volta lire 20 milioni oltre l'I.V.A., il Consiglio di istituto deve avere previamente autorizzato l'utilizzazione dei fondi.
2. Nessun singolo impegno e pagamento è consentito al Direttore dell'istituto per spese che eccedano ciascuna lire milioni 100.000 ECU oltre l'I.V.A., senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Per il medesimo oggetto è fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa. E' fatto in ogni caso divieto di assumere impegni per spese a carico di fondi non assegnati o eccedenti le assegnazioni agli istituti.
Articolo 88 - Registro degli impegni forniture
1. Ogni istituto deve tenere apposito registro degli impegni di spese, fornito dall'Amministrazione centrale, preventivamente numerato e vidimato dal direttore amministrativo o da un suo delegato.
2. Al termine dell'esercizio, quando ne venga fatta richiesta, il registro è trasmesso al segretario amministrativo del centro di gestione amministrativa della facoltà per il visto di controllo e per la determinazione dei residui passivi.
Articolo 89 - Piccole spese
1. Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti il Direttore d'Istituto potrà emettere ordini di pagamento a proprio favore per somme comunque non eccedenti le lire 1 milione. Ciascun istituto deve tenere apposito registro per le piccole spese, nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordine di pagamento a favore del direttore di Istituto sia le piccole spese effettuate.
Articolo 90 - Documenti di spesa
1. Tutti i documenti di spesa sono annotati nel registro di cui all'art. 89, in corrispondenza dei rispettivi impegni. Le fatture, note, conti, ecc., sono vistati dal direttore dell'istituto e dall'amministrativo, ai fini anche dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarità dell'esecuzione e della osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
Articolo 91 - Rinvio a norme di competenze
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo I si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme previste nella Parte I del presente Regolamento.
CAPO III - Gestione dipartimentiArticolo 92 - Ambito di applicazione
1. Sono sottoposti alle norme di cui al presente titolo tutti i dipartimenti costituiti nell'Università.
Articolo 93 - Consiglio di Dipartimento
1. Il Consiglio di Dipartimento detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento stesso; approva entro il 15 maggio le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore coadiuvato dalla giunta ed il piano annuale delle ricerche; approva inoltre entro il 30 settembre il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo.
Articolo 94 - Direttore del Dipartimento
1. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento stesso anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.
2. Il Direttore, coadiuvato dalla giunta del Dipartimento e tenendo conto dei criteri generali dettati dal consiglio di dipartimento di cui al precedente art. 93, predispone annualmente le richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione dell'Università corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche del dipartimento stesso. Il Direttore predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel dipartimento;
b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale e interuniversitaria;
d) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso d'esercizio.
3. Il Direttore del Dipartimento provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del dipartimento stesso e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.
4. Il Direttore del Dipartimento designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.
Articolo 95 - Segretario amministrativo
1. Il segretario amministrativo collabora con il Direttore del dipartimento ed esercita funzione di coordinamento delle attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti; egli partecipa alle sedute del Consiglio di Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Ove al segretario amministrativo o ad altro funzionario o collaboratore amministrativo-contabile, sono affidati, nei limiti delle rispettive mansioni, specifici adempimenti, questi ne risponde personalmente e singolarmente.
Articolo 96 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria è unica come è unico il bilancio; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.
2. Il bilancio di previsione del dipartimento è formulato in termini finanziari di competenza; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.
3. Il bilancio di previsione, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione, a cura del Direttore del Dipartimento, per essere allegato al bilancio dell'Università, entro i 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Le variazioni di bilancio sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio stesso.
Articolo 97 - Fondi del Dipartimento
1. I dipartimenti possono disporre dei seguenti fondi:
a) dotazione ordinaria di funzionamento;
b) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie;
c) assegnazioni per la ricerca scientifica ivi comprese quelle per attrezzature;
d) tasse e contributi universitari;
e) contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalità;
f) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
g) quote di proventi per prestazioni a pagamento;
h) interessi attivi maturati sul c/c bancario del Dipartimento;
i) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione all'attività del Dipartimento.
Articolo 98 -
Riscossione delle entrate
1. I Dipartimenti non possono ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione universitaria con le modalità di cui al presente titolo ad eccezione degli interessi attivi maturati sull'apposito c/c bancario intestato al Dipartimento ed attivato sulla stessa Azienda o Istituto di credito dell'Università.
2. L'Università trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza del Dipartimento mediante ordinativo diretto a favore del Dipartimento stesso dandone a questo contestuale comunicazione.
3. Il dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale d'incasso.
4. Le reversali d'incasso numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario sono firmate dal Direttore e dal segretario amministrativo del Dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono.
5. Le reversali contengono le seguenti indicazioni.
a) esercizio finanziario;
b) titolo, categoria, sezione e capitolo di bilancio;
c) nome, cognome o denominazione del debitore;
d) causale della riscossione;
e) importo in cifre e in lettere;
f) data di emissione.
6. Per gli interessi attivi maturati sul c/c bancario, il dipartimento emette corrispondente reversale d'incasso e ne da contestuale comunicazione all'Università.
7. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa del dipartimento e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
Articolo 99 - Avanzo e disavanzo di amministrazione
1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, redatta in conformità dell'allegato C/1.
2. L'avanzo di amministrazione è iscritto come prima posta dell'entrata.
3. Ai fini della sua utilizzazione si provvede con apposita deliberazione quando ne sia dimostrata l'effettiva consistenza ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.
4. Il Consiglio di Dipartimento deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.
Articolo 100 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni
1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del Consiglio di Dipartimento può delegare il Direttore prefissando i limiti.
3. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.
4. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare impegni provvisori che hanno valore soltanto nel corso dell'esercizio; ove, alla chiusura dell'esercizio, gli impegni provvisori non fossero stati trasformati in definitivi, così come previsto dal terzo comma del presente articolo, sono privi di efficacia.
5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.
7. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
8. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata, costituisce economia di spesa.
9. Con deliberazione del Consiglio di Dipartimento le somme stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dello esercizio possono essere riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti; delle deliberazioni e delle somme così riportate dovrà essere compilato elenco da allegare al consuntivo.
10. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.
Articolo 101 - Registrazione degli impegni di spesa
1. Per tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, il Segretario amministrativo del Dipartimento provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.
Articolo 102 - Spese
1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'apposito c/c bancario.
2. Il pagamento può essere effettuato anche attraverso l'utilizzo di carta di credito intestato al Dipartimento. La Direzione Amministrativa provvede ad impartire disposizioni vincolanti.
3. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal segretario amministrativo del dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono.
4. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) titolo, categoria, sezione e capitolo di bilancio;
c) codice meccanografico del titolo, categoria, sezione e capitolo;
d) nome e cognome o denominazione del creditore;
e) causale del pagamento;
f) importo in cifre e in lettere;
g) modalità di estinzione del titolo;
h) data di emissione.
5. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
6. E' vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sul c/c bancario.
7. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituito cassiere al Dipartimento per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.
8. I mandati di pagamento collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.
9. I mandati sono cronologicamente registrati nel giornale di cassa del Dipartimento e nei partitari di uscita prima dell'invio all'istituto cassiere.
Articolo 103 - Documentazione dei mandati di pagamento
1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, dalle fatture e dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariali ovvero da bolla di consegna, e da ogni altro documento che giustifichi la spesa; può prescindersi dall'allegazione contestuale del buono di carico nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiale bibliografico.
2. Tale documentazione è vistata dal direttore del dipartimento.
3. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa.
Articolo 104 - Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento
1. I Dipartimenti possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in c/c postale a favore del creditore, nonchè mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in questo ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire all'indirizzo del medesimo con spese a suo carico;
c) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore.
2. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazioni recanti gli estremi relativi all'operazione accompagnati dal timbro dell'istituto cassiere.
Articolo 105 - Gestione del fondo per piccole spese
1. Per l'effettuazione delle piccole spese il Direttore del Dipartimento può disporre di un fondo di importo comunque non superiore a lire 30.000.000 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. Con il fondo il Direttore del dipartimento può provvedere, di norma in contanti e/o con carta di credito, al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione, per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e simili, spese di rappresentanza, spese di missioni, ciascuna di importo non superiore a lire 1.000.000.
3. A tal fine ciascun dipartimento deve tenere apposito registro per le piccole spese nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento sia le piccole spese effettuate.
4. Alla fine dell'esercizio il Direttore restituisce mediante versamento all'istituto cassiere il fondo di cui al primo comma.
5. Ogni spesa deve essere giustificata da idonea documentazione fiscale.
6. Eccezionalmente. per le piccole spese che singolarmente non eccedano l'importo di lire 100.000, la prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione del Direttore, sotto la propria personale responsabilità.
7. Le spese di cui sopra vanno comunque annotate su un apposito registro di cassa.
Articolo 106 - Conto Consuntivo
1. La rendicontazione si articola in un rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico.
2. Per quanto riguarda la composizione del conto consuntivo si applicano ai Dipartimenti gli artt. da 34 a 38 del presente Regolamento.
Articolo 107 - Scritture contabili
1. Per quanto riguarda le scritture contabili del Dipartimento si applicano gli artt. 31 e 32 del presente Regolamento.
Articolo 108 - Consegnatario dei beni
1. Il Direttore del Dipartimento è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le esigenze del Dipartimento stesso e risultanti nei registri inventariali da redigersi in conformità a quanto previsto nei precedenti articoli 46 e 47.
Articolo 109 - Rinvio a norme e competenze
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme previste nei titoli I, II e III del presente regolamento.
CAPO IV - Adempimenti fiscaliArticolo 110 - Adempimenti fiscali
1. I centri di spesa che pongono in essere operazioni fiscalmente rilevanti debbono curare tutti gli adempimenti tributari ad esse specificamente e direttamente correlati, ed in particolare quelli relativi alla registrazione dei contratti stipulati, alla fatturazione e registrazione delle fatture emesse e ricevute, all'effettuazione e versamento delle ritenute sugli emolumenti corrosposti. Le strutture medesime dovranno altresì dare le conseguenti comunicazioni all'Amministrazione centrale nei modi e nei termini che da essa verranno stabiliti.
2. Il Direttore Amministrativo provvede altresì ad impartire le disposizioni necessarie, relative agli adempimenti di cui al comma precedente.