Titolo VIII - Rapporti con l'esterno

Titolo VIII - Rapporti con l'esterno

 
CAPO A - Forme di collaborazione
 
Articolo 97 - Criteri generali e finalità
1. L'Università, in conformità ai principi generali dello Statuto e per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, favorisce l'instaurarsi di rapporti di collaborazione e cooperazione con istituzioni pubbliche e private, imprese ed altre forze produttive, tenendo conto tuttavia della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con l'assolvimento delle attività istituzionali delle strutture didattiche e di ricerca coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.
2. A tal fine l'Università:
a) promuove convenzioni, consorzi, società, aziende, per attività di didattica integrativa, di ricerca e di consulenza nonché per la gestione coordinata di attività di particolare rilevanza scientifica o culturale e per assicurare la fornitura di servizi;
b) partecipa ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Università, Amministrazioni statali, enti pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune) ed altri soggetti pubblici o privati;
c) stipula accordi di programma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d) partecipa a conferenze con enti pubblici per il coordinamento di interventi di interesse comune;
e) promuove ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità di cui al primo comma.
3. Le convenzioni per le attività di ricerca e consulenza per conto terzi sono disciplinate con apposito regolamento, come previsto dal Regolamento per l'Amministrazione la Contabilità e la Finanza.
4. L'Università si riserva la proprietà dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività di ricerca e consulenza, qualora nei contratti e nelle convenzioni con enti pubblici o privati non sia diversamente convenuto.
 
Articolo 98 - Convenzioni
1. Le convenzioni intese a realizzare forme di collaborazione con altri enti devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie con la determinazione, in particolare, delle modalità e dei tempi di esecuzione, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.
2. Al fine di consentire la massima trasparenza, sono pubblicati nel Bollettino d'Ateneo dell'Università appositi avvisi nei quali sono riportati sinteticamente l'oggetto e la durata della collaborazione, le Strutture decentrate coinvolte, gli impegni finanziari assunti dai contraenti. Il testo delle convenzioni potrà essere consultato da chiunque vi abbia interesse secondo le norme sul diritto di accesso prevista dal relativo regolamento.
 
Articolo 99 - Accordi di programma
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Università, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, il Rettore in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori in relazione ad eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità della stipulazione di un accordo di programma, il Rettore può convocare apposite conferenze tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
4. Acquisito il consenso delle Amministrazioni interessate, l'accordo è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Per motivate ragioni di necessità ed urgenza l'adesione dell'Università all'accordo può essere data dal Rettore con proprio decreto. In tal caso, comunque, l'adesione dell'Ateneo non conserva la propria validità ove non sia ratificata dai competenti organi accademici entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Rettore e composto da un rappresentante per ciascuno degli enti interessati da quest'ultimi designato.
 
Articolo 100 - Prestazioni conto terzi
1. Le prestazioni conto terzi svolti dalle strutture decentrate sono disciplinate da apposito regolamento così come previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.
 
CAPO B - Forme di partecipazione
 
Articolo 101 - Consorzi universitari
1. Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, l'Università promuove la formazione di consorzi universitari.
2. Il consorzio è ente strumentale dell'Università.
3. L'Università non concorre da un punto di vista finanziario al funzionamento del consorzio.
4. Lo Statuto del consorzio deve prevedere un apposito organo di revisione contabile.
 
Articolo 102 - Consorzi interuniversitari
1. L'Università ha facoltà di costituire con altre Università, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, consorzi interuniversitari ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 così come modificato dall'art 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
2. I consorzi interuniversitari sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università consorziata.
 
Articolo 103 - Costituzione e funzionamento dei consorzi
1. Ai consorzi di cui agli articoli precedenti è riconosciuta personalità giuridica.
2. Ciascun consorzio è costituito con la convenzione che determina i rapporti tra partecipanti al consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.
 
Articolo 104 - Altre forme di partecipazione
1. L'Università può partecipare a Società consortili e a società di capitale ai sensi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti anche per la gestione associata di uno o più servizi comuni.
2. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su parere conforme del Senato Accademico, il quale delibera anch'esso a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. Il Consiglio approva, con la medesima maggioranza di cui al comma precedente lo statuto del consorzio ed una convenzione tra gli enti partecipanti che prevede, tra l'altro, le finalità dell'istituzione, la sua durata, la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali approvati, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi di garanzia fra gli enti medesimi nonché una partecipazione dei rappresentanti dell'Università agli organi consortili non inferiore ad un terzo dei componenti di tali organi.
4. Il Rettore, o un suo delegato, è in ogni caso membro di diritto degli organi di gestione della Società.
5. Lo Statuto della Società deve prevedere un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.
6. L'Università può contribuire in via ordinaria al funzionamento della Società, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di cui al precedente comma 3.
 
Articolo 105 - Archivio
1. E' costituito un archivio delle convenzioni e dei consorzi di ogni tipo, che è aggiornato dall'amministrazione.
2. L'archivio è accessibile agli Organi centrali dell'Ateneo.
 
CAPO C - Brevetti

Articolo 106 - Diritti sulle invenzioni
1. Spetta all'Università ogni diritto, compreso il diritto al rilascio del brevetto, sulle invenzioni realizzate da ricercatori dell'Università nel corso di attività di ricerca svolta anche in parte nelle strutture dell'Università, o da ricercatori che a qualunque titolo utilizzino per attività di ricerca le strutture dell'Università.
2. Si intende per invenzione, nel presente testo, ogni invenzione brevettabile ai sensi del R.D. 29 giugno 1939, n.1127, e successive modificazioni; ogni nuova varietà vegetale, ai sensi del DPR 12 agosto 1975, n.974 e successive modificazioni; ogni topografia di semiconduttori, ai sensi della L. 21 febbraio 1989, n.70 e successive modificazioni; ogni invenzione che venga ritenuta brevettabile anche da normative future.
 
Articolo 107 - Diritto morale dell'inventore
1. Al ricercatore inventore spetta il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione.
 
Articolo 108 - Obblighi del ricercatore inventore
1. Tutti i ricercatori dell'Università che nel corso della propria attività di ricerca realizzino invenzioni, sono tenuti a darne immediato e riservato avviso all'Università e ad evitare ogni comunicazione a terzi, ogni pubblicazione, in qualunque modo, dei risultati della ricerca, e comunque ogni divulgazione dell'invenzione, per il periodo di tre mesi a decorrere dell'avviso anzidetto.
2. Essi dovranno, altresì, fornire la massima collaborazione ed ogni indagine o verifica sulla brevettabilità dell'invenzione che l'Università, a proprie spese, deciderà di effettuare o far effettuare a terzi.
 
Articolo 109 - Procedura di brevettazione e distribuzione dei risultati
1. L'Università deciderà se avviare o meno la procedura di brevettazione, e comunicherà tale decisione al ricercatore entro tre mesi dall'avviso che questi abbia fatto ai sensi del precedente articolo
2. Qualora alla scadenza di detto termine l'Università non abbia effettuato alcuna comunicazione, si intende che essa rifiuta di avviare la brevettazione.
3. In caso l'Università decida di avviare la procedura di brevettazione, il ricercatore è tenuto al segreto sull'invenzione per il periodo necessario al deposito della domanda di brevetto, e comunque per non oltre sei mesi dalla comunicazione resa dall'Università ai sensi del precedente comma.
4. In caso l'Università ottenga il brevetto, e comunque in ogni caso l'Università commercializzi l'invenzione, spetta al ricercatore inventore (anche in luogo dei diritti a lui eventualmente spettanti ai sensi dell'art.34 del DPR 10 gennaio 1957 n.10) una quota pari al 35% dei proventi netti che l'invenzione consentirà.
5. In caso l'Università decida di non avviare la procedura di brevettazione, il ricercatore inventore potrà procedere a brevettazione a proprie spese, ma l'Università rimane contitolare dell'invenzione e di ogni diritto da essa derivante, e dovrà essere indicata nella domanda come tale.
 
Articolo 110 - Invenzioni derivanti da ricerca finanziata da Enti pubblici
1. I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca finanziata da Enti pubblici potranno essere regolati dall'accordo che regola il finanziamento, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli precedenti
2. Tuttavia, se la disciplina dell'Ente o la convenzione attribuiscono al ricercatore il diritto al rilascio del brevetto, o un diritto di partecipazione ai proventi netti dell'invenzione in misura maggiore di quella prevista dall'articolo precedente, al ricercatore spetteranno soltanto i diritti ivi previsti, e l'Università rimarrà titolare dei diritti ulteriori.
 
Articolo 111 - Invenzioni derivanti da ricerca finanziata da privati
1. I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca finanziata da Enti privati potranno essere regolati dall'accordo che regola il finanziamento, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli precedenti
2. Tuttavia, l'accordo potrà attribuire il diritto al rilascio del brevetto al finanziatore privato soltanto se all'Università sarà riconosciuta la contitolarità del diritto di brevetto e di ogni diritto nascente dall'invenzione, anche per una quota minoritaria, ma non inferiore al 35%, e con facoltà di dare licenze a terzi.
 
Articolo 112 - Invenzioni derivanti da ricerca svolta in comune con altre Università
1. I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca svolta in comune con altre Università, italiane o estere, anche private, potranno essere regolati dall'accordo che regola la ricerca in comune, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli precedenti.
 
Articolo 113 - Diritto d'autore
1. I diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno che siano realizzate da docenti o dipendenti dell'Università nel corso di attività di ricerca svolta fruendo anche in parte delle strutture dell'Università spettano per una metà all'Università stessa e per l'altra metà all'autore, o agli autori dell'opera.
2. L'autore deve dare immediato e riservato avviso all'Università della creazione dell'opera. L'Università può avocare l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, che in tal caso saranno esercitati anche nell'interesse dell'autore.
3. Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, se l'Università non ha comunicato all'autore una propria delibera di avocazione dell'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, l'autore rimane libero di esercitare in proprio detti diritti, fatta salva la quota di proventi spettante all'Università ai sensi del primo comma.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle pubblicazioni a stampa di carattere scientifico, didattico o divulgativo, ancorché inerenti ad attività di ricerca svolte da docenti o dipendenti dell'Università nell'ambito dei propri compiti di ufficio. I relativi diritti di utilizzazione economica spettano esclusivamente all'autore della pubblicazione.
5. E' fatto comunque salvo il diritto morale dell'autore dell'opera, di cui agli artt. 20 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
 
CAPO D - Aziende
 
Articolo 114 - Azienda speciale
1. Ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, l'Università costituisce Aziende speciali, conferendo il capitale e la dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione.
2. Organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, rappresentato dal Rettore o da un suo delegato, e il Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Ne fa parte il Direttore.
4. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio, dispone l'attuazione delle deliberazioni.
5. Al Direttore compete la gestione dell'Azienda speciale. In particolare sovrintende al personale e al funzionamento degli uffici e cura sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'Azienda speciale.
 
Articolo 115 - Direzione Aziende
1. Il Direttore dell'Azienda può esser nominato tra il personale dell'Università (Docenti, Dirigenti, etc.), che ne abbia i requisiti professionali e la competenza.
2. I Docenti nominati, con il loro consenso e previo parere favorevole delle strutture didattiche interessate, vengono, d'ufficio, collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con il diritto a riprendere l'insegnamento ricoperto.
3. Il compenso del Direttore è commisurato a quello di figure analoghe. Detto compenso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e posto a carico dell'Azienda.
 
Articolo 116 - Convenzioni con enti legittimati per il Servizio Sanitario Nazionale
1. Per soddisfare specifiche esigenze del S.S.N. connesse alle prestazioni, l'Università stipula convenzioni con gli enti legittimati.
2. Specifiche attività formative possono essere disciplinate da dette convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 
Capo E - Tipografia universitaria
Abrogato con D.R. n. 8311 del 25/07/2008
 
Articolo 117 - Costituzione e gestione della tipografia universitaria
Abrogato con D.R. n. 8311 del 25/07/2008

Articolo 118 - Direzione della tipografia
Abrogato con D.R. n. 8311 del 25/07/2008
 
CAPO F - Musei Universitari
 
Articolo 119 - Regolamentazione delle strutture museali ed archivistiche e del Sistema Museale di Ateneo
1. Il Senato accademico, su proposta di una o più Facoltà e/o Dipartimenti, sentito il Consiglio di amministrazione, per tutelare, incrementare e rendere fruibile il patrimonio culturale/scientifico di alto pregio di cui dispone, può deliberare la costituzione di strutture museali ed archivistiche, quali musei o archivi aperti al pubblico o centri museali o archivistici.
2. Nella delibera di proposta dei Consigli delle strutture decentrate dovranno essere indicati: il personale docente che ha espresso formalmente l'intenzione di aderire alle strutture museali ed archivistiche di cui al comma precedente, nonchè le risorse patrimoniali e finanziarie disponibili od acquisibili e le esigenze di personale tecnico-amministrativo.
bis. L'accertamento di quanto indicato nella proposta di cui ai commi 1 e 2, come pure la formale assegnazione di locali e di personale tecnico-amministrativo, vengono effettuati dal Consiglio di amministrazione.
ter . Le strutture museali ed archivistiche possono avvalersi anche di altro personale docente, interessato all'attività museale/archivistica, indicato in elenchi che integrano l'originaria proposta di costituzione e siano stati motivatamente approvati dal Consiglio di cui ai successivi commi 3 e 4.
quater. Il centro museale o archivistico, quale accorpamento di più strutture e/o patrimoni museali o archivistici, prevede un'organizzazione in sezioni.
3.  Sono organi della struttura museale: il Consiglio, la Giunta (nel caso di centri museali o archivistici) e il direttore.
4. Il Consiglio è costituito da:
a) il direttore;
b) il personale docente;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, la  cui    composizione viene definita dal regolamento del sistema museale di Ateneo.
5. Il direttore è un professore di ruolo ed è eletto dal Consiglio. La carica di direttore è incompatibile con quella di preside, di direttore di dipartimento e di responsabile di sezione. Il direttore è nominato con decreto del rettore per un quadriennio ed è riconfermabile per una sola volta.
6. Sono organi delle sezioni del centro museale o archivistico:
a) il responsabile;
b) il consiglio.
7. Il consiglio di sezione è costituito da:
a) il responsabile;
b) il personale docente;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, la cui composizione viene definita dal regolamento di cui al comma 16.
8. Il responsabile di sezione è un professore di ruolo ed è eletto dal Consiglio di sezione. La carica di responsabile è incompatibile con quella di preside, di direttore di dipartimento e di direttore del centro museale o archivistico. Il responsabile di sezione è nominato dal rettore per un quadriennio ed è riconfermabile per una sola volta.
9. L'organizzazione e le modalità di funzionamento delle strutture museali o archivistiche sono definite da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti dei loro rispettivi Consigli.
10. Il sistema museale di Ateneo (S.M.A.) è istituito dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, per il coordinamento delle attività museali ed archivistiche dell'Università di Catania, nonchè per il sostegno e la promozione delle strutture preposte allo svolgimento di tali compiti istituzionali. Il S.M.A. ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa; ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai dipartimenti universitari.
11. Al sistema museale di Ateneo afferiscono tutte le strutture museali ed archivistiche aperte al pubblico dell'Università di Catania.
Può afferire anche l'Orto botanico, previa delibera degli organi competenti.
12. Sono organi del S.M.A. il presidente e il Comitato tecnico-scientifico (C.T.S.).
13. Il presidente è un professore di ruolo ed è nominato dal rettore per un quadriennio ed è riconfermabile per una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con quella di preside, di direttore di dipartimento e di qualsiasi altra carica nell'ambito delle strutture museali o archivistiche.
14. Il Comitato tecnico-scientifico (C.T.S.), che svolge anche le funzioni di Comitato di gestione del sistema museale di Ateneo, è costituito dal presidente, che lo presiede, e dai direttori di tutte le strutture museali (Orto botanico incluso) ed archivistiche aperte al pubblico.
15. Sulla base di una programmazione annuale delle attività e di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente presentata dal C.T.S., il Consiglio di amministrazione può disporre un finanziamento annuale per il funzionamento del S.M.A.
16. Il funzionamento del S.M.A. viene disciplinato da apposito regolamento deliberato dal C.T.S. ed approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.