Titolo VI - Organi e strutture di ricerca

Titolo VI - Organi e strutture di ricerca


Articolo 29 - Strutture di ricerca
1. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti, i Centri di ricerca finalizzati e, nell'ambito delle Facoltà, gli Istituti, finchè attivati.

Articolo 30 - Dipartimenti
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca.
2. Il Dipartimento concorre alla organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; essi sono responsabili dell'organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
3. Il Dipartimento sottopone alle Facoltà le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca.
4. Il Dipartimento esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulla richiesta di posti di ruolo e sulla destinazione dei docenti nonché, sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da parte delle Facoltà.
5. Il Dipartimento avanza le richieste di spazi, personale tecnico - amministrativo e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione.
6. I criteri relativi alle modalità di costituzione e alle condizioni di persistenza, alla richiesta di afferenza, alla costituzione di sezioni del Dipartimento, nonchè i rapporti complessivi con gli Organi Didattici sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo.
7. L'Istituzione o la disattivazione del Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico. La delibera è resa esecutiva dal Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione per le parti di competenza.
8. Al momento dell'istituzione, il Dipartimento viene inserito nella Tabella B allegata al presente Statuto.
9. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile che esercita nell'ambito del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità.
10. Il Dipartimento, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con Enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, in accordo a quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo.
11. Il Dipartimento, per progetti di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo e previa delibera del Senato Accademico, può anche avvalersi, temporaneamente e comunque per un periodo massimo di quattro anni rinnovabile una sola volta, dell'opera di ricercatori di chiara fama provenienti da istituzioni di ricerca nazionali e internazionali. E' esclusa la loro partecipazione ad ogni forma di attività didattica, ad eccezione di quella svolta nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
12. Il fabbisogno di cui al precedente comma può essere coperto in tutto o in parte con i fondi per la ricerca.

Articolo 31 - Organi del Dipartimento
1. Sono Organi del Dipartimento:
a) il Consiglio di Dipartimento
b) il Direttore
c) la Giunta
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli Dipartimenti. Il Segretario amministrativo ne fa parte di diritto. Il Consiglio può deliberare di accettare, in seno allo stesso, rappresentanze di enti pubblici di ricerca, in regime di reciprocità.
3. Il Consiglio di Dipartimento elabora un regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi Organi e il loro funzionamento. Il regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3 del presente Statuto.
4. Il Consiglio di Dipartimento delega alcune funzioni alla Giunta in conformità alle norme del proprio Regolamento.
5. Tutte le componenti hanno diritto a partecipare alle delibere del Consiglio di Dipartimento. I pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo sono espressi nella composizione prevista dalle norme di legge vigenti.
6. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno.
6 bis. L'ufficio di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quello di Rettore, di Pro-rettore, di Preside, di Vice Preside, di Presidente di Corso di Studio, di responsabile di unità decentrate e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.
7. La Giunta è formata di norma da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico- amministrativo. Il Segretario amministrativo ne fà parte con voto consultivo e funge da verbalizzante.
8. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato, nell'ambito delle singole componenti.
9. I membri della Giunta durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Una eventuale successiva rielezione non può avvenire prima di un triennio d'intervallo.

Articolo 32 - Centri di ricerca finalizzati
1. Il Senato Accademico può deliberare la costituzione di Centri di Ricerca finalizzati per progetti di durata pluriennale, per i quali sia richiesta la cooperazione di docenti di più unità decentrate.
2. Il Centro di Ricerca finalizzato è istituito, su proposta dei docenti interessati, con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Centro ha di norma durata temporale determinata all'atto dell'istituzione e può essere rinnovato con delibera motivata.
4. Sono organi del Centro: il Consiglio e il Direttore.
Il Consiglio è composto da tutti i professori, i ricercatori e i tecnici ad esso afferenti. Le sue funzioni sono analoghe a quelle del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Centro è un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno.
5. Il Centro ha autonomia amministrativa e finanziaria e usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obbiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e non ha dotazione.

Articolo 33 - Istituti
Abrogato con D.R. n° 9268 del 11/10/2007.

Articolo 34 - Organi dell'Istituto
Abrogato con D.R. n°9268 del 11/10/2007.