Titolo VI - Organi e strutture didattiche e di ricerca

Titolo VI - Organi e strutture didattiche e di ricerca


CAPO A
 
Articolo 80 - Strutture didattiche e di ricerca
1. Le attività delle strutture didattiche e di ricerca riguardano la didattica, la ricerca scientifica, la formazione di nuovi docenti e la promozione culturale della società civile.
2. I responsabili delle strutture didattiche e di ricerca rispondono agli organi centrali di governo e agli organi centrali di gestione, solo per le materie di competenza degli stessi.
 
Articolo 81 - Strutture didattiche
1. Strutture didattiche dell'Università sono le Facoltà e le loro articolazioni, i cui organi, le cui competenze e attività sono definite dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai rispettivi Regolamenti interni.
2. Il finanziamento dell'attività istituzionale delle Facoltà e delle loro articolazioni è garantito da trasferimenti deliberati sul bilancio dell'Università e dai proventi delle tasse e dei contributi di pertinenza di ciascuna di esse, fatta salva una quota deliberata per le spese dell'Amministrazione centrale e per progetti di comune interesse, nonché da entrate provenienti da altri enti finanziatori.
3. Le modalità attraverso le quali si esplica l'attività finanziaria delle Facoltà sono disciplinate dal Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
4. Il regolamento di Facoltà previsto dall'art. 22 dello Statuto, disciplina le modalità di funzionamento della Facoltà e degli organi attivati al proprio interno, ivi compreso il Consiglio di Presidenza, ove costituito.
 
Articolo 82 - Strutture di ricerca
1. Strutture di ricerca dell'Università sono i Dipartimenti e i Centri di ricerca finalizzata.
2. Gli organi e le competenze dei Dipartimenti sono definiti dallo Statuto e dai rispettivi Regolamenti interni.
3. Il finanziamento dell'attività istituzionale dei Dipartimenti è garantito da trasferimenti deliberati sul bilancio dell'Università, dai trasferimenti sul bilancio delle Facoltà, nonché da entrate provenienti da altri enti finanziatori.
4. Il Dipartimento può suddividersi al suo interno in Sezioni comprendenti gruppi omogenei di discipline i cui afferenti nominano un Responsabile con il compito di rappresentarne le esigenze in seno agli organi collegiali del Dipartimento.
5. Le Sezioni non hanno autonomia di bilancio nè possono costituire organismi dirigenti al loro interno.
6. Il Dipartimento costituisce, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, un centro di gestione le cui modalità di funzionamento sono definite dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza e dal Regolamento interno di Dipartimento.
 
Art. 82 bis - Poli scientifico-didattici

1. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, possono deliberare la costituzione di Poli scientifico-didattici presso le sedi decentrate dell'Università di Catania.
2. Sono organi del Polo:
a) il Rettore, o un suo delegato, con funzioni di Presidente del Consiglio di Polo e del Comitato di gestione;
b) il Consiglio di Polo;
c) il Comitato di gestione.
3. Il Presidente rappresenta il Polo; convoca e presiede il Consiglio e il Comitato di gestione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato; vigila su tutte le strutture del Polo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme sull'ordinamento universitario; nomina un vice-presidente, scelto tra i Presidi componenti del Consiglio, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Il Consiglio di Polo è composto da:
a) il Presidente;
b) i presidi delle Facoltà con uno o più corsi di laurea attivati nella sede decentrata;
c) un numero di rappresentanti degli Enti finanziatori, non superiore a quello dei componenti di cui alla lettera b) del presente articolo;
d) un rappresentante del personale, nominato dal Rettore, sentito il Senato accademico, e scelto, ove possibile, tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo componenti dei Consigli dei corsi di studio attivati nella sede decentrata;
e) uno studente, nominato dal Rettore, sentito il Senato accademico e scelto, ove possibile, tra i rappresentanti degli studenti componenti i Consigli dei corsi di studio attivati in ognuna delle sedi decentrate.
Fatte salve le competenze esclusive degli Organi centrali di governo dell'Ateneo e delle Facoltà interessate, il Consiglio ha il compito di ottimizzare la gestione delle attività comuni. Sono, inoltre, compiti del Consiglio di Polo la programmazione organizzativa; la definizione dei criteri di impiego del personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonché il coordinamento complessivo delle attività, diverse dalla didattica, comuni alla sede.
5. Il Comitato di gestione è composto da:
a) il Presidente del Polo;
b) un membro nominato da ciascun Preside delle Facoltà tra i Presidenti dei corsi di studio attivati in ognuna delle sedi decentrate, nel caso in cui la Facoltà abbia attivato nella sede decentrata un solo corso di studio, il rappresentante è di diritto il Presidente del corso di studio;
c) il responsabile amministrativo, nella persona di un funzionario o anche di un dirigente scelto dal Direttore amministrativo, tenendo conto del livello di complessità delle attività di gestione del Polo.
Al Comitato è affidata la gestione contabile-amministrativa delle attività comuni a più strutture. Ad esso si applica, in quanto compatibile, il regime amministrativo-contabile previsto per i Centri di gestione amministrativa dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.
Il Comitato predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che sono approvati dal Consiglio di Polo e dall'amministrazione centrale.
6. Le risorse per il funzionamento di ciascun Polo sono attinte dai finanziamenti assegnati dagli Enti finanziatori, dagli Enti locali, dagli Enti di sostegno e dagli altri Enti pubblici e privati, dall'Ateneo nonché da ogni altro finanziamento reperito autonomamente.
7. Ai sensi dell' art. 65 dello Statuto, le modalità di organizzazione e  funzionamento del Polo sono definite da un regolamento interno approvato  dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Polo e sottoposto a controllo di legittimità da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.


 
CAPO B - Organizzazione Dipartimentale dell'Ateneo
 
Articolo 83 - Definizione dell'organizzazione dipartimentale
1. Il Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e le Facoltà interessate, definisce l'organizzazione dipartimentale tenendo conto:
a) delle strutture esistenti;
b) delle aree scientifico-disciplinari già presenti nell'Ateneo;
c) delle aree scientifico-disciplinari da sviluppare.
 
Articolo 84 - Requisiti quantitativi dei Dipartimenti
1. Il numero minimo per la costituzione e il mantenimento dei Dipartimenti è di quarantacinque docenti di ruolo. Il criterio di afferenza adottato è l'omogeneità riferita ai singoli settori scientifico-disciplinari, alle aree CUN, alle macro-aree, nonché alle collaborazioni interdisciplinari funzionali all'attività scientifica e didattica.
1 bis. Affinché tutti i Dipartimenti in essere alla data di entrata in vigore della presente modifica regolamentare soddisfino il requisito numerico di cui al comma 1, tenuto anche conto delle richieste di afferenza di docenti di altri Dipartimenti, i Consigli dei Dipartimenti a cui afferiscono meno di 45 docenti, entro il 15 aprile 2010, formulano proposta di accorpamento con altri Dipartimenti dell'Ateneo. In ogni caso, entro il 31 maggio 2010, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione deliberano in merito all'accorpamento, istituendo i nuovi Dipartimenti, tenuto conto anche delle proposte formulate dai Consigli di Dipartimento e sentite le Facoltà interessate. Entro il 30 giugno 2010, i professori ed i ricercatori di ruolo possono avanzare richiesta di afferenza ad altro Dipartimento, sempre alla luce del criterio indicato nel comma 1. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione deliberano sulla richiesta di nuova afferenza, sentito il Dipartimento di destinazione. Entro il 31 luglio 2010, il Decano di ciascuno dei Dipartimenti di nuova istituzione convoca un'assemblea, costituita da tutti i componenti dei Consigli dei Dipartimenti accorpati, per l'approvazione del regolamento interno, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto e dell'art. 60 del Regolamento generale di Ateneo. Successivamente, il Decano predispone le operazioni di voto per l'elezione del Direttore del Dipartimento di nuova istituzione, in modo che le stesse si concludano entro il 30 novembre 2010, e convoca l'assemblea nel rispetto delle modalità procedurali indicate dall'art. 53 del presente regolamento. Almeno venti giorni prima dell'elezione del Direttore, sono indette le elezioni delle componenti elettive del Dipartimento di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 54 del presente regolamento. Nel corso del mese di dicembre 2010, il Direttore del Dipartimento di nuova istituzione opererà in raccordo con i Direttori dei Dipartimenti accorpati per il passaggio delle consegne. L'attivazione dei nuovi dipartimenti derivanti dall'accorpamento avrà luogo a far data dal 1 gennaio 2011. I beni e le dotazioni di strumenti, di risorse finanziarie e di spazi dei Dipartimenti accorpati confluiscono nel Dipartimento di nuova istituzione risultante dall'accorpamento. I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in seno al Consiglio di amministrazione e i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in seno alla Commissione per l'organizzazione dell'Ateneo in carica al momento della delibera di istituzione dei nuovi Dipartimenti accorpati vi permangono fino alla scadenza del mandato.
2. Per i Dipartimenti promossi da Facoltà di nuova istituzione o nei casi in cui la consistenza iniziale dei dipartimenti sia pari o superiore a trentacinque docenti di ruolo, di cui almeno il dieci per cento di prima fascia, è possibile derogare al numero minimo  fissato dal comma 1, nei limiti e con le modalità che saranno indicate dalla delibera istitutiva adottata, ciascuno per la parte di propria competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. La deroga è temporanea; in particolare, quella riguardante la consistenza iniziale è consentita sino al 31 ottobre 2013.
3. Qualora in un Dipartimento venga meno il numero minimo necessario, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sulla base di una rilevazione della produttività ed efficienza del Dipartimento interessato, promuovono la ricerca di una soluzione di riordino. Se entro un anno tale riorganizzazione risulta impossibile, adottano la relativa delibera di disattivazione.
4. I docenti sono tenuti almeno tre mesi prima della disattivazione del Dipartimento, a presentare domanda di afferenza ad un'altra struttura di ricerca dell'Ateneo, mentre il personale tecnico-amministrativo è rimesso nella disponibilità dell'Ateneo.
5. All'atto della disattivazione saranno ripartiti fra le strutture interessate tutti i beni assegnati o di appartenenza del Dipartimento disattivato; a tale scopo, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico per quanto concerne gli aspetti culturali e scientifici, il Consiglio di Amministrazione procede a destinare le relative dotazioni di strumenti, risorse finanziarie e spazi. Le stesse disposizioni si applicano per la disattivazione degli Istituti.

 
 Articolo 85 - Costituzione di Dipartimenti
1. A far data dall'istituzione dei nuovi Dipartimenti di cui al precedente articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito numerico di cui all'art. 84, comma 1, l'istituzione di nuovi Dipartimenti o la ristrutturazione di Dipartimenti esistenti, nonché il cambio di denominazione sono deliberati dal Senato Accademico, nell'ambito del programma di sviluppo, su proposta motivata degli organi interessati o di gruppi di docenti di cui almeno quarantacinque docenti di ruolo.
2. Ogni proposta di nuova attivazione o di ristrutturazione deve contenere il progetto scientifico che ne sta alla base, l'indicazione delle risorse culturali disponibili e una previsione minimale di fabbisogno di spazi, di personale e di attrezzature.
3. Dopo aver acquisito il parere delle Facoltà interessate, e qualora la variazione abbia riflessi economici, anche del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico delibera in merito.
4. Le variazioni dell'assetto dipartimentale hanno effetto dal 1 gennaio successivo alla delibera.

 
Articolo 86 - Costituzione di Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee
1. È possibile costituire Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolati in più sezioni, qualora il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello indicato nel comma 1 dell'articolo precedente e sia ravvisabile la coerenza complessiva del progetto scientifico proposto.
2. I Dipartimenti costituiti a norma del presente articolo hanno amministrazione unica. Ad essi si applica il regime giuridico-contabile previsto per i Dipartimenti dal Regolamento d Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Ai Dipartimenti costituiti a norma del presente articolo sono applicabili tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari relative alla organizzazione delle strutture dipartimentali.
 
Articolo 87 - Afferenze
1. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore in servizio presso l'Università deve afferire ad un Dipartimento. L'afferenza è disposta in base alla domanda dell'interessato purchè i suoi interessi scientifici ed il settore disciplinare cui appartiene siano coerenti col progetto scientifico che caratterizza il Dipartimento.
2. Al fine di cui sopra ogni professore o ricercatore che prende servizio presso l'Ateneo deve presentare al Rettore opzione di afferenza ad un Dipartimento. I professori possono presentare opzione sotto condizione, dopo la delibera del Consiglio di Facoltà, anche prima del decreto di nomina. I ricercatori possono presentare domanda sotto condizione, dopo l'approvazione degli atti del concorso, anche prima del decreto di nomina. L'opzione di afferenza deve comunque essere presentata entro un mese dall'effettiva presa di servizio. Sono esentati dal presentare l'opzione di afferenza coloro che già afferiscono ad un Dipartimento dell'Ateneo in qualità di professori o di ricercatori e che non intendono trasferire l'afferenza ad altro Dipartimento.
3. Le afferenze di professori di ruolo e ricercatori che assumono servizio presso l'Università sono deliberate con effetto immediato dal Senato Accademico, acquisito il parere dei Dipartimenti interessati.
4. Qualora trascorso un mese dalla data di presa di servizio il professore di ruolo o ricercatore non abbia presentato opzione di afferenza ad un dipartimento, il Senato Accademico delibera l'afferenza, sentito l'interessato ed acquisiti i pareri del Dipartimento individuato, nello spirito del comma 1 del presente articolo. La delibera ha effetto immediato.
5. Richieste di trasferimento di afferenza da un Dipartimento ad un altro possono essere presentate da professori di ruolo o ricercatori che abbiano maturato almeno un anno di permanenza presso un Dipartimento. Il Senato Accademico, avendo acquisito il parere dei Dipartimenti interessati, delibera in merito. I trasferimenti hanno effetto dal successivo 1° novembre.
 
Articolo 88 - Professori a contratto e supplenti
1. Per le esigenze connesse alle loro attività i professori a contratto ed i supplenti esterni fanno capo ad un Dipartimento individuato dal Consiglio di Facoltà all'atto della delibera del contratto o della supplenza.
 
CAPO C - Centri di ricerca finalizzati
 
Articolo 89 - Finalità
1. L'Università, in coerenza con gli indirizzi definiti nel Piano di sviluppo di Ateneo e nei programmi di ricerca approvati dai Dipartimenti, può costituire Centri di ricerca finalizzati allo sviluppo di attività di ricerca di rilevante impegno per progetti di durata pluriennale e che possono coinvolgere attività di più unità decentrate.
2. In particolare, con la costituzione di tali Centri, l'Università:
a) promuove lo sviluppo della ricerca di base e applicata e la diffusione dei risultati nel mondo accademico e negli enti di ricerca pubblici e privati;
b) contribuisce alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie;
c) promuove l'integrazione delle attività di ricerca, favorendo, in particolare, la collaborazione tra le strutture scientifiche dell'Ateneo, tra queste ed altre Università, enti di ricerca e mondo imprenditoriale;
d) fornisce specifiche competenze ad enti pubblici e privati che ne facciano richiesta, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni.
3. Per la realizzazione di tali finalità, il Senato Accademico in coerenza con gli orientamenti dell'Ateneo, svolge le necessarie attività di programmazione e di coordinamento. E' di competenza del Consiglio di Amministrazione la eventuale predisposizione dei necessari mezzi di sostegno finanziario.
4. L'atto costitutivo dei Centri determina i criteri di afferenza ai Centri medesimi e la loro durata.
5. Alle esigenze di personale tecnico-amministrativo dei Centri si può provvedere anche utilizzando personale in servizio presso le unità decentrate interessate secondo quanto previsto dal successivo articolo.
 
Articolo 90 - Requisiti per la costituzione dei Centri
1. La costituzione dei Centri di ricerca finalizzati è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:
a) la proposta di costituzione del Centro deve essere avanzata motivatamente da almeno 8 docenti e ricercatori appartenenti a diverse unità decentrate;
b) i proponenti devono possedere una qualificazione scientifica congrua con le specifiche finalità tipiche del Centro da costituire;
c) deve essere predisposta una circostanziata previsione di sviluppo di attività scientifiche già in atto realizzabile con la costituzione della nuova struttura;
d) le attività da svolgere presso il Centro non devono avere carattere duplicativo rispetto ad altre svolte dalle strutture esistenti;
e) i programmi di ricerca e le attività che si intendono svolgere devono essere indicate in modo dettagliato, con la specificazione delle fonti e dei mezzi di copertura dei relativi costi nonché delle risorse finanziarie minime che i proponenti devono garantire per l'avvio dell'attività;
f) deve essere indicato il personale tecnico-amministrativo già in servizio, la cui attività può essere prestata a favore della nuova struttura previa delibera delle unità decentrate alle quali detto personale afferisce;
g) devono essere indicate le risorse minime di spazio da garantire per l'avvio dell'attività previa delibera delle unità decentrate interessate;
h) deve essere dichiarato l'impegno a predisporre una relazione annuale, illustrativa dell'attività svolta.
2. La proposta per la costituzione dei Centri di ricerca finalizzati deve contenere ogni elemento, anche documentale, idoneo a consentire ai competenti organi accademici la verifica dei requisiti di cui al precedente comma.
 
Articolo 91 - Procedura per la costituzione
1. Il Senato Accademico, su proposta dei docenti interessati, sentito il Consiglio Amministrazione, delibera la costituzione dei Centri di ricerca finalizzati.
2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei centri sono definiti da un Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio del Centro.
 
Articolo 92 - Rilevazione delle attività
1. Le attività dei Centri, il grado della loro realizzazione e i risultati conseguiti sono soggetti a periodica rilevazione, anche sotto il profilo finanziario, da parte degli organi di governo dell'Ateneo.
2. Il Direttore di ciascun Centro di ricerca finalizzato presenta annualmente al Senato Accademico, e al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione, anche finanziaria, delle attività e dei progetti realizzati anche con contributi a carico del bilancio di Ateneo.