Titolo II - Organi centrali di governo

Titolo II - Organi centrali di governo


Articolo 5 - Organi Centrali di Governo
1. Sono al servizio dell'Ateneo e ne assicurano il governo il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Rettore, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

Articolo 6 - Senato Accademico
1. Il Senato Accademico è l'organo fondamentale dell'esercizio dell'autonomia universitaria. Svolge le funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività di ricerca e didattica per lo sviluppo dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. A tale scopo si avvale delle Commissioni di cui all'art. 10 del presente Statuto e fornisce indicazioni programmatiche al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture decentrate per la preparazione dei rispettivi piani di attività.
2. Spetta in particolare al Senato Accademico: 
a) approvare i piani annuali e pluriennali di sviluppo da inoltrare al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, seguendo la procedura fissata dal presente Statuto;
b) modificare lo Statuto, secondo le modalità previste all'art. 77 del presente Statuto;
c) modificare il Regolamento Generale di Ateneo conformemente all'art. 66, comma 3 del presente Statuto;
d) esprimere parere sul Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, conformemente all'art. 65, comma 2 del presente Statuto;
e) sottoporre a controllo di legittimità i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, con le modalità specificate nell'art. 65, comma 3 del presente Statuto;
f) sovrintendere al coordinamento delle attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia delle singole strutture e tenuto conto delle indicazioni della Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10, comma 1 del presente Statuto;
g) programmare la ripartizione tra le strutture scientifiche e didattiche delle risorse finanziarie, ivi compresa l'edilizia universitaria tenuto conto della proposta delle Commissioni di cui all'art. 10 del presente Statuto;
h) determinare sia i criteri che le modalità di verifica dell'attività scientifica e promuovere ogni altra iniziativa per favorire l'attività di ricerca, tenuto conto delle indicazioni della Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10;
i) determinare la distribuzione del personale docente tra le strutture didattiche o scientifiche tenuto conto delle proposte della Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;
j) promuovere adeguate iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi, sentita la Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;
k) verificare l'efficacia del sistema formativo sulla base di un rapporto annuale della Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;
l) promuovere il diritto allo studio, tenuto conto delle priorità e modalità proposte dalla Commissione Paritetica per l' Attività Didattica di cui all'art. 10;
m) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico, amministrativo e ausiliario alle strutture Didattiche e di Ricerca, tenendo conto degli standard proposti dalla Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo di cui all'art. 10;
n) proporre la stipula di Convenzioni e l'istituzione di Consorzi di cui agli artt. 48 e 49 del presente Statuto, sentite le Commissioni competenti di cui all'art. 10;
o) proporre l'istituzione di Centri di Servizio e di Ricerca, con autonomia di gestione, nonchè, di Centri Interuniversitari di Ricerca, sentita la Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10;
p) istituire Commissioni miste, con funzioni consultive e propositive, con altri organi dell'Università e con enti pubblici e privati;
q) fissare i criteri in base ai quali le Commissioni di cui all'art. 10 svolgono le loro funzioni.
r) esercitare tutte le altre funzioni che dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo non siano attribuite alla competenza di un Organo determinato.
3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da: a) il Rettore;
b) i Presidi delle Facoltà
c) tredici docenti rappresentanti eletti delle aree scientifiche;
d) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;
e) quattro rappresentanti eletti degli studenti, e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge.
4. I rappresentanti delle aree scientifiche saranno designati con le modalità indicate nel Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevederà: 
a) l'accorpamento delle aree scientifiche in gruppi omogenei;
b) la pari rappresentanza dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori;
c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.
5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
6. Alle adunanze del Senato Accademico partecipano, con voto consultivo, il Pro-Rettore ed il Direttore Amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di Segretario.
7. Il Rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i Delegati rettorali, il Presidente del Nucleo di valutazione, i Dirigenti, esperti esterni, nonchè, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il Presidente della Consulta degli studenti. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale, in attuazione degli indirizzi programmatici del Senato Accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
a) formula, sulla scorta del programma pluriennale di sviluppo, il programma annuale per l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti. Il suddetto programma viene adottato contestualmente al bilancio di previsione annuale e con il medesimo procedimento;
b) approva il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposto sulla base dei piani di sviluppo, preparati dal Senato Accademico. Prima dell'approvazione i bilanci, annuali e pluriennali, sono esaminati in seduta comune da Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione;
c) approva i rendiconti annuali;
d) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio mobile ed immobile;
e) destina le risorse finanziarie e di personale tecnico amministrativo ai servizi generali ed ai centri di gestione nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti ed in base ai criteri determinati dal Senato Accademico;
f) determina criteri oggettivi per il controllo della gestione, in relazione agli obiettivi programmati; verifica e promuove l'efficienza e l'efficacia dell'attività tecnico-amministrativa dell'Ateneo;
g) esercita le funzioni previste dalla legge per il governo del personale tecnico-amministrativo;
h) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: 
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore;
c) il Direttore Amministrativo;
d) due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento;
e) un rappresentante dei Presidenti dei Centri di servizio eletto dai componenti dei Comitati tecnico-scientifici;
f) sei rappresentanti dei docenti eletti con voto limitato ad uno;
g) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) quattro rappresentanti degli studenti di primo livello e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge;
i) un rappresentante degli studenti di secondo livello;
j) un componente designato dalla Regione siciliana;
k) un rappresentante del Comune di Catania, un rappresentante della Provincia Regionale di Catania ed un rappresentante di ciascuna delle Province Regionali e dei Comuni della Sicilia con i quali si stabiliscono rapporti di rilevante interesse per il raggiungimento delle finalità dell'Università, secondo le determinazioni del Senato Accademico con un limite massimo di 4;
l) il Prefetto di Catania quale rappresentante del Governo.
4. Possono, altresì, far parte del Consiglio di Amministrazione sino ad un massimo totale di tre componenti, rappresentanti di altri Enti pubblici e privati, che concorrano alle spese di funzionamento dell'Università secondo modalità che saranno fissate dal Senato Accademico;
5. I membri di cui alle lettere j e k, del comma 3 e al comma 4 del presente articolo non possono essere docenti o studenti o dipendenti di Atenei. Essi, inoltre, non concorrono, se assenti, alla determinazione del numero legale.
6. Il Rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i Delegati rettorali, il Presidente del Nucleo di valutazione, i Dirigenti, esperti esterni, nonchè, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il Presidente della Consulta degli studenti. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.
7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 8 - Rettore
1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Il Rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture decentrate, degli status del personale e dei diritti degli studenti.
3. Spetta al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
b) vigilare su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e contabili dell'Università, al fine di assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, efficacia ed individuazione delle responsabilità
c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria;
d) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti interni delle singole strutture, nonché, gli atti contenenti le rispettive modifiche;
e) predisporre lo schema generale del programma annuale di attività dell'Università ed elaborare la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;
f) stipulare contratti e convenzioni riguardanti la didattica e la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto.
g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;
h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli Organi di autogoverno che presiede, sottoponendoli per ratifica all'Organo stesso nella seduta successiva;
i) nominare il Direttore Amministrativo;
j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
4. Il Rettore viene eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.
5. L'elettorato attivo spetta: 
a) a tutti i docenti, nonché ai Ricercatori non confermati;
b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;
c) a tutti i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Facoltà, al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, al CASR  e al CUS, alla data di indizione delle elezioni.
L'Elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti candidati primi dei non eletti, appartenenti alle due liste più votate, nel numero indicato a fianco di ciascuno dei sottoelencati organi:
- Senato Accademico: n. 2 studenti della prima lista e n.1 della seconda;
- Consiglio di Amministrazione dell'Università: n. 2 studenti della prima lista  e n. 1 della seconda;
- Consiglio di Amministrazione dell'ERSU (studenti di primo livello): n.1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;
- C.A.S.R.: n. 1 studente della prima lista e 1 della seconda;
- CUS: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;
- Consigli di Facoltà: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda.
Gli studenti-candidati di cui al comma precedente devono aver mantenuto lo stesso status di studente posseduto al momento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.
L'impossibilità di attingere alla graduatoria di ogni singola lista, per mancanza di candidati, determinerà la riduzione del numero degli studenti titolari dell'elettorato attivo.
Il numero  di cui al  punto b)  è disciplinato dal Regolamento Generale di Ateneo.
6. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E`eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di I fascia, è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dal successivo anno accademico.
9. Il Rettore designa un Pro-Rettore vicario scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
L'ufficio di Pro-Rettore è incompatibile con la carica di Preside, di Vice Preside, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di Responsabile di  Unità decentrata e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.
10. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.