Articolo 13. Strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Università di Catania:
a) i Dipartimenti;
b) le Scuole;
c) le Scuole di dottorato, ove istituite;
d) le Strutture didattiche speciali;
e) i Centri di ricerca.
Articolo 14 - Dipartimenti
1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. Spetta al Dipartimento:
a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;
b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;
c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, di competenza del Dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;
f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche;
h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.
4. L'istituzione e lo scioglimento dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato non inferiore a quarantacinque unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. I docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare devono, di norma, appartenere ad uno stesso Dipartimento.
5. Le modalità di costituzione di eventuali sezioni intradipartimentali sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.
Articolo 15 - Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio di dipartimento;
b) il direttore;
c) la Giunta;
d) la Commissione paritetica dipartimentale.
2. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca di cui al successivo art. 16, comma 3.
3. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio di dipartimento può delegare proprie funzioni alla Giunta, in conformità alle norme del regolamento di dipartimento.
5. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
6. Il direttore è organo rappresentativo del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza.
7. Il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.
8. L'ufficio di direttore e di vicedirettore di dipartimento è incompatibile con quello di rettore, di prorettore, di consigliere di amministrazione, di componente del Nucleo di valutazione, di presidente di corso di studio, di direttore di Scuola di specializzazione, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di centro di ricerca, di presidente di centro di servizio. Il mandato di direttore di dipartimento dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
9. La Giunta è formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori a tempo indeterminato, oltre che dal direttore.
10. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.
11. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.
12. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di dipartimento.
Articolo 16 - Commissione paritetica dipartimentale
1. La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da:
a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;
b) cinque rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, tra tutti gli studenti iscritti a tali corsi;
c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento.
2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica dipartimentale sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.
3. I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca partecipano, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio di dipartimento.
4. La Commissione paritetica dipartimentale ha il compito di:
a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del Dipartimento.
5. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.
6. L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Articolo 17 - Scuole
1. L'Università può istituire tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione di servizi comuni. Le Scuole sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Il numero delle Scuole istituite dall'Ateneo non può comunque essere superiore a dodici.
2. Sono organi della Scuola:
a) il Coordinamento della Scuola:
b) la Commissione paritetica della Scuola.
3. La composizione degli organi della Scuola e le modalità di individuazione del presidente del Coordinamento sono stabilite con la delibera che ne sancisce l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. f), della legge 240/2010.
4. La partecipazione agli organi della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Articolo 18 - Scuola denominata "Facoltà di Medicina"
1. La Scuola di Medicina, di seguito denominata "Facoltà di Medicina", è struttura di raccordo dei Dipartimenti di area medica, individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla base di criteri di affinità disciplinare.
2. Spetta alla Facoltà di Medicina:
a) esercitare le funzioni attribuite alle Scuole dal precedente articolo 17, comma 1;
b) curare i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
c) curare, per quanto di competenza, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale;
d) formulare pareri facoltativi in ordine alle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina.
3. Sono organi della Facoltà di Medicina:
a) il Coordinamento della Facoltà di Medicina:
b) la Commissione paritetica della Facoltà di Medicina.
4. Il Coordinamento della Facoltà di Medicina è composto da:
a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà;
b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento;
c) i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria;
d) quattro rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletti tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Facoltà;
e) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Facoltà;
f) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facoltà;
g) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Facoltà; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di direttore di Scuola di specializzazione di area medica.
5. Il Coordinamento della Facoltà elegge al suo interno il presidente, tra i professori ordinari a tempo pieno. L'ufficio di presidente è incompatibile con quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, di prorettore. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
6. Le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nel Coordinamento della Facoltà sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato delle rappresentanze elettive è rinnovabile per una sola volta.
7. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi della Facoltà di Medicina sono disciplinate dal regolamento della Facoltà, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Coordinamento della Facoltà.
8. La partecipazione agli organi della Facoltà di Medicina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Articolo 19 - Commissione paritetica della Facoltà di Medicina
1. La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina tiene luogo delle Commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina. È composta, di norma, da:
a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;
b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà.
c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo alla Facoltà.
2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica della Facoltà di Medicina sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.
3. La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina ha il compito di:
a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Facoltà.
4. La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.
Articolo 20 - Consigli di corso di studio
1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonché da cinque studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea e di laurea magistrale, ovvero da nove studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
2. Il regolamento elettorale di Ateneo stabilisce le modalità di elezione della rappresentanza studentesca.
3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, un presidente, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il presidente convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso.
4. I Consigli hanno il compito di:
a) coordinare, tenuto conto delle linee guida fissate dal Dipartimento o dalla Scuola, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;
b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, come stabilito dal regolamento di dipartimento;
d) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, attinenti al corso di studio di propria competenza;
e) proporre al Consiglio di dipartimento la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo.
Articolo 21 - Scuole di specializzazione
1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
2. Sono organi della scuola di specializzazione:
a) il Consiglio della scuola di specializzazione;
b) il direttore.
3. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.
4. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività della scuola di specializzazione.
5. Il direttore della Scuola di specializzazione non può ricoprire la carica di senatore accademico e di consigliere di amministrazione, nonché quella di presidente di corso di studio e di coordinatore di dottorato di ricerca.
Articolo 22 - Dottorati di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
2. Sono organi del dottorato di ricerca:
a) il Collegio dei docenti;
b) il coordinatore del dottorato di ricerca.
3. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività formative dello specifico corso di dottorato di ricerca.
4. Il Collegio dei docenti elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il coordinatore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il coordinatore convoca e presiede il Collegio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso di dottorato.
5. Il coordinatore del dottorato di ricerca non può ricoprire la carica di presidente di corso di studio e di direttore di scuola di specializzazione.
Articolo 23 - Strutture didattiche speciali
1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singoli Dipartimenti o comuni a più Dipartimenti l'Università può istituire, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente. Tali strutture sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
2. L'ordinamento delle Strutture didattiche speciali è stabilito con la delibera che ne sancisce l'istituzione.
3. Alle Strutture didattiche speciali può essere riconosciuta autonomia didattica, nonché autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 24 - Centri di ricerca
1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, può deliberare l'istituzione di Centri di ricerca per la cura di iniziative scientifiche di durata pluriennale, per le quali sia richiesta la cooperazione di docenti afferenti a più Dipartimenti.
2. L'ordinamento del Centro e la durata dello stesso sono stabiliti con la delibera che ne sancisce l'istituzione.
3. Sono organi del Centro:
a) il Consiglio del centro;
b) il direttore.
4. Il Consiglio del centro è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività scientifiche del Centro.
5. Il Consiglio del centro elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del Centro.
6. Al Centro di ricerca può essere riconosciuta autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie.