Titolo II - Elezioni degli organi centrali di governo, dei presidi dei direttori di dipartimento

Titolo II - Elezioni degli organi centrali di governo, dei presidi  dei direttori di dipartimento


CAPO A - Norme comuni

Articolo 4 - Calendario delle elezioni
1. Il Decano dei professori ordinari, su conforme parere del Senato Accademico, indice le elezioni del Rettore e stabilisce le date delle votazioni in modo che le stesse siano comprese tra il 15 aprile e il 10 ottobre antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, data entro la quale devono comunque essere concluse le operazioni di voto. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere almeno 10 giorni.
2. Il Decano dei professori ordinari di ogni Facoltà indice le elezioni del Preside e fissa le date delle votazioni tra il 15 giugno e il 15 luglio precedente la scadenza del mandato. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere almeno 5 giorni.
3. Il Rettore indice le elezioni per le componenti elettive in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e fissa le date delle votazioni tra il 20 maggio e il 10 giugno antecedente la scadenza del mandato di ciascuna componente. Gli eletti entrano in funzione il 1° novembre successivo alle votazioni.
4. Il Decano dei professori ordinari di ogni Dipartimento predispone le operazioni di voto per l'elezione del Direttore in modo che si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre precedente la scadenza del mandato del Direttore in carica.
5. Di norma, tutte le elezioni delle componenti studentesche devono svolgersi durante il periodo delle lezioni.
 
CAPO B - Elezione del Rettore
 
Articolo 5 - Voto ponderato del personale tecnico amministrativo al fine delle elezioni del Rettore
1. I voti del Personale tecnico - amministrativo contribuiscono all'elezione in misura pari al 10 % del numero dei Docenti aventi diritto, con arrotondamento all'unità superiore. In tale percentuale detti voti sono attribuiti ai candidati.

Articolo 6 - Commissione elettorale e presentazione delle candidature
1. Il Senato Accademico nomina una Commissione elettorale presieduta dal Decano dei Professori Ordinari che sarà affiancato da un Vice Presidente eletto dalla Commissione nel suo seno.
2. É compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature e, tramite le strutture dell'Amministrazione centrale, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto. La Commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sulle quali delibererà in via definitiva.
3. Le candidature devono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Altre candidature possono essere presentate nei primi due giorni lavorativi (incluso il sabato) successivi alla prima votazione, solo nel caso in cui nessuno dei candidati abbia raggiunto, nella prima votazione, almeno il 30% dei consensi. In ogni caso, il Decano renderà subito noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione all'albo dell'Ateneo. Non saranno ritenuti validi voti espressi a nominativi non contenuti in tali elenchi.
4. Sarà cura del Decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi.
 
CAPO C - Elezioni delle rappresentanze in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo - Norme generali  
 
Articolo 7 - Rappresentanze elettive in seno al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione
1. Le rappresentanze elettive in seno al Senato Accademico previste dall'art.6 dello Statuto dell'Ateneo, sono: 
a) tredici Docenti rappresentanti delle aree scientifiche; 
b) due rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo; 
c) cinque rappresentanti degli Studenti.
2. Le rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università previste dall'art.7 dello Statuto dell'Ateneo, sono: 
a1) due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento; 
b1) un rappresentante dei Presidenti dei Centri di servizio; 
c1) sei rappresentanti dei Docenti; 
d1) tre rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo; 
e1) quattro rappresentanti degli Studenti di primo livello; 
f1) un rappresentante degli Studenti di secondo livello. Le rappresentanze di cui alle lettere a), b), a1), b1), c1) e d1) durano in carica un quadriennio accademico e non sono immediatamente rinnovabili per più di una volta; i rappresentanti di cui alle lettere c), e1) e f1) durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.
3. Nel caso di interruzione anticipata del mandato si procede alla nomina del primo dei non eletti appartenente alla medesima rappresentanza, secondo l'ordine riportato nella graduatoria dello scrutinio finale.
 
Articolo 8 - Commissione elettorale
1. Presso l'Ufficio Elettorale è insediata la Commissione elettorale composta da: 
- un Professore ordinario; 
- un Professore associato;
- un Ricercatore confermato o non confermato;
- un Funzionario tecnico o amministrativo anche con funzioni di Segretario. La Commissione è nominata dal Rettore che ne indica anche il Presidente. 
2.  La commissione ha il compito di: 
a) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai presentatori delle liste elettorali; 
b) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi nell'ambito dell'Università; c) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all'Ufficio Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti; 
d) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati. Tali ricorsi vanno presentati entro 10 giorni dalla proclamazione alla Commissione suddetta, che in contraddittorio decide nei successivi 15 giorni.
3. Limitatamente alle elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Amministrazione, le decisioni delle Commissioni elettorali sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via definitiva.
 
CAPO D - Elezione dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo
   
Articolo 9 - Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico -amministrativo nel Senato Accademico dell'Università, nella composizione prevista dall'art. 6 dello Statuto dell'Università di Catania, sono indette dal Rettore , con decreto. Il Decreto che indice le elezioni indicherà la data e l'orario di apertura e chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto, il loro numero ed ubicazione.
 
Articolo 10 - Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all'elettorato attivo per la designazione dei rappresentanti delle aree scientifiche i docenti, compresi i ricercatori non confermati, che alla data della emanazione del decreto rivestono tale qualifica.
2. Ha diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale appartenente a tale categoria.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti delle aree scientifiche dei docenti, secondo quanto previsto dall'art. 12, tutti i docenti che alla data della emanazione del decreto rettorale rivestano tale qualifica e non si trovino in situazione di incompatibilità.
4. Ha diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale non docente dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale.
5. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti delle aree scientifiche, hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perchè, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all'estero o in aspettativa per mandati elettivi.
6. Ai fini dell'elezione del personale tecnico-amministrativo hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perchè collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile.
7. Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo i docenti, compresi i ricercatori non confermati, ed il personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
 
Articolo 11 - Accorpamento delle aree scientifiche
1. Ai fini dell'elezione dei componenti elettivi del Senato Accademico sono individuati due raggruppamenti delle aree scientifiche facenti capo all'Università degli Studi di Catania: 
a) raggruppamento delle aree tecniche scientifiche: comprendente le aree scientifiche di Scienze Matematiche; Scienze Fisiche; Scienze Chimiche; Scienze Biologiche; Scienze della terra; Scienze Agrarie; Ingegneria civile e Architettura; Ingegneria industriale; Scienze Mediche, Veterinarie e Cliniche. 
b) raggruppamento delle aree scientifiche umanistiche: comprendente le aree scientifiche umanistiche di Scienze dell' Antichità Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche ; Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche; Scienze Economiche e Statistiche ; Scienze Politiche e Sociali ; Scienze Giuridiche privatistiche (da N01 a N07 e da N18 a N20); Scienze Giuridiche pubblicistiche (da N08 a N17).
2. Per ogni raggruppamento sarà costituito un collegio elettorale.
3. Le aree coincidono con quelle delle Commissioni Scientifiche ex art.65 (Commissioni 60%) della Legge 382/80, ove non ulteriormente specificato.
 
Articolo 12 - Individuazione degli eletti
1. I rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico sono eletti tra gli appartenenti a ciascuno dei raggruppamenti previsti dal precedente articolo.
2. Dei tredici docenti eleggibili sei dovranno far capo all'accorpamento delle aree scientifiche umanistiche e sette all'accorpamento delle aree tecniche scientifiche. Il settimo docente che risulterà eletto, dopo avere assicurato la distribuzione paritaria dei sei posti, sarà quello che nel raggruppamento delle aree scientifiche avrà riportato il maggior numero di voti.
3. Per ogni raggruppamento di aree scientifiche si costituirà un unico collegio e sarà formata la graduatoria dei risultati conseguiti da tutti i votati, all'interno della quale risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti in riferimento alla fascia di appartenenza.
4. L'individuazione degli eletti all'interno della summenzionata graduatoria sarà fatta nel rispetto dei seguenti due criteri: 
1) Ciascuna area scientifica non può avere all'interno del Senato Accademico più di un rappresentante. 
2) Ciascuna delle categorie o fasce, di cui all'art.6, comma 4 dello Statuto deve avere almeno due rappresentanti in seno all'organo costituendo.
5. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo sono eletti tra tutto il relativo personale dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale. Risulteranno eletti i primi due eligendi che avranno riportato il maggior numero dei voti.
6. I rappresentanti delle due aree tecniche scientifiche che non risultano eletti partecipano ai lavori del Senato Accademico con voto consultivo per i punti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), e), f), h), i), j), m), n), o) e p) dello Statuto e non contribuiscono alla formazione del numero legale.  
 
Articolo 13 - Convocazione
1. La convocazione dei Docenti aventi diritto al voto deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni. Viene effettuata mediante consegna della rettorale presso la sede di servizio (Dipartimento, Istituto, Seminario, Presidenza di Facoltà, Ufficio) direttamente all'interessato. In caso di assenza o impedimento dell'interessato la struttura di appartenenza deve provvedere a far recapitare immediatamente allo stesso la convocazione. A tale scopo sulla busta viene apposto in maniera ben visibile oltre al nominativo del destinatario la seguente dicitura: "Convocazione per l'elezione delle rappresentanze del personale nel Senato Accademico". La convocazione si intende, comunque, utilmente effettuata mediante la consegna nella sede di servizio con le modalità sopra indicate
 
Articolo 14 - Elenco degli elettori
1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori distinti per fascia di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, all'Albo dell'Università.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi in parola, possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente al Rettore, il quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima la data fissata per le elezioni.
 
Articolo 15 - Seggio elettorale
1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti più seggi elettorali composti da: 
- un professore ordinario; 
- un professore associato; 
- un ricercatore confermato o non confermato; 
- un funzionario tecnico o amministrativo, anche con funzioni di segretario. 
Tali componenti sono nominati dal Rettore che indica anche il presidente del seggio.
2. Presso ciascun seggio sono predisposte tre urne: una per la raccolta dei voti espressi dal personale docente appartenente al raggruppamento delle aree tecniche scientifiche, una per la raccolta dei voti espressi dal personale docente appartenente al raggruppamento delle aree scientifiche umanistiche e una per la raccolta dei voti espressi dal personale tecnico ed amministrativo.
 
Articolo 16 - Schede elettorali
1. Le schede elettorali, distinte per ciascuna categoria di elettori, devono recare il timbro dell'Università e la firma del Presidente o del Segretario del seggio elettorale da apporre prima dell'inizio delle votazioni.
 
Articolo 17 - Svolgimento e orario delle votazioni
1. Le operazioni di voto si svolgono in unico giorno dalle ore 9 alle ore 19.
2. Per la vigilanza del seggio o del relativo materiale sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante lo scrutinio, sia durante le eventuali sospensioni diurne, il Presidente del seggio si avvale del personale ausiliario dell'Università.
 
Articolo 18 - Modalità di voto
1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. É possibile esprimere una sola preferenza.
3. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
 
Articolo 19 - Operazioni di voto
1. Il Presidente, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun votante le schede e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco.
2. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto.
3. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore.
4. Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale.
5. Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
6. Il Presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale, tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.
 
Articolo 20 - Sostituzione degli eletti
1. Nel caso di dimissioni, rinuncia o decadenza di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di voti preferenziali nel rispetto dei criteri indicati dallo Statuto e dal presente Regolamento.
 
Articolo 21 - Opzione
1. Gli eletti, per i quali è disposta l'osservanza del regime a tempo pieno, che non si trovino in tale condizione, devono optare per detto regime al momento dell'accettazione del mandato conferito a pena di immediata decadenza dallo stesso.
 
Articolo 22 - Ricorsi
1. A seguito della proclamazione degli eletti entro il termine perentorio di dieci giorni ogni elettore può proporre ricorso dinanzi alla Commissione elettorale che decide in via definitiva ed in contraddittorio nel termine di quindici giorni dalla presentazione del ricorso.
 
CAPO E - Elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti dei Centri di Servizio, dei Docenti e del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Amministrazione
 
Articolo 23 - Indizione
1.   Le elezioni per le rappresentanze dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti dei Centri di Servizio, dei Docenti e del Personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università sono indette dal Rettore con proprio decreto, reso pubblico mediante affissione agli Albi del Rettorato, delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Istituti. Il decreto indicherà la data e l'orario di apertura e chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto.
 
Articolo 24 - Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:
A) per i due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento
elettorato passivo: i Direttori di Dipartimento;
elettorato attivo: i componenti dei Consigli di Dipartimento;
B) per il rappresentante dei Presidenti dei Centri di servizio
elettorato passivo: i Presidenti dei Centri di servizio;
elettorato attivo: i componenti dei Comitati tecnico-scientifici dei Centri di Servizio.
C) per i sei rappresentanti dei Docenti
elettorato attivo e passivo: i Professori Ordinari, Straordinari e Associati di ruolo e fuori ruolo, i Ricercatori confermati e gli Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
elettorato attivo: i ricercatori non confermati;
D) per i tre rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo
elettorato attivo e passivo: tutto il Personale non docente dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale.
2. I Docenti eletti, all'atto della nomina, devono optare per il regime di impegno a tempo pieno.
3. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, del Presidente dei Centri di servizio e dei Docenti, hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perchè, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all'estero o in aspettativa per mandati elettivi.
4. Ai fini dell'elezione del personale tecnico-amministrativo, hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perchè collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile.
5. Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo i Docenti ed il Personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
 
Articolo 25 - Elenchi degli elettori
1. Gli elenchi nominativi di tutti gli elettori saranno affissi, distinti per gruppo di appartenenza, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, all'Albo dell'Università e all'Albo delle Presidenze delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Istituti.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi, possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente al Rettore, il quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima la data fissata per le elezioni.
3. La convocazione dei docenti aventi diritto al voto deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni. Viene effettuata mediante consegna della rettorale presso la sede di servizio (Dipartimento, Istituto, Seminario, Presidenza di Facoltà, Ufficio), direttamente all'interessato. In caso di assenza o impedimento dell'interessato la struttura di appartenenza deve provvedere a far recapitare immediatamente allo stesso la convocazione. A tale scopo sulla busta viene apposto in maniera ben visibile oltre al nominativo del destinatario la seguente dicitura: "Convocazione per l'elezione delle rappresentanze del personale nel Consiglio di Amministrazione". La convocazione si intende, comunque, utilmente effettuata mediante la consegna nella sede di servizio con le modalità sopra indicate.
 
Articolo 26 - Seggi elettorali
1. Con apposito decreto rettorale saranno indicati il numero dei seggi e le loro ubicazioni.
2. I seggi ove si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei Direttori dei Dipartimenti, dei Presidenti dei Centri di Servizio, dei Docenti e del personale tecnico-amministrativo sono composti da: un Professore Ordinario, un Professore Associato, un Ricercatore ed un dipendente con qualifica non inferiore al VI livello che svolgerà le funzioni di Segretario. Tali componenti sono nominati dal Rettore che indica anche il Presidente del seggio.
3. Al fine di assicurare la segretezza del voto, gli Studenti componenti dei Consigli di Dipartimento o dei Comitati tecnico-scientifici o Consigli votano in un unico seggio, che sarà reso noto nel decreto di costituzione dei seggi elettorali, unitamente al personale Docente e tecnico-amministrativo.
 
Articolo 27- Modalità del voto
1. Le operazioni di voto si svolgono in un unico giorno dalle ore 9 alle ore 19.
2. L'elettore deve presentarsi al proprio seggio munito di un documento di riconoscimento. Qualora ne sia sprovvisto, può essere ammesso egualmente a votare se la sua identità sia garantita da un componente del seggio o da altro elettore noto al seggio stesso.
3. Il voto è personale, libero e segreto.
4. E' possibile esprimere una sola preferenza.
5. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del prescelto.
6. Vanno annullate le schede che non siano quelle prescritte o non portino il bollo o la firma del Presidente o di un Componente del seggio;
7. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il Presidente del seggio ne prenderà nota nel verbale.
8. Al personale docente e tecnico-amministrativo componente di un Consiglio di Dipartimento, sono consegnate due schede di votazione, una per l'elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento e una per l'elezione dei rappresentanti della propria categoria.
9. In prima applicazione dello Statuto vengono consegnate due schede di votazione anche ai componenti dei Consigli di Istituto, una per l'elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento e una per l'elezione dei rappresentanti della propria categoria.
10. Al personale docente e tecnico-amministrativo componente dei Comitati o Consigli di Centri di servizio attivati nell'Ateneo è consegnata un'ulteriore scheda di votazione per l'elezione del rappresentante dei Presidenti dei Centri di servizio.
11. Agli Studenti componenti di Consigli di Dipartimento e/o dei Comitati o Consigli dei Centri di Servizio sono consegnate la scheda o le schede per le elezioni dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento e del rappresentante dei Presidenti dei Centri di Servizio.
12. Il Presidente del seggio, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun votante le schede e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco.
13. Effettuata la votazione, la scheda o le schede devono essere ripiegate accuratamente e restituite al Presidente del seggio che le inserisce in presenza dell'elettore nelle urne.
14. Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.
 
Articolo 28 - Operazioni di scrutinio
1. Terminate le operazioni di voto hanno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica, che proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
2. Si inizia con lo scrutinio dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento e si prosegue con quello dei Presidenti dei Centri di servizio, e infine con quello dei rappresentanti dei Docenti, secondo l'ordine indicato dall'art.7 dello Statuto.
3. Delle operazioni elettorali, i Componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale distinto per rappresentanza, dal quale deve, tra l'altro, risultare:
- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.
4. Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme e l'elenco del corpo elettorale.
5. Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.
6. I plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio, sono immediatamente recapitati all'Ufficio elettorale ove si procede alla proclamazione degli eletti.
7. Sono dichiarati eletti coloro che, per ciascuna rappresentanza, abbiano riportato il maggior numero di voti.
8. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, risulta eletto il più anziano di età. Nel caso di parità di voti per la elezione dei rappresentanti di cui alle lettere a1) e b1) del precedente art. 7, risultano eletti i più anziani nella nomina a Direttore di Dipartimento ed a Presidente del Centro di servizi; in caso di ulteriore parità di decorrenza, risulta eletto il più anziano di età.
9. Avverso i risultati può farsi ricorso alla Commissione elettorale.
 
Articolo 29 - Validità delle elezioni
1. La votazione per ogni rappresentanza è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
 
CAPO F - Designazione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico
 
ARTICOLO 30 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico
1. Le elezioni per i cinque rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico sono indette dal Rettore con decreto reso pubblico mediante affissione agli albi del Rettorato e delle Facoltà.
2. Il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, diploma universitario, delle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione ed ai dottorati di ricerca, la data delle votazioni e le modalità per la presentazione delle candidature.
 
Articolo 31 - Elettorato attivo
1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di laurea, diploma universitario, ai corsi di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali ed ai dottorati di ricerca, alla data di indizione delle votazioni.
2. Le liste degli elettori per ciascuna facoltà, in ordine alfabetico, sono depositate in triplice copia entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni presso l'apposito ufficio elettorale per essere consultate da chiunque ne abbia diritto.
3. Chi, pur avendone diritto, non risulti incluso negli elenchi dei votanti, per qualsiasi giustificato motivo, può esercitare il diritto al voto esibendo una dichiarazione di iscrizione rilasciata dalla Segreteria e vidimata dall'Ufficio elettorale.
4. Tale dichiarazione deve essere ritirata dal Presidente del seggio; l'elettore viene iscritto, a cura del Presidente, in calce all'elenco dei votanti.
 
Articolo 32 - Elettorato passivo
1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che hanno l'elettorato attivo, distintamente per ogni singola Facoltà.
 
Articolo 33 - Liste dei candidati
1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
3. Non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme autenticate di almeno 75 studenti tra quelli aventi diritto.
5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione, ed indicare almeno un presentatore, in qualità di responsabile.
6. Ogni studente può presentare una sola lista.
7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitario là dove esistente.
8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire ex art. 6 dello Statuto.
10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'apposito Ufficio elettorale entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni.
11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti, almeno otto giorni prima la data fissata per le elezioni.
13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso innanzi la Commissione elettorale entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al rappresentante di lista.
14. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.
 
Articolo 34 - Propaganda elettorale
1. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è attuata con accordi fra la Commissione elettorale e i presentatori responsabili delle liste dei candidati, riuniti in apposito Comitato.
2. In base a tali accordi vengono fissati a cura dell'Università appositi spazi per manifesti e aule per assemblee.
3. In tutte le manifestazioni di propaganda non è consentito in alcun modo di venire meno ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione della Repubblica.
 
Articolo 35 - Seggi elettorali
1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto da parte del massimo numero possibile di studenti e a garanzia dello stesso, potranno essere costituiti seggi elettorali anche in sede diverse dalla città di Catania.
2. I seggi elettorali, costituiti con decreto del Rettore, sono composti da:
a) un Presidente ed un Segretario designati dal Rettore tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.
b) tre scrutatori, estratti a sorte da un elenco costituito dall'insieme degli elenchi di scrutatori presentati dalle singole liste almeno 15 giorni prima la data fissata per le elezioni, in numero triplo rispetto a quello necessario.
3. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
4. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata in seduta pubblica almeno una settimana prima delle elezioni dall'Ufficio elettorale: essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e due supplenti per ciascun seggio.
5. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio le sue funzioni sono svolte dal Segretario.
6. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il presidente o il vice presidente.
7. Il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).
8. E' compito del Presidente del seggio controllare la presenza in esso delle cabine e di tutto quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
9. I seggi elettorali resteranno aperti per le votazioni ininterrottamente.
 
Articolo 36 - Espressione del voto
1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Al seggio non possono accedere più di tre elettori contemporaneamente. Coloro che hanno votato devono lasciare il seggio subito dopo la votazione stessa.
3. Alle operazioni elettorali possono assistere anche i rappresentanti di lista i cui nominativi devono essere comunicati alla Commissione elettorale, almeno due giorni prima dell'inizio delle votazioni, dal presentatore ufficiale della relativa lista: i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
4. Il Presidente sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni assicurandone la regolarità e disciplinando, in particolare, l'afflusso ai seggi in qualsiasi momento.
5. La scheda è predisposta con l'indicazione in apposite caselle delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
6. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
7. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata scrivendo il nome del relativo candidato.
 
Articolo 37 - Operazioni di voto
1.  Le operazioni di voto si svolgono mediante:
a) la consegna da parte dell'elettore della propria tessera universitaria o di un altro documento valido di riconoscimento, al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità personale e dell'annotazione negli elenchi in dotazione al seggio.
b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti;
c) la consegna all'elettore da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio della scheda elettorale, preventivamente timbrata e firmata dallo stesso presidente o dal segretario del seggio;
d) l'entrata dell'elettore nella apposita cabina e l'indicazione sulla scheda, da parte dello stesso, della lista e della eventuale preferenza;
e) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al Presidente, o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nell'apposita urna sigillata.
f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma di uno degli scrutatori, sull'apposita colonna della lista dei votanti.
Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore del seggio liberamente scelto; l'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il Presidente ne prenderà nota nel verbale.
2 . La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.
 
Articolo 38 - Schede nulle
1.  Sono nulle le schede:
a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio o che non risultino bollate e firmate dal Presidente o dal Segretario;
b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
c) che esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di individuare la lista prescelta .
 
Articolo 39 - Scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dagli stessi componenti del seggio ed hanno inizio subito dopo l'ultimazione delle operazioni di voto e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
2. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il membro del seggio o rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale.
3. La Commissione elettorale decide in merito.
 
Articolo 40 - Proclamazione dei risultati
1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni presidente di seggio comunica i risultati alla Commissione elettorale, che, dopo averne controllato la regolarità e la validità, proclama l'esito delle elezioni. Alla proclamazione degli eletti verrà assicurata la normale pubblicità mediante affissione agli albi del Rettorato e delle Facoltà e con l'ausilio di comunicati stampa.
 
Articolo 41 - Attribuzione dei seggi
1.  L'attribuzione dei 5 seggi alle varie liste avviene su base proporzionale .
A tale scopo la Commissione elettorale :
a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;
b) determina poi il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per 5 ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;
c) assegna, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno resti maggiori. In caso di parità dei resti l'attribuzione del seggio tra dette liste viene fatta per sorteggio.
2.   All'interno di ciascuna lista i seggi vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
 
Articolo 42 - Sostituzioni
1. In caso di rinuncia o di cessazione dallo status di studente di un candidato proclamato eletto, subentra il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.
 
CAPO G - Designazione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo
 
Articolo 43 - Indizione
1. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università sono indette dal Rettore con proprio decreto, reso pubblico mediante affissione agli Albi del Rettorato, delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Istituti.
2. In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni studentesche prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere aggiornati. Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.
 
Articolo 44 - Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:
a) per i quattro rappresentanti degli studenti di primo livello gli studenti che alla data del decreto di indizione delle elezioni risultano regolarmente iscritti nei Corsi di laurea, di Diploma Universitario e di Scuole dirette a fini speciali;
b) per il rappresentante degli studenti di secondo livello gli iscritti alla data del decreto di indizione delle elezioni, alle Scuole di specializzazione e ai Dottorati di ricerca;
2. Sono ammessi all'elettorato passivo anche gli studenti stranieri, purchè provenienti da Paesi dell'Unione Europea.
 
Articolo 45 - Elenchi degli elettori
1. Gli elenchi degli elettori per ciascuna Facoltà, Diploma universitario, Scuole dirette a fini speciali, Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e di cittadinanza, sono depositate, entro e non oltre il 20° giorno anteriore alla data delle elezioni, in triplice copia, presso l'apposito Ufficio elettorale per essere consultati da chiunque ne abbia diritto.
 
Articolo 46 - Presentazione delle liste
1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla. Non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
3. Eventuali controversie sulle denominazioni delle liste saranno giudicate dalla Commissione elettorale, con decisione inappellabile.
4. Le liste non possono indicare un numero di candidati superiore a quelli degli eligendi e cioè fino a n.4 candidati per i rappresentanti degli studenti di 1° livello e n.1 candidato per il rappresentante degli studenti di 2° livello.
5. Le liste dei candidati per i rappresentanti degli studenti di 1° livello devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 75 studenti regolarmente iscritti all'Università di Catania, mentre per i rappresentanti degli studenti di 2° livello di almeno 18 o 25 firme come sopra autenticate, a seconda che il numero complessivo degli iscritti nelle Scuole di specializzazione e nei Dottorati di ricerca sia inferiore o superiore al numero di 5.000.
6. Ogni studente può sottoscrivere la presentazione di una sola lista.
7. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme, sempre autenticate, dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, in qualità di responsabile.
8. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e cognome dello studente, il Corso di laurea, o il Diploma universitario, o la Scuola diretta a fini speciali o la Scuola di specializzazione o il dottorato di ricerca e il numero di matricola universitario, là dove esistente. Sono nulle le indicazioni dei candidati e dei presentatori che risultassero incomplete dei predetti dati.
9. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'apposito Ufficio elettorale entro e non oltre il 20° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. L'Ufficio elettorale deve assegnare a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
10. Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale sono rese pubbliche dal Rettore attraverso affissione agli Albi, almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.
11. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso innanzi la Commissione elettorale, entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al rappresentante di lista.
12. La Commissione si pronunzia nelle 24 ore successive.
 
Articolo 47 - Propaganda elettorale
1. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è attuata con accordi fra la Commissione elettorale e i presentatori responsabili delle liste dei candidati, riuniti in apposito Comitato.
2. In base a tali accordi vengono fissati a cura dell'Università appositi spazi per manifesti e aule per assemblee.
3. In tutte le manifestazioni di propaganda non è consentito in alcun modo di venire meno ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione della Repubblica.
 
Articolo 48 - Seggi elettorali
1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto da parte del massimo numero possibile di studenti e a garanzia dello stesso, potranno essere costituiti seggi elettorali anche in sedi diverse dalla città di Catania.
2. I seggi elettorali, costituiti con decreto del Rettore, sono composti da:
- un Presidente ed un Segretario designati dal Rettore tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università;
- n.3 scrutatori, estratti a sorte da un elenco costituito dall'insieme degli elenchi di scrutatori presentati dalle singole liste almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni, in numero triplo rispetto a quello necessario.
3. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
4. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata in seduta pubblica almeno una settimana prima delle elezioni dall'Ufficio elettorale: essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e due supplenti per ciascun seggio.
5. L'Ufficio di Presidente, di Segretario e di Scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.
6. I componenti del seggi elettorali si riuniscono prima dell'inizio delle votazioni per acquisire il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto.
7. E' compito specifico del Presidente del seggio controllare l'agibilità del locale ove avvengono le elezioni e che l'ubicazione delle cabine assicuri la segretezza del voto.
8. Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.
 
Articolo 49 - Operazioni di voto
1. Le operazioni di voto sono pubbliche.
2. Il Presidente è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni. In caso di turbativa può disporre dell'ausilio del servizio d'ordine; nei casi più gravi può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.
3. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il Presidente del seggio ne prenderà nota nel verbale.
4. Il voto è personale, libero e segreto.
5. E' possibile esprimere una sola preferenza.
6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo di una lista, si intende che abbia votato la lista al quale appartiene il preferito.
7. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del prescelto.
8. Le operazioni elettorali si svolgono mediante:
a) la consegna da parte dell'elettore del proprio libretto di iscrizione, o della tessera universitaria o di altro documento valido di riconoscimento.
b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti.
Se il nominativo dell'elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una regolare certificazione rilasciata dal competente Ufficio della Segreteria studenti, vidimata dall'Ufficio elettorale. Detta certificazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore, in calce alla lista elettorale, deve essere allegata al verbale.
c) la firma dell'elettore sull'elenco dei votanti;
d) la consegna all'elettore da parte del Presidente, o di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
e) la riconsegna della scheda votata, opportunamente ripiegata, da parte dell'elettore al Presidente o ad uno dei componenti il seggio che la introdurrà nell'apposita urna sigillata.
 
Articolo 50 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Esse hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino ad operazioni ultimate.
2. Le schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, sono annullate.
3. Vanno parimenti annullate le schede:
- che non siano quelle prescritte o non portino il bollo o la firma degli scrutatori;
- che esprimano voti per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.
4. Su ogni contestazione, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale. I membri del seggio o i rappresentanti di lista possono formulare i loro rilievi nel verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
5. L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il metodo proporzionale in base ai voti validi ottenuti da ciascuna lista con il seguente criterio:
- determinazione del numero complessivo dei voti validi;
- determinazione del numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista;
- determinazione del quoziente per ogni seggio da assegnare, dividendo fino al secondo numero decimale il numero complessivo dei voti validi per il numero degli eligendi di ciascuna delle due elezioni;
- l'attribuzione dei seggi alle singole liste va determinato suddividendo il numero complessivo dei voti validi riportati da ciascuna lista per il quoziente elettorale.
6. Nel caso in cui in tal modo non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui vanno assegnati alle liste che hanno resti maggiori.
7. In caso di parità, l'attribuzione del seggio tra dette liste viene fatta per sorteggio.
8. All'interno di ciascuna lista risulterà o risulteranno eletti il candidato o i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
9. In caso di parità, risulterà eletto il candidato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
10.  Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio deve consegnare i verbali delle votazioni e tutto il materiale residuo all'Ufficio elettorale che provvede all'inoltro dello stesso alla Commissione elettorale.
11.  La Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti, assicurandone la più ampia pubblicità mediante l'affissione dei risultati agli Albi e con comunicati stampa.
12.  Lo studente eletto è rieleggibile alla stessa carica per una sola volta sempreché sussistano le condizioni di eleggibilità.
13.  In caso di rinunzia di uno degli studenti eletti, o di decadenza dell'eletto, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista.
14.  La decadenza opera anche in caso di trasferimento presso altra sede universitaria e in caso di conseguimento della laurea nel corso del biennio.
15.  Avverso i risultati si potrà far ricorso alla Commissione elettorale...
 
Articolo 51 - Validità delle votazioni
1. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.
 
CAPO H - Preside di Facoltà
 
Articolo 52 - Elezione del Preside
1. L'elettorato attivo per l'elezione del Preside di Facoltà spetta ai docenti della Facoltà, compresi i ricercatori non confermati, ed alle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo eletti in seno al Consiglio di Facoltà.
2. I rappresentanti degli studenti saranno eletti da tutti gli studenti iscritti all'anno accademico precedente quello di inizio del mandato del Preside da eleggere, nella misura di cinque per Facoltà con meno di duemila iscritti, sette per quelle da duemila a cinquemila iscritti e nove per quelle oltre cinquemila iscritti.
3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in numero di cinque componenti tra il personale afferente alla Facoltà, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.
3 bis. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo sono disciplinate da apposito regolamento nel rispetto delle norme previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico.
4. Il Decano dei professori ordinari o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, su invito del Rettore, indice le elezioni del Preside e fissa le date delle votazioni tra il 15 giugno ed il 15 luglio precedente la scadenza del mandato.
5. Almeno cinque giorni prima delle elezioni gli interessati presentano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del Decano della Facoltà prevedere i termini e organizzare le riunioni per permettere ai candidati di esporre i propri programmi ed assicurare il dibattito.
6. L'elettorato passivo, ai sensi dell'art.21, comma 2, dello Statuto, spetta di norma ai professori di prima fascia a tempo pieno. Se mancano professori di prima fascia, oppure essi non sono eleggibili, oppure ancora si dichiarino tutti non disponibili, l'elettorato passivo spetta anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno.
6 bis.  Il Preside che intenda dimettersi dalla carica rassegna le proprie dimissioni al rettore, avendo sentito, ove lo ritenga, il Consiglio di Facoltà.
7. In caso di dimissioni del Preside o di anticipata cessazione dalla carica per altre cause, il decano, come previsto nel precedente comma 4, indice le elezioni del Preside e fissa le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Rettore, o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
8. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio, indicando le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, designando due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni elettorali e fissando le date per le eventuali ulteriori votazioni.
9.  Nel caso in cui il Decano o gli scrutatori risultino candidati, gli stessi sono sostituiti.
10.  Nelle prime tre votazioni il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere almeno cinque giorni. Altre candidature potranno essere presentate nei primi due giorni lavorativi, incluso il sabato, successivi alla prima votazione. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, purchè non inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato risulti eletto al primo o al secondo turno di ballottaggio per l'invalidità della votazione o per il mancato raggiungimento della maggioranza prescritta, il Decano indice nuove elezioni secondo le procedure di cui ai commi precedenti. In tal caso l'elettorato passivo spetta a tutti i professori di ruolo della Facoltà.
11.  Le votazioni sono valide se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e di salute, in congedo straordinario per motivi di studio, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in posizione di distacco o fuori ruolo.
12.  Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo della Facoltà e comunicato al Rettore per il conseguente decreto di nomina.
13.  Il Preside risultato eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Preside assume la carica all'atto della nomina e resta in carica sino al termine dell'anno accademico di compimento del quadriennio successivo all'anno di elezione.
 
CAPO H bis - Organi di dipartimento
 
 Articolo 53 - Elezione del direttore
1. Il Decano dei professori ordinari di ciascun Dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, su invito del rettore, fissa le date per l'elezione del direttore e nomina una commissione elettorale da lui presieduta.
2. E' compito della commissione elettorale organizzare il seggio e sovraintendere alle operazioni di voto ed inoltre vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva.
3. Il Decano convoca una seduta del Consiglio del Dipartimento da tenersi almeno 10 giorni prima della data prevista per la prima votazione, onde consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento.
4. Il Direttore che intenda dimettersi dalla carica rassegna le proprie dimissioni al Rettore, avendo sentito, ove lo ritenga, il Consiglio di Dipartimento.
5. In caso di dimissioni del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica per altre cause, il Decano, come previsto nel precedente comma 1, indice le elezioni del Direttore e fissa le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Rettore o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

Articolo 54 - La componente elettiva del Consiglio di Dipartimento
1. Al Consiglio di Dipartimento, oltre ai docenti ed ai ricercatori confermati e non confermati afferenti al Dipartimento stesso, partecipa una componente elettiva composta dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti a ciascun Dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo ed afferente al Dipartimento nonchè degli studenti degli insegnamenti che afferiscono al medesimo Dipartimento.
2. Il numero dei rappresentanti indicati dal comma precedente è fissato dal Regolamento di Dipartimento, il quale determina anche i criteri di afferenza degli studenti.
3. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non può comunque essere inferiore a tre.
4. Il numero dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca non può essere comunque inferiore al numero dei Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo che afferiscano al Dipartimento.
5. Il numero dei rappresentanti degli studenti è pari al 5% dei professori di ruolo afferenti al Dipartimento e, in ogni caso, non inferiore a tre. Il risultato della proporzione, arrotondato per eccesso, è determinato dal Direttore, allorché si debba procedere alla convocazione del corpo elettorale.
 
Articolo 55 - Durata della carica
1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica quattro anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
2. I rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca e i rappresentanti degli iscritti ai Corsi di laurea durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
 
Articolo 56 - Elettorato attivo e passivo
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data di convocazione del corpo elettorale, ad eccezione del Segretario amministrativo del Dipartimento stesso cui spetta il solo elettorato attivo, in quanto membro di diritto del Consiglio.
2. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca l'elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo che afferiscano al Dipartimento, alla data di convocazione del corpo elettorale.
3. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti, in corso o fuori corso, alla data di convocazione del corpo elettorale.
 
Articolo 57 - Convocazione del corpo elettorale
1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo il Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, il Vice-Direttore, dispone la convocazione straordinaria dell'Assemblea del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento per procedere all'elezione dei rappresentanti del personale stesso per il successivo quadriennio. L'Assemblea deve essere convocata per una data successiva di non meno di quindici e non più di trenta giorni dalla pubblicazione per affissione all'albo del Dipartimento della convocazione.
2. In caso di dimissioni di alcuno dei rappresentanti di cui al comma precedente o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria dell'Assemblea del Personale tecnico-amministrativo il Direttore, o chi lo sostituisce, provvede a:
a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
b) designare, oltre al Segretario amministrativo del Dipartimento, un altro scrutatore che lo affianchi nello svolgimento delle predette operazioni, scegliendolo tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione.
4. La stessa procedura si applica per il rinnovo della carica dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca, per la cui elezione dovrà essere convocata una apposita Assemblea.
 
Articolo 58 - Proclamazione degli eletti
1. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti, ed in caso di parità, quelli con più anzianità di servizio o scolastica. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.
 
Articolo 59 - Norma di rinvio
1. Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione alla carica di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli iscritti ai Dottorati di ricerca.
 
Articolo 60 - Il funzionamento del Consiglio di Dipartimento
1. Il funzionamento del Consiglio di Dipartimento è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento, che deve comunque prevedere:
a) i compiti del Direttore, del Consiglio e della Giunta; 
b) il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca e dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di diploma universitario che possono partecipare al Consiglio; 
c) le modalità di designazione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca e dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di diploma universitario che possono partecipare al Consiglio;
d) le modalità di partecipazione al Consiglio dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca e dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di diploma universitario; 
e) la composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione dei partecipanti alla medesima e le modalità del suo funzionamento.
f) le funzioni delegabili dal Consiglio alla Giunta e le funzioni che debbono essere esercitate necessariamente dal Consiglio, nonché le modalità di conferimento e di esercizio della delega;
g) le funzioni delegabili dal Direttore al Vice Direttore, nonché le modalità ed i limiti di conferimento e di esercizio della delega;
 
Capo L - Scuole di specializzazione
 
Articolo 61 - Rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di specializzazione
1. Le elezioni per i rappresentanti degli studenti nelle scuole di specializzazione sono indette dal Direttore della Scuola, con deliberazione resa pubblica mediante affissione nelle bacheche delle singole scuole e della Facoltà, almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico. La deliberazione deve indicare il numero complessivo degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione, l data, il luogo e l'ora delle votazioni, nonché le modalità di presentazione delle candidature.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione.
3. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature all'interno di liste uniche per ogni singola scuola, riportanti i nomi dei candidati ed il relativo anno di appartenenza. Ogni candidati deve presentare la propria candidatura presso la scuola di appartenenza entro e non oltre il 15 giorno antecedente la data delle elezioni.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale è attuata con accordi presi fra il direttore della scuola ed i candidati. Vengono fissati appositi spazi per manifesti e sono resi disponibili spazi per assemblee. In tutte le manifestazioni di propaganda non è consentito venir meno ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione della Repubblica.
5. I seggi elettorali, costituiti con delibera del Direttore della Scuola, sono composti da:
a) un Presidente ed un Segretario, designati all'interno del personale docente e/o tecnico amministrativo dell'Università;
b) due scrutatori, scelti tra gli specializzandi, possibilmente estratti a sorte da un elenco di persone disponibili presentato dai candidati all'atto della candidatura. In mancanza, il Direttore provvederà alla nomina delle persone necessarie.
6. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario.
7. Il voto è personale, libero e segreto.
8. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
9. Risultano eletti, nel numero indicato dall'art. 25, ultimo comma, dello Statuto, i candidati che abbiano riportato più voti.
10. Per la disciplina delle operazioni di voto, lo scrutinio, il giudizio sulle schede e la proclamazione dei risultati, si applicano le previsioni stabilite per l'elezione dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Facoltà.