La Cassa di Mutuo soccorso è costituita con atto pubblico in data 5 Marzo 1954, per il personale dell'Università di Catania. La Cassa si propone di assistere gli iscritti mediante sovvenzioni, indennità per cessazione di rapporto, concorso nelle spese funerarie.
Possono iscriversi alla Cassa tutti i dipendenti universitari i quali, a qualunque titolo, ricoprono un posto retribuito. Il dipendente che intenda iscriversi alla Cassa, deve farne domanda al Comitato Amministrativo. L'iscritto deve versare alla Cassa un contributo pari all'uno per cento della retribuzione mensile da lui percepita,considerata al netto di ritenute fiscali e previdenziali. Il contributo predetto deve essere versato mensilmente, al momento della riscossione dello stipendio. Tale contributo associativo potrà essere portato in detrazione (19%) dai soci nella dichiarazione dei redditi. Ogni anno sulle quote associative, in base alle risultanze del bilancio di esercizio, matura una percentuale diinteresse che viene ripartita fra tutti i soci.
Gli iscritti possono ottenere dalla Cassa la concessione di sovvenzioni per un ammontare non superiore al quinto dello stipendio, per un periodo di 12, 24, 36, o 48 mesi, con un tasso di interesse pari al 3,50%. Per le sovvenzioni da restituire in 12 e 24 mesi occore la mera richiesta, per quelle da restituire in 36 o 48 mesi occorre una motivazione documentata che evidenzi sia l'esigenza del mutuo che la durata. In linea di massima si possono considerare restituibili in 36 mesi i mutui richiesti per cure mediche ordinarie (quali acquisto di protesi, accertamenti diagnostici, acquisto farmaci) e acquisto di beni mobili, in 48 mensilità quelli richiesti per acquisto e ristrutturazione di beni immobili, per far fronte a procedure esecutive, per spese inerenti a gravi malattie, o trattamenti terapeutici prolungati. Entro i limiti predetti, la concessione della sovvenzione viene deliberata dal Comitato Amministrativo.
Non può essere concessa nuova sovvenzione, se il richiedente non abbia restituito almeno la metà di quella precedente con i relativi interessi. Gli interessi vengono trattenuti dalla Cassa in un'unica soluzione all'atto della concessione della sovvenzione.
In caso di decesso dell'iscritto, del coniuge, di parente fino al terzo grado o di affine in primo grado, sempre se con lui convivente, la Cassa concorrerà alle spese funerarie nei limiti fissati dal Comitato Amministrativo al principio di ogni esercizio sociale.