Titolo II - Gestione patrimoniale

Titolo II - Gestione patrimoniale


Articolo 42 - Beni
1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Articolo 43 - Inventario dei beni immobili
1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli agenti cui sono affidati; 
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; 
c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati; 
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; 
e) gli eventuali redditi. 

Articolo 44 - Consegnatari dei beni immobili
1. I beni immobili in uso all'Università sono dati in consegna ad agenti dell'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonchè di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del Direttore Amministrativo o di un funzionario da questi all'uopo delegato.

Articolo 45 - Classificazioni dei beni mobili
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi, macchine di ufficio;
b) materiale bibliografico;
c) collezioni scientifiche;
d) strumenti tecnici, attrezzare in genere;
e) automezzi ed altri mezzi di trasporto;
f) fondi pubblici e privati;
g) altri beni mobili.
2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

Articolo 46 - Inventario dei beni mobili
1. I beni mobili sono descritti in separati registri di consistenza per ogni dipartimento, centro di servizio, istituto o ufficio.
2. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il luogo in cui si trovano;
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c) la quantità e il numero;
d) il valore.
3. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
4. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con la indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
5. Per i libri ed il materiale bibliografico anche su supporto informatico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta.
6. Le pubblicazioni e gli opuscoli raccolti in miscellanee, possono essere iscritte alla fine dell'anno con un unico numero di inventario.

Articolo 47 - Consegnatari dei beni mobili
1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili.
2. Sotto la denominazione di agenti responsabili dell'Amministrazione si comprendono i Presidi delle Facoltà, i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti dei centri di gestione amministrativa di Facoltà, i Presidenti dei centri di servizio interdipartimentali, i Direttori degli Istituti, dei Seminari, dei Laboratori, delle Cliniche, dei Centri, delle Biblioteche e simili, che sono consegnatari di oggetti e materiale appartenenti all'Università. I beni mobili assegnati ai servizi generali delle Facoltà sono dati in consegna ai centri di gestione amministrativa delle Facoltà stesse, ove costituiti. I beni mobili assegnati agli uffici ed ai servizi generali dell'Amministrazione Centrale sono dati in consegna all'Economo.
3. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonchè dal direttore amministrativo o dal funzionario da questi all'uopo delegato che assiste alla consegna.
4. Gli inventari sono redatti, mediante procedure automatizzate in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'amministrazione universitaria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
5. La responsabilità della regolare tenuta delle scritture inventariali spetta ai consegnatari, i quali debbono esibirle ad ogni richiesta dell'Amministrazione.
6. I consegnatari sono personalmente responsabili della buona conservazione dei beni mobili loro affidati e debbono provvedere perchè in ogni fattura o documento di credito, per acquisto o riparazione, sia riportato il relativo numero d'inventario.

Articolo 48 - Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.
3. I beni mobili debbono essere iscritti sugli inventari il giorno stesso del loro acquisto o del loro ingresso e lo scontrino inventariale deve essere allegato ai documenti di pagamento. L'iscrizione viene fatta seguendo la numerazione progressiva in ordine di data, ed il numero corrispondente deve essere apposto sul mobile, strumento od oggetto in modo duraturo e visibile. Quando ciò non sia possibile, si deve applicare all'oggetto un cartellino sul quale, oltre il numero d'inventario, si mettono le indicazioni necessarie ad evitare scambio confusioni. I beni mobili che per qualsiasi causa sono divenuti inservibili debbono essere eliminati dall'inventario e possono essere alienati.
4. Ove si intenda procedere all'alienazione dei beni patrimoniali, sempre che non si tratti di attrezzature, strumenti, materiale scientifico e simili, il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla natura dei beni, potrà nominare apposita commissione la quale dovrà esprimere parere sulla stima del bene, sul progetto di contratto da porre in essere, sulla procedura di aggiudicazione da esperire, sulla sussistenza dei presupposti per il ricorso alla trattativa privata, dai successivi articoli 64 e 65. 5. Per l'alienazione dei beni in dotazione agli Istituti, Facoltà, Centri, Laboratori, Biblioteche, Dipartimenti, saranno sentiti preventivamente i rispettivi Consigli. I proventi percepiti dalle alienazioni saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione ai fondi dei rispettivi organi, per l'acquisto delle attrezzature didattiche, librarie, scientifiche.
6. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Università sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.
7. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.
8. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
9. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. 10. L'ufficio patrimonio deve tenere copia di tutti gli inventari dell'Ente Universitario, nella quale dovranno essere annotate anche le relative variazioni, in modo da poterne anche desumere, alla fine di ogni esercizio finanziario, gli elementi per la situazione patrimoniale.

Articolo 49 - Ricognizione dei beni mobili
1. Il Consiglio di Amministrazione deve disporre, quando lo ritenga opportuno e comunque ad intervalli non maggiori di dieci anni, la ricognizione dei beni mobili per riscontrare la regolarità della tenuta degli inventari, la consistenza del patrimonio e lo stato di conservazione di mobili, degli oggetti, degli strumenti e delle raccolte librarie. Contestualmente a tali operazioni si dovrà provvedere al rinnovo degli inventari in occasione del quale può essere consentita una nuova stima dei singoli beni.

Articolo 50 - Materiali di consumo
1. L'Economo provvede alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie - per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.

Articolo 51 - Automezzi
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.
2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo tra smette al competente ufficio amministrativo.
3. Tutti gli autoveicoli dovranno essere muniti del contrassegno di cui al R.D. 746 del 1926 e della Legge 9/4/1953 n. 318 ed eventuali successive modificazioni.

Articolo 52 - Magazzini di scorta
1. L'Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta. 2. Alla relativa normativa si provvede con le forme ed il procedimento per l'adeguamento e l'integrazione del presente regolamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 53 - Inesigibilità dei crediti
1. Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.