Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie

Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie (artt. 35-43)


Articolo 35 - Entrata in vigore dello Statuto
1. Il testo del presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimità di alcune disposizioni dello Statuto, il rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Articolo 36 - Revisione statutaria
1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal rettore, da 1/3 dei senatori accademici, dal 40% dei consiglieri di amministrazione, dal 10% degli studenti, dal 15% dei dipendenti dell'Ateneo.
2. Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Articolo 37 - Norme comuni
1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di dipartimento;
c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione, laddove istituito;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.
2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche indicate nel presente Statuto è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche accademiche indicate nel presente Statuto. I docenti eletti nel Senato accademico e i docenti designati nel Consiglio di amministrazione devono optare, all'atto della nomina, per il regime d'impegno a tempo pieno.
4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dal mandato in caso di mancata partecipazione con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo.
5. La mancata designazione di uno o più componenti degli organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli organi elettivi.
6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche, con riferimento a rettore, senatore accademico e consigliere di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
8. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università. Ogni mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.
9. Alle rappresentanze studentesche è riconosciuta la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad esse attribuiti.
10. I rappresentanti degli studenti, oltre alla possibilità di accesso ai dati di cui al precedente comma, hanno la possibilità di richiedere le elaborazioni statistiche rispetto a tali dati, anche con riferimento a singoli corsi di studio e a singoli insegnamenti. Gli uffici preposti dell'amministrazione di Ateneo hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identità dei richiedenti.

Articolo 38 - Termini per i pareri
1. I pareri eventualmente richiesti da organi accademici ad altri organi e strutture dell'Ateneo vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori a quindici giorni. Trascorsi i termini si può procedere alla decisione definitiva.

Articolo 39 - Disposizioni sulle deleghe
1. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da un apposito atto di revoca della delega adottato con le medesime formalità del conferimento.

Articolo 40 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. Presso l'Università di Catania è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spettano i compiti a tale Comitato attribuiti dalla normativa vigente in materia.
2. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. 3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalità di costituzione del Comitato sono stabilite dal regolamento di Ateneo.

Articolo 41 - Interpretazioni
1. Nello Statuto:
a) per "professori" si intendono i professori di ruolo ordinari, straordinari ed associati;
b) per "docenti" si intendono i professori di cui al punto a), i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non confermati, i ricercatori a tempo determinato;
c) per "personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale a tempo indeterminato e determinato dipendente dell'Ateneo non ricompreso nel precedente punto b);
d) per "personale" si intende il personale di cui ai precedenti punti b) e c);
e) per "studenti" si intendono gli iscritti a corsi di studio dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 42 - Costituzione dei nuovi organi statutari. Regime transitorio
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale, il rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
2. Nelle more della costituzione dei nuovi organi statutari, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono le competenze di cui ai precedenti articoli 7 e 8.
3. In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è costituito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale; il Senato accademico è costituito entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Consigli di dipartimento ed i Consigli di corso di studio sono costituiti secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 15 e dall'art. 20 del presente Statuto; i direttori di dipartimento e i presidenti di corso di studio, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, mantengono la stessa fino alla cessazione del loro mandato.

Articolo 43 - Vigenza dei regolamenti. Regime transitorio
1. I regolamenti dell'Ateneo vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto devono essere modificati sulla base delle nuove disposizioni statutarie entro dodici mesi dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta ufficiale.
2. In ogni caso, fino al completamento del lavoro di modifica di cui al precedente comma 1, i regolamenti continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le norme del presente Statuto.