Titolo I

Emanato con D.R. n. 1885 del 06/05/1996
Modificato con D.R. n. 3076 del 29/07/1997
Modificato con D.R. n. 9268 del 11/10/2007
Modificato con D.R. n. 2382 del 04/03/2009
Modificato con D.R. n. 824 del 03/02/2010
Modificato con D.R. n. 1969 del 08/04/2011

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Titolo I

Articolo 1 - Principi Generali
1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.
2. Opera in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dell'Europa e di altri Paesi e promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.
3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni pregiudizio ideologico, politico e religioso.
4. Collabora con Organismi Comunitari e Internazionali e con Enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.
5. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza, pertanto riconosce la libera attività di ricerca e di insegnamento.
6. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.
7. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura.

Articolo 2 - Natura giuridica e fonti normative
1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art.33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da Regolamenti di attuazione.

Articolo 3 - Libertà di ricerca
1. L'Università garantisce ai docenti e alle unità decentrate, autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Articolo 4 - Libertà di insegnamento
1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento con l'unico limite della coerenza del programma con i curricula didattici e con le esigenze di coordinamento didattico.

Titolo II - Organi centrali di governo

Titolo II - Organi centrali di governo


Articolo 5 - Organi Centrali di Governo
1. Sono al servizio dell'Ateneo e ne assicurano il governo il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Rettore, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

Articolo 6 - Senato Accademico
1. Il Senato Accademico è l'organo fondamentale dell'esercizio dell'autonomia universitaria. Svolge le funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività di ricerca e didattica per lo sviluppo dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. A tale scopo si avvale delle Commissioni di cui all'art. 10 del presente Statuto e fornisce indicazioni programmatiche al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture decentrate per la preparazione dei rispettivi piani di attività.
2. Spetta in particolare al Senato Accademico: 
a) approvare i piani annuali e pluriennali di sviluppo da inoltrare al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, seguendo la procedura fissata dal presente Statuto;
b) modificare lo Statuto, secondo le modalità previste all'art. 77 del presente Statuto;
c) modificare il Regolamento Generale di Ateneo conformemente all'art. 66, comma 3 del presente Statuto;
d) esprimere parere sul Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, conformemente all'art. 65, comma 2 del presente Statuto;
e) sottoporre a controllo di legittimità i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, con le modalità specificate nell'art. 65, comma 3 del presente Statuto;
f) sovrintendere al coordinamento delle attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia delle singole strutture e tenuto conto delle indicazioni della Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10, comma 1 del presente Statuto;
g) programmare la ripartizione tra le strutture scientifiche e didattiche delle risorse finanziarie, ivi compresa l'edilizia universitaria tenuto conto della proposta delle Commissioni di cui all'art. 10 del presente Statuto;
h) determinare sia i criteri che le modalità di verifica dell'attività scientifica e promuovere ogni altra iniziativa per favorire l'attività di ricerca, tenuto conto delle indicazioni della Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10;
i) determinare la distribuzione del personale docente tra le strutture didattiche o scientifiche tenuto conto delle proposte della Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;
j) promuovere adeguate iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi, sentita la Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;
k) verificare l'efficacia del sistema formativo sulla base di un rapporto annuale della Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;
l) promuovere il diritto allo studio, tenuto conto delle priorità e modalità proposte dalla Commissione Paritetica per l' Attività Didattica di cui all'art. 10;
m) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico, amministrativo e ausiliario alle strutture Didattiche e di Ricerca, tenendo conto degli standard proposti dalla Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo di cui all'art. 10;
n) proporre la stipula di Convenzioni e l'istituzione di Consorzi di cui agli artt. 48 e 49 del presente Statuto, sentite le Commissioni competenti di cui all'art. 10;
o) proporre l'istituzione di Centri di Servizio e di Ricerca, con autonomia di gestione, nonchè, di Centri Interuniversitari di Ricerca, sentita la Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10;
p) istituire Commissioni miste, con funzioni consultive e propositive, con altri organi dell'Università e con enti pubblici e privati;
q) fissare i criteri in base ai quali le Commissioni di cui all'art. 10 svolgono le loro funzioni.
r) esercitare tutte le altre funzioni che dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo non siano attribuite alla competenza di un Organo determinato.
3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da: a) il Rettore;
b) i Presidi delle Facoltà
c) tredici docenti rappresentanti eletti delle aree scientifiche;
d) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;
e) quattro rappresentanti eletti degli studenti, e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge.
4. I rappresentanti delle aree scientifiche saranno designati con le modalità indicate nel Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevederà: 
a) l'accorpamento delle aree scientifiche in gruppi omogenei;
b) la pari rappresentanza dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori;
c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.
5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
6. Alle adunanze del Senato Accademico partecipano, con voto consultivo, il Pro-Rettore ed il Direttore Amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di Segretario.
7. Il Rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i Delegati rettorali, il Presidente del Nucleo di valutazione, i Dirigenti, esperti esterni, nonchè, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il Presidente della Consulta degli studenti. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale, in attuazione degli indirizzi programmatici del Senato Accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
a) formula, sulla scorta del programma pluriennale di sviluppo, il programma annuale per l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti. Il suddetto programma viene adottato contestualmente al bilancio di previsione annuale e con il medesimo procedimento;
b) approva il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposto sulla base dei piani di sviluppo, preparati dal Senato Accademico. Prima dell'approvazione i bilanci, annuali e pluriennali, sono esaminati in seduta comune da Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione;
c) approva i rendiconti annuali;
d) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio mobile ed immobile;
e) destina le risorse finanziarie e di personale tecnico amministrativo ai servizi generali ed ai centri di gestione nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti ed in base ai criteri determinati dal Senato Accademico;
f) determina criteri oggettivi per il controllo della gestione, in relazione agli obiettivi programmati; verifica e promuove l'efficienza e l'efficacia dell'attività tecnico-amministrativa dell'Ateneo;
g) esercita le funzioni previste dalla legge per il governo del personale tecnico-amministrativo;
h) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: 
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore;
c) il Direttore Amministrativo;
d) due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento;
e) un rappresentante dei Presidenti dei Centri di servizio eletto dai componenti dei Comitati tecnico-scientifici;
f) sei rappresentanti dei docenti eletti con voto limitato ad uno;
g) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) quattro rappresentanti degli studenti di primo livello e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge;
i) un rappresentante degli studenti di secondo livello;
j) un componente designato dalla Regione siciliana;
k) un rappresentante del Comune di Catania, un rappresentante della Provincia Regionale di Catania ed un rappresentante di ciascuna delle Province Regionali e dei Comuni della Sicilia con i quali si stabiliscono rapporti di rilevante interesse per il raggiungimento delle finalità dell'Università, secondo le determinazioni del Senato Accademico con un limite massimo di 4;
l) il Prefetto di Catania quale rappresentante del Governo.
4. Possono, altresì, far parte del Consiglio di Amministrazione sino ad un massimo totale di tre componenti, rappresentanti di altri Enti pubblici e privati, che concorrano alle spese di funzionamento dell'Università secondo modalità che saranno fissate dal Senato Accademico;
5. I membri di cui alle lettere j e k, del comma 3 e al comma 4 del presente articolo non possono essere docenti o studenti o dipendenti di Atenei. Essi, inoltre, non concorrono, se assenti, alla determinazione del numero legale.
6. Il Rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i Delegati rettorali, il Presidente del Nucleo di valutazione, i Dirigenti, esperti esterni, nonchè, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il Presidente della Consulta degli studenti. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.
7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 8 - Rettore
1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Il Rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture decentrate, degli status del personale e dei diritti degli studenti.
3. Spetta al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
b) vigilare su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e contabili dell'Università, al fine di assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, efficacia ed individuazione delle responsabilità
c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria;
d) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti interni delle singole strutture, nonché, gli atti contenenti le rispettive modifiche;
e) predisporre lo schema generale del programma annuale di attività dell'Università ed elaborare la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;
f) stipulare contratti e convenzioni riguardanti la didattica e la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto.
g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;
h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli Organi di autogoverno che presiede, sottoponendoli per ratifica all'Organo stesso nella seduta successiva;
i) nominare il Direttore Amministrativo;
j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
4. Il Rettore viene eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.
5. L'elettorato attivo spetta: 
a) a tutti i docenti, nonché ai Ricercatori non confermati;
b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;
c) a tutti i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Facoltà, al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, al CASR  e al CUS, alla data di indizione delle elezioni.
L'Elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti candidati primi dei non eletti, appartenenti alle due liste più votate, nel numero indicato a fianco di ciascuno dei sottoelencati organi:
- Senato Accademico: n. 2 studenti della prima lista e n.1 della seconda;
- Consiglio di Amministrazione dell'Università: n. 2 studenti della prima lista  e n. 1 della seconda;
- Consiglio di Amministrazione dell'ERSU (studenti di primo livello): n.1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;
- C.A.S.R.: n. 1 studente della prima lista e 1 della seconda;
- CUS: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;
- Consigli di Facoltà: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda.
Gli studenti-candidati di cui al comma precedente devono aver mantenuto lo stesso status di studente posseduto al momento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.
L'impossibilità di attingere alla graduatoria di ogni singola lista, per mancanza di candidati, determinerà la riduzione del numero degli studenti titolari dell'elettorato attivo.
Il numero  di cui al  punto b)  è disciplinato dal Regolamento Generale di Ateneo.
6. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E`eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di I fascia, è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dal successivo anno accademico.
9. Il Rettore designa un Pro-Rettore vicario scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
L'ufficio di Pro-Rettore è incompatibile con la carica di Preside, di Vice Preside, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di Responsabile di  Unità decentrata e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.
10. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

Titolo III - Organi ausiliari centrali

Titolo III - Organi ausiliari centrali


Articolo 9 - Organi ausiliari
1. Sono costituite con funzioni istruttorie e propositive nei rispettivi campi la Commissione per la Ricerca Scientifica, la Commissione Paritetica per la Didattica e la Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo.
2. Sono organi dell'Ateneo il Nucleo di valutazione, l'Organo di garanzia, il Collegio dei Revisori.

Articolo 10 - Le Commissioni
1. La Commissione per la Ricerca Scientifica istruisce e formula proposte per la predisposizione annuale del Programma di ripartizione delle risorse da impiegare nella ricerca, sulla base delle scelte programmatiche e dei criteri prefissati dal Senato Accademico.
2. La Commissione Paritetica per la Didattica, organo paritetico di docenti e studenti, ha competenze programmatiche, istruttorie e di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti. La Commissione opera sulla base di criteri individuati dal Senato Accademico.
3. La Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo ha funzioni istruttorie per la programmazione delle risorse edilizie, allocazione di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie, sulla base dei criteri generali individuati dagli organi di governo, indicando priorità e criteri di distribuzione che facciano riferimento a valori standard di funzionalità ed efficienza.
4. Composizione, funzionamento e modalità operative delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono fissati da apposito regolamento.

Articolo 11 - Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione interna verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché, l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazione dell'Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema Universitario, cui riferisce con apposita relazione almeno annuale.
3. Il Nucleo valuta la congruenza tra gli obiettivi programmati e quelli raggiunti in merito all'attività didattica e scientifica svolta. Esso esprime in proposito un motivato parere di cui si terrà conto anche ai fini interni per l'assegnazione dei futuri finanziamenti.
4. Con riferimento all'attività di cui al primo comma, il Nucleo di valutazione interna trasmette annualmente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Consiglio Universitario Nazionale e alla Conferenza permanente dei Rettori la relazione per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.
4 bis. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
5. La composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 12 - Organo di garanzia
1. L'organo di garanzia assolve alla funzione di miglioramento dei servizi e dei rapporti tra docenti, studenti e uffici, segnala agli Organi di Governo dell'Ateneo eventuali disfunzioni, carenze e ritardi formulando al riguardo proposte per il loro superamento.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina la nomina del garante e le modalità di funzionamento.

Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Rettore su deliberazione del Senato Accademico ed è composto da:
a) un magistrato della Corte dei Conti, che ne assume la presidenza;
b) due dirigenti o funzionari designati rispettivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per ciascun membro effettivo viene nominato anche il supplente.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.

Articolo 13 bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento
1. Il Collegio dei direttori di dipartimento è costituito dai direttori di dipartimento.
Esso è l'organo di coordinamento interdipartimentale ed ha funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca.
Il Collegio svolge funzioni consultive con particolare riguardo al regolamento amministrativo contabile ed ai regolamenti dei dipartimenti, alla elaborazione del piano di sviluppo, alla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica e per le attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporre al suo esame. Inoltre dà parere sui dottorati.
Il Collegio elegge nel suo seno un presidente; l'attività dell'organo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.

Articolo 13 ter - Consulta degli Studenti
1. La Consulta degli Studenti è organo di coordinamento costituito dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, all'ERSU, al CASR e al CUS, nonché da uno studente di ciascuna Facoltà, che non risulti essere già rappresentante nei suddetti organi, eletto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà.
La Consulta può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive sulle questioni riguardanti l'attività didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 341/1990 e successive modificazioni.
Le adunanze della Consulta degli Studenti sono pubbliche.
La Consulta elegge nel suo seno il presidente; l'attività dell'organo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 quater - Collegio di disciplina
1. Il collegio di disciplina è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti.
La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.
3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta delle strutture didattiche, e nominati con decreto rettorale.
Ciascuna struttura didattica propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione.
I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio opererà "a sezioni congiunte", composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.
5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta "a sezioni congiunte", la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.
6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.
7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.
8. Il rettore sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Titolo IV - Organi di gestione dell'amministrazione centrale

Titolo IV - Organi di gestione dell'amministrazione centrale


Articolo 14 - Organi di gestione
1. Sono al servizio dell'Ateneo e ne assicurano la gestione il Direttore amministrativo e i Dirigenti nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. L'Amministrazione Centrale è organizzata in aree funzionali individuate in base a criteri di omogeneità, in modo da assicurare, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e pubblicità dei propri atti, massima efficienza ed efficacia.
3. Per quanto non disciplinato dallo Statuto e dalla normativa in materia, i Regolamenti di Ateneo individuano gli uffici, i servizi e le connesse competenze dei funzionari.

Articolo 15 - Direttore amministrativo
1. Il Direttore amministrativo conforma la sua attività agli obiettivi e ai programmi degli Organi di Governo dell'Ateneo, cura l'osservanza delle relative direttive, sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e dei servizi dell'Ateneo, coordina l'attività dei dirigenti e delle funzioni equiparate. Svolge inoltre una generale attività di indirizzo e vigilanza su tutto il personale tecnico-amministrativo. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ad un funzionario della carriera dirigenziale dell'Università che ne possegga i requisiti, ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo. L'incarico di Direttore Amministrativo ha durata quadriennale e può essere rinnovato.
3. La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, previa contestazione all'interessato, con atto motivato del Rettore, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, per gravi irregolarità, per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti di cui al primo comma.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attribuzione di una indennità per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo con onere a carico dell'Università, secondo modalità definite dal Regolamento di contabilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.
5. Il Direttore Amministrativo designa, scegliendolo fra i funzionari della carriera dirigenziale dell'Università, un Direttore Amministrativo vicario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

Articolo 16 - Dirigenti delle strutture dell'Amministrazione centrale
1. Le strutture che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuate con apposito provvedimento dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi stabiliti nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Rettore ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Amministrativo. Per rispondere ad esigenze specifiche a cui non può far fronte con personale in servizio, l'Università può temporaneamente conferire incarichi a persone esterne che ne abbiano i titoli.
3. Gli incarichi hanno durata triennale e sono rinnovabili.
4. L'Università, nella sua autonomia definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 17 - Organico dell'Università
1. L'organico dell'Università, stabilito in base alla legge, può essere modificato, su proposta del Senato Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione, con Decreto del Rettore.
2. Le modifiche di organico comportanti spese eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Università, potranno essere deliberate se la loro copertura è assicurata e garantita adeguatamente, per l'intero periodo di esistenza dell'impegno di spesa, da Enti o persone fisiche o giuridiche.

Articolo 18 - Responsabilità dei dirigenti
1. I dirigenti e i titolari di funzioni equiparate sono direttamente responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del Personale tecnico-amministrativo e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati.
3. Ferma la responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalle disposizioni di legge vigenti, il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può, con deliberazione motivata e previa contestazione all'interessato, revocare il conferimento delle funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarità e di persistente inefficienza nel perseguimento degli obiettivi propri del settore di pertinenza, non riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate con proposte per il loro superamento.

Titolo IX - Rapporti con organismo esterni

Titolo IX - Rapporti con organismo esterni


Articolo 46 - Criteri generali
1. L'Università può svolgere, con il proprio personale e le proprie strutture, in collaborazione, per conto o in favore di soggetti pubblici e privati, attività di ricerca, di consulenza e di servizio.
A tal fine stipula appositi contratti e convenzioni che possono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di borse di studio.
2. Per lo svolgimento dei programmi definiti al comma precedente, l'Università, nei limiti dei finanziamenti previsti, può attivare rapporti di collaborazione mediante contratti di diritto privato a termine, di durata non superiore a quella delle convenzioni stesse, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il personale docente e tecnico amministrativo che collabora alle attività di cui ai commi precedenti, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva.
In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni.
Le strutture di appartenenza devono accertare, ogni anno, la compatibilità dell'attività da prestare con quelle istituzionali e dare specifica autorizzazione.
4. L'Università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può stipulare contratti con studiosi ed esperti di alta qualificazione scientifica e/o professionale anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti.
5. I rapporti dell'Ateneo con soggetti esterni sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo il quale fissa i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere.
6. E' fatto obbligo ai singoli responsabili delle attività in convenzione di presentare una relazione annuale al Senato Accademico per la relativa valutazione.
Copia della relazione è trasmessa al nucleo di valutazione

Articolo 47 - Collaborazioni con amministrazioni pubbliche
1. L'Università può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.
2. L'Università si impegna a collaborare con le altre amministrazioni pubbliche in particolare con la Regione Siciliana, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.

Articolo 48 - Convenzioni
1. L'Università può stipulare Convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito del perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Le Convenzioni dovranno espressamente garantire la più completa autonomia degli organismi universitari e dei docenti nei confronti dei soggetti esterni convenzionati.
3. Le Convenzioni possono essere stipulate anche dai Presidi di Facoltà, dai Direttori di Dipartimento, dai Direttori di Centri di ricerca, dai Presidenti dei Centri di servizio su delibera dei relativi Consigli, sulla base di delega del Rettore in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Sono comunque escluse da ogni convenzione attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.

Articolo 49 - Consorzi
1. L'Università può istituire con soggetti pubblici e privati Consorzi per la gestione associata di una o più attività, su iniziativa sia degli Organi di Governo Centrali sia su proposta di ogni Unità Decentrata dell'Ateneo.
2. Gli Statuti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su parere conforme del Senato Accademico.

Articolo 50 - Osservatorio per i rapporti con organismi esterni
1. L'Osservatorio per i rapporti con organismi esterni è composto da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, che lo presiede, e da un membro per ciascuna Facoltà, designato dal relativo Consiglio.
2. L'Osservatorio propone rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, al fine di fornire loro attività di servizio attraverso contratti e convenzioni.
3. L'Osservatorio presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui rapporti con organismi esterni. Copia della relazione è trasmessa al nucleo di valutazione.

Articolo 51 - Accordi di Cooperazione
1. L'Università stipula Accordi di Cooperazione per attività didattiche e scientifiche con Università nazionali ed estere, Istituti di istruzione, Accademie ed altre Istituzioni accademiche di alta qualificazione.
2. Gli Accordi di cui al presente articolo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.

Articolo 52 - Aziende Speciali
1. Le Aziende Speciali sono enti strumentali dell'Università costituite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, per la sola gestione di attività istituzionali in forma imprenditoriale.
2. L'Azienda Speciale, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto deliberato contestualmente alla sua istituzione dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Essa ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. Organi dell'Azienda speciale: sono il Rettore o un suo delegato, il Direttore e il Consiglio di Amministrazione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e da apposito Regolamento.

Articolo 53 - Partecipazione a Società ed altre forme associative
1. L'Università, anche su proposta delle Unità Decentrate, può partecipare a Società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.
2. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
3. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le forme e i limiti della partecipazione.

Articolo 54 - Invenzioni e brevetti
1. Spetta all'Università il diritto di conseguire ed utilizzare il brevetto per le invenzioni e le innovazioni realizzate a seguito dell'attività di ricerca svolta nell'ambito istituzionale.
2. All'Autore spetta il riconoscimento del diritto morale di inventore ed un equo compenso commisurato all'accertata importanza economica dell'invenzione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Le Convenzioni con soggetti pubblici e privati possono derogare, nei limiti previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il Regolamento Generale di Ateneo prevederà, in analogia ai commi precedenti, la regolamentazione e la tutela del copyright.

Articolo 55 - Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale
1. Per il conseguimento delle finalità didattiche e scientifiche, la Facoltà di Medicina e Chirurgia svolge attività assistenziale.
2. Nella formazione dei protocolli d'intesa tra l'Università e le altre autorità competenti per regolamentare l'apporto della Facoltà di Medicina alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale, svolte presso l'Azienda Policlinico e le altre strutture dello stesso Servizio, il Consiglio di detta Facoltà esprime parere obbligatorio.
3. La Facoltà di Medicina, nonchè altre Facoltà e Dipartimenti interessati, partecipano all'elaborazione dei Piani Sanitari Regionali attraverso proposte deliberate dai rispettivi Consigli.
4. Per soddisfare specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione l'Università stipula convenzioni con gli enti legittimati secondo quanto disciplinato dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 56 - Azienda Policlinico
1. L'Azienda Policlinico, dotata dell'autonomia riconosciuta dalla legge, promuove, organizza e gestisce attività sanitaria e socio- sanitaria in stretta connessione con le attività didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Sono organi di gestione del Policlinico: il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Consiglio dei Sanitari e il Direttore Amministrativo. E' organo di controllo il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Direttore Generale è nominato dal Rettore, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia, tra esperti di comprovata esperienza in campo giuridico-economico. Al Direttore Generale, su delega del Rettore, spetta la rappresentanza legale della Azienda Policlinico per la durata del proprio mandato.
4. Il Direttore Sanitario dirige e coordina i servizi sanitari e fornisce pareri al Direttore Generale nelle materie di propria competenza.É nominato dal Direttore Generale, su designazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia fra i professori di ruolo della Facoltà o fra quanti abbiano le qualità professionali, in possesso dei requisiti di legge.
5. Il Consiglio dei Sanitari ha funzione di indirizzo e programmazione ed esprime parere obbligatorio in analogia a quanto previsto per le aziende ospedaliere. Composizione e modalità di nomina dei suoi componenti sono disciplinati dal regolamento interno del Policlinico.
6. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore, sentito il Direttore Generale, a un funzionario della carriera dirigenziale dell'Università che ne possegga i requisiti, ovvero, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo.
7. Il Direttore Amministrativo dirige e coordina i servizi amministrativi e fornisce pareri al Direttore Generale nelle materie di propria competenza. L'incarico di Direttore Amministrativo può conferirsi, con atto motivato, anche con contratto di diritto privato a persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per la durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.
8. Il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo durano in carica un triennio e possono essere confermati o motivatamente rimossi dal Rettore con lo stesso procedimento previsto dalla nomina.
9. Il Direttore Sanitario, se appartenente all'Università di Catania, e i componenti eletti del Consiglio dei Sanitari, durano in carica un triennio e possono essere immediatamente rieletti un sola volta.
10. Gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sono fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e sono a carico del bilancio del Policlinico. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è a tempo pieno ed incompatibile con ogni altra attività.
11. L'assetto organizzativo e gestionale del Policlinico e ogni altro aspetto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo sono disciplinati dal Regolamento interno del Policlinico, nell'ambito dei principi fissati dalla normativa vigente.
12. Il Direttore Generale, sentito il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, propone al Rettore per l'approvazione il Regolamento interno e il Regolamento di amministrazione e contabilità. Il Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione può rinviare al Direttore Generale i progetti di regolamento entro il termine di quarantacinque giorni, con l'indicazione delle disposizioni ritenute in contrasto con la legge e/o con lo Statuto dell'Ateneo. Nel caso in cui il Direttore Generale non provveda alle modifiche relative entro trenta giorni, il Rettore provvede in sostituzione.
13. In fase di prima applicazione della presente normativa ed allo scopo di accelerare la costituzione ed il funzionamento dell'Azienda e dei suoi organi, fino all'emanazione del Regolamento interno, il Rettore provvede con proprio decreto, su proposta del Direttore Generale, sentito il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, ad emanare le disposizioni di attuazione transitoria occorrenti.

Titolo V - Organi e strutture di didattica

Titolo V - Organi e strutture di didattica


Articolo 19 - Strutture didattiche dell'Ateneo
1. L'attività didattica dell'Ateneo è organizzata e gestita mediante: a) Facoltà e loro articolazioni in Corsi di laurea e di diploma;
b) Scuole di specializzazione;
c) Dottorati di ricerca;
d) Servizi didattici integrativi;
e) Strutture didattiche speciali.
2. All'attività didattica concorrono anche i Dipartimenti.

Articolo 20 - Facoltà
1. Le Facoltà, articolate in corsi di laurea e di diploma, sono quelle previste dall'Allegato A del presente Statuto.
2. La Facoltà organizza e coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio che ad essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti. Qualora più Facoltà dell'Ateneo concorrano alla costituzione di un Corso di Studio, il Senato Accademico determina la Facoltà alla quale tale corso afferisce ai fini amministrativi, sempre nel rispetto delle attribuzioni statutarie del Consiglio di Corso di Studio. Qualora un Corso di Studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il Senato Accademico, sempre ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti Facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse ed il coordinamento dell'attività didattica sono definiti nel Regolamento Didattico d'Ateneo.
Spetta in particolare alla Facoltà:
a) formulare i piani annuali e pluriennali di sviluppo, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti interessati, e avanzare le relative richieste di posti e di risorse ai competenti Organi di Governo;
b) proporre la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;
c) provvedere alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i pareri dei Consigli di Corso di Studio e dei Dipartimenti interessati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Le relative deliberazioni sono assunte, a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti;
d) provvedere alla destinazione delle risorse assegnate al fine di realizzare un buon andamento delle attività didattiche;
e) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei Corsi di Studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
f) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme di legge.
3. Sono organi della Facoltà:
a) Il Preside;
b) Il Consiglio di Facoltà
c) La Commissione didattica di Facoltà
d) I Consigli di Corso di Studio.

Articolo 21 - Preside
1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni.
Spetta in particolare al Preside:
a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio;
c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'Ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà, di norma tra i professori di prima fascia a tempo pieno.
3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della Facoltà, compresi i ricercatori non confermati, ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo.
4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Pro-rettore, Presidente di Corso di Studio, Direttore di Dipartimento, membro del Consiglio di Amministrazione, responsabile di unità decentrate - con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.
6. Il Preside designa fra i professori di ruolo della Facoltà un vice-Preside, che lo coadiuva e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-Preside viene nominato con decreto del Rettore.
7. L'ufficio di Vice Preside è incompatibile con la carica di Rettore, di Pro-rettore, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio di Amministrazione, di responsabile di unità decentrate - con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.

Articolo 22 - Consiglio di Facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà delibera sulle materie di competenza della Facoltà. E' convocato dal Preside, anche quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i docenti e dalle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico - amministrativo. Partecipano con voto consultivo, i titolari delle segreterie studenti. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà, l'attribuzione alle Facoltà del personale tecnico - amministrativo assegnato ai Dipartimenti è deliberata dai Dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.
3. Le deliberazioni relative alla chiamata dei professori di ruolo sono assunte secondo le norme di legge.
4. In materia di programma pluriennale e annuale delle risorse e della didattica il Consiglio di Facoltà delibera secondo la composizione di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Tutte le altre delibere sono adottate dal Consiglio di Facoltà secondo la seguente composizione:
a) i professori di prima e seconda fascia;
b) un numero di ricercatori confermati eletti, pari ad 1/3 dei professori di ruolo;
c) dalle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.
6. E' fatta salva la partecipazione al dibattito in tutte le sue fasi di tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.
7. Su invito del Preside possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.
8. Il numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico- amministrativo, nonchè le modalità della loro elezione sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
9. Le procedure per il funzionamento del Consiglio di Facoltà sono fissate dal Regolamento di Facoltà.
10. Il Regolamento di Facoltà può prevedere la costituzione di un Consiglio di Presidenza definendone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Articolo 23 - Commissione didattica di Facoltà
1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica presieduta dal Preside, o da un suo delegato.
2. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà, tenendo conto dei vari Corsi di Studio.

Articolo 24 - Consigli di Corso di Studio
1. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti da tutti i docenti afferenti al Corso, compresi quelli a contratto, da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai componenti delle strutture didattiche e scientifiche di interesse per il Corso di Studio. Fa parte di diritto con voto consultivo l'addetto della segreteria studenti del Corso di Studio.
2. Il Regolamento di Facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze.
3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento e sovrintende alle attività del Corso.
4. I Consigli hanno il compito di:
a) coordinare, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento delle lauree e dei diplomi;
b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal Regolamento di Facoltà
d) formulare proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo attinenti ai Corsi di Studio di propria competenza;
e) proporre al Consiglio di Facoltà la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.
I Consigli dei Corsi di Studio, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti, possono formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e tecnico-amministrativo.

Articolo 25 - Scuole di Specializzazione
1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti, in conformità al Piano Pluriennale di Sviluppo dell'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. Le Scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.
2. La programmazione annuale viene approvata dal Senato Accademico per quanto concerne gli aspetti didattici e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti organizzativi e finanziari.
3. Sono organi della Scuola: il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, compresi i ricercatori non confermati, dai professori incaricati e a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo.

Articolo 26 - Dottorato di ricerca
1. L'Università, da sola o in collaborazione con altre Università, istituisce ed organizza Corsi di Dottorato di Ricerca.
2. L'Università, totalmente o in parte, assicura, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, i mezzi finanziari per lo svolgimento dei Corsi e la corresponsione di borse ai dottorandi, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati.
3. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina le procedure di attivazione e la gestione dei corsi.

Articolo 27 - Servizi didattici integrativi
1. L'Università, anche in collaborazione con le Scuole secondarie superiori, organizza per gli studenti attività di orientamento ed eventuali prove attitudinali ai fini della scelta degli studi universitari. Organizza inoltre servizi di assistenza agli studenti per l'elaborazione di piani di studio.
2. Nei limiti delle risorse disponibili possono essere svolte attività culturali e formative esterne quali:
preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e a concorsi pubblici; aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente anche per lavoratori; perfezionamento ed aggiornamento professionale post - lauream.
3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. L'Università rilascia attestati sulle attività previste dal presente articolo.
5. Per la realizzazione delle suddette attività culturali e formative, l'Università può avvalersi di collaborazioni esterne ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 28 - Strutture didattiche speciali
1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singole Facoltà o comuni a più Facoltà appartenenti anche ad altre Università, nonché, delle attività culturali e formative previste dalla legge, l'Università può costituire, anche mediante Convenzioni o Consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente.
2. Tali strutture possono essere fornite di autonomia gestionale e didattica.
3. La proposta di costituzione delle Strutture didattiche speciali, promossa dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate, dovrà essere approvata dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 bis - Poli scientifico didattici
1. L'Università istituisce, al fine di afferire al Politecnico del Mediterraneo, un Polo scientifico tecnologico, dotato di autonomia gestionale ed amministrativa e costituito da strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio impegnate negli ambiti didattico scientifici, tecnologici e applicati del suddetto Politecnico.
2. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può istituire, altresì, presso le sedi decentrate, Poli scientifico didattici, dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, ferme restando le attribuzioni degli Organi di Ateneo e delle Facoltà interessate.
3. La costituzione dei Poli è approvata dagli Organi di Governo, secondo le rispettive competenze.
Gli organi, la durata, le attribuzioni, l'organizzazione, il funzionamento dei Poli sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo; per quanto attiene al Polo di cui al 1° comma, il Regolamento Generale di Ateneo recepisce quanto stabilisce in merito l'intesa costitutiva del Politecnico del Mediterraneo.

Titolo VI - Organi e strutture di ricerca

Titolo VI - Organi e strutture di ricerca


Articolo 29 - Strutture di ricerca
1. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti, i Centri di ricerca finalizzati e, nell'ambito delle Facoltà, gli Istituti, finchè attivati.

Articolo 30 - Dipartimenti
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca.
2. Il Dipartimento concorre alla organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; essi sono responsabili dell'organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
3. Il Dipartimento sottopone alle Facoltà le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca.
4. Il Dipartimento esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulla richiesta di posti di ruolo e sulla destinazione dei docenti nonché, sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da parte delle Facoltà.
5. Il Dipartimento avanza le richieste di spazi, personale tecnico - amministrativo e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione.
6. I criteri relativi alle modalità di costituzione e alle condizioni di persistenza, alla richiesta di afferenza, alla costituzione di sezioni del Dipartimento, nonchè i rapporti complessivi con gli Organi Didattici sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo.
7. L'Istituzione o la disattivazione del Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico. La delibera è resa esecutiva dal Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione per le parti di competenza.
8. Al momento dell'istituzione, il Dipartimento viene inserito nella Tabella B allegata al presente Statuto.
9. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile che esercita nell'ambito del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità.
10. Il Dipartimento, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con Enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, in accordo a quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo.
11. Il Dipartimento, per progetti di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo e previa delibera del Senato Accademico, può anche avvalersi, temporaneamente e comunque per un periodo massimo di quattro anni rinnovabile una sola volta, dell'opera di ricercatori di chiara fama provenienti da istituzioni di ricerca nazionali e internazionali. E' esclusa la loro partecipazione ad ogni forma di attività didattica, ad eccezione di quella svolta nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
12. Il fabbisogno di cui al precedente comma può essere coperto in tutto o in parte con i fondi per la ricerca.

Articolo 31 - Organi del Dipartimento
1. Sono Organi del Dipartimento:
a) il Consiglio di Dipartimento
b) il Direttore
c) la Giunta
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli Dipartimenti. Il Segretario amministrativo ne fa parte di diritto. Il Consiglio può deliberare di accettare, in seno allo stesso, rappresentanze di enti pubblici di ricerca, in regime di reciprocità.
3. Il Consiglio di Dipartimento elabora un regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi Organi e il loro funzionamento. Il regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3 del presente Statuto.
4. Il Consiglio di Dipartimento delega alcune funzioni alla Giunta in conformità alle norme del proprio Regolamento.
5. Tutte le componenti hanno diritto a partecipare alle delibere del Consiglio di Dipartimento. I pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo sono espressi nella composizione prevista dalle norme di legge vigenti.
6. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno.
6 bis. L'ufficio di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quello di Rettore, di Pro-rettore, di Preside, di Vice Preside, di Presidente di Corso di Studio, di responsabile di unità decentrate e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.
7. La Giunta è formata di norma da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico- amministrativo. Il Segretario amministrativo ne fà parte con voto consultivo e funge da verbalizzante.
8. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato, nell'ambito delle singole componenti.
9. I membri della Giunta durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Una eventuale successiva rielezione non può avvenire prima di un triennio d'intervallo.

Articolo 32 - Centri di ricerca finalizzati
1. Il Senato Accademico può deliberare la costituzione di Centri di Ricerca finalizzati per progetti di durata pluriennale, per i quali sia richiesta la cooperazione di docenti di più unità decentrate.
2. Il Centro di Ricerca finalizzato è istituito, su proposta dei docenti interessati, con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Centro ha di norma durata temporale determinata all'atto dell'istituzione e può essere rinnovato con delibera motivata.
4. Sono organi del Centro: il Consiglio e il Direttore.
Il Consiglio è composto da tutti i professori, i ricercatori e i tecnici ad esso afferenti. Le sue funzioni sono analoghe a quelle del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Centro è un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno.
5. Il Centro ha autonomia amministrativa e finanziaria e usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obbiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e non ha dotazione.

Articolo 33 - Istituti
Abrogato con D.R. n° 9268 del 11/10/2007.

Articolo 34 - Organi dell'Istituto
Abrogato con D.R. n°9268 del 11/10/2007.

Titolo VII- Altre strutture di ricerca e di didattica

Titolo VII- Altre strutture di ricerca e di didattica


Articolo 35 - Strutture di Ricerca e di Didattica
1. Sono strutture di ricerca e di supporto alla didattica l'Azienda Agraria Sperimentale, l'Orto Botanico, i Musei, secondo la normativa vigente.

Articolo 36 - Azienda Agraria Sperimentale
1. L'Azienda Agraria Sperimentale è struttura di sperimentazione dell'Università e suo strumento di didattica e di ricerca.
2. Sono organi dell'Azienda il Presidente, il Direttore ed il Consiglio di Gestione. Il Presidente è il Rettore o un suo Delegato, scelto fra i docenti della Facoltà di Agraria, che ne ha la rappresentanza e presiede il Consiglio di Gestione.
3. La composizione del Consiglio di Gestione, la modalità di nomina del Direttore, dei componenti il Consiglio, le competenze e prerogative e ogni altra disposizione concernente l'assetto e l'organizzazione dell'Azienda sono stabilite nello Statuto della medesima che viene deliberato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Facoltà di Agraria.

Articolo 37 - Orto Botanico
1. L'Orto Botanico è struttura di ricerca, di sperimentazione e di didattica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento deliberato dal Senato Accademico su proposta della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Articolo 38 - Musei
1. I Musei sono strutture di ricerca e di didattica che hanno anche il compito di valorizzare e conservare il patrimonio artistico e scientifico dell'Università.
2. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione dei Musei, sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Titolo VIII - Centri di servizio

Titolo VIII - Centri di servizio


Articolo 39 - Funzioni e disciplina dei Centri di Servizio
1. I Centri di Servizio organizzano, gestiscono e coordinano servizi a supporto delle attività di singole strutture o comuni a più strutture di ricerca, di didattica e di amministrazione.
2. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di Servizio sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Ai Centri può essere attribuita autonomia amministrativa e finanziaria secondo la disciplina del Regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 40 - I Centri di Gestione Amministrativa
1. I Centri di Gestione Amministrativa sono strutture al servizio di quelle Unità Decentrate che non hanno autonomia di spesa.
2. I Centri possono essere istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.

Articolo 41 - Centro per i Sistemi di Elaborazione e le Applicazioni scientifiche e didattiche
1. Il Centro ha funzioni di servizio e di coordinamento per quanto attiene all'uso dei sistemi di elaborazione dell'Ateneo e delle reti che li collegano.
2. Fornisce elementi conoscitivi e valutazioni tecniche agli organi di governo ed alle strutture decentrate dell'Ateneo in relazione alle scelte di gestione ed alle strategie di sviluppo dei sistemi di elaborazione, dei collegamenti a reti, delle applicazioni scientifiche e didattiche.
3. Sono Organi del Centro: il Consiglio e il Presidente.
4. Il Presidente è nominato, su proposta del Consiglio, dal Rettore sentito il Senato Accademico.
5. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili un sola volta.
6. Composizione del Consiglio, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del Centro sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 42 - Centro Orientamento e Formazione
1. Il Centro Orientamento e Formazione fornisce un servizio di orientamento, finalizzato alla conoscenza dei percorsi formativi e alla individuazione degli sbocchi professionali piu consoni alle attitudini individuali.
Esso esplica attività di promozione, di coordinamento e di ausilio in relazione ai servizi didattici integrativi di cui all'art. 27 del presente Statuto; inoltre, promuove attività formative volte ad adeguare le diverse professionalità alle esigenze del mondo del lavoro anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere, con Enti pubblici e privati e con gli Ordini professionali.
2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Centro sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 43 - Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo
1. Il Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo promuove la formazione linguistica degli studenti e del Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
Può fornire, inoltre, nel rispetto delle priorità istituzionali, attività di consulenza e formazione a favore di Enti pubblici e privati.
2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 44 - Tipografia Universitaria
1. La Tipografia Universitaria è una struttura tecnica finalizzata alla produzione di stampati e di prodotti editoriali al servizio di tutte le strutture e componenti dell'Ateneo.
2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento della Tipografia Universitaria sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 45 - Centro biblioteche e documentazione
1. Il Centro biblioteche e documentazione ha funzioni di conservazione e sviluppo del sistema bibliotecario e documentario costituito da biblioteche principali e di settore.
2. Sono Organi del Centro biblioteche e documentazione: il Consiglio e il Presidente. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento.
3. Il Presidente è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio, sentito il Senato Accademico.
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
5. Composizione del Consiglio, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del Centro biblioteche e documentazione sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Titolo X - Autonomia finanziaria e contabile

Titolo X - Autonomia finanziaria e contabile


Articolo 57 - Le entrate dell'Università
1. Le entrate sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e contributi sarà determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Senato Accademico stabilirà una quota delle entrate da destinare ad un fondo comune dell'Università al fine di perequare la disparità dei proventi per tasse universitarie e contributi spettanti ai vari Corsi di Studio.

Articolo 58 - Autonomia delle Strutture centrali e periferiche
1. Alle strutture organizzative centrali e periferiche è attribuita autonomia amministrativa e di spesa con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Ai Dipartimenti e alle altre Unità decentrate che dispongono di un centro di gestione amministrativa è riconosciuta piena autonomia. Negli altri casi, le unità decentrate dovranno far capo ad un centro di gestione amministrativa esistente o da istituire.

Titolo XI - Diritto allo studio

Titolo XI - Diritto allo studio


Articolo 59 - Interventi a favore degli studenti
1. L'Università, al fine di assicurare agli studenti di disagiate condizioni economiche e meritevoli le forme più idonee per il proficuo svolgimento degli studi:
a) concede l'esonero totale o parziale delle tasse e dei contributi di propria pertinenza;
b) istituisce borse e premi di studio;
c) concede servizi abitativi, borse alloggio e buoni mensa.
2. L'Università, altresì, in collaborazione con altri Enti e Istituzioni:
a) istituisce borse e premi di studio per studenti con particolari requisiti,
b) istituisce borse di studio per giovani laureati e sussidi agli studenti per tirocini pratici anche all'estero.
c) promuove interventi atti a tutelare i diritti e gli interessi generali degli studenti o di alcune categorie di essi (studenti lavoratori, fuori sede, di singole Facoltà, ecc.).
3. Il benefici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono stabiliti annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e gli Enti e le Istituzioni interessate, per quanto di loro pertinenza.
4. Le tipologie e modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabilite da apposite norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 60 - Collaborazione degli studenti alle attività di Ateneo
1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici o privati, può avvalersi della collaborazione a tempo parziale degli studenti nelle attività di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni attività di docenza e di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.
2. Previo accordo con il Ministero della Difesa, nelle attività di cui sopra possono essere impiegati anche studenti obiettori di coscienza.
3. L'Università può altresì avvalersi, per le attività di cui all'art. 12 della legge 390/1991, di servizi resi da Associazioni o da Cooperative costituite da studenti dell'Università di Catania.
4. Termini e modalità della collaborazione sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 61 - La Commissione di Garanzia Didattica
1. La Commissione di Garanzia Didattica, nella attuazione del diritto allo studio, contribuisce a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica e la fruibilità dei servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo Studio Universitario.
2. La Commissione, tenuto conto delle relazioni delle Facoltà, predispone annualmente un rapporto sulla situazione didattica dell'Ateneo da inviare al Senato Accademico.
3. L'Università garantisce alla Commissione di Garanzia Didattica gli strumenti per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. Composizione e modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 62 - Comitato per le Attività Sportive e Ricreative
1. É istituito un Comitato per le attività sportive e ricreative, che può articolarsi in sezioni con riferimento specifico alle diverse attività.
2. Il Comitato cura:
a) la predisposizione, ai sensi della vigente normativa, dei piani di sviluppo relativi alle attività precedentemente indicate;
b) la gestione delle strutture che ospitano le attività di cui sopra;
c) la gestione dei fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione e da enti pubblici e privati per le attività sportive e ricreative;
d) l'esercizio delle attività sportive previste dalle norme vigenti.
3. Il Comitato è composto:
a) dal Rettore o da un suo delegato che lo presiede;
b) da tre rappresentanti del personale docente;
c) da tre rappresenti del personale tecnico-amministrativo;
d) da tre rappresentanti degli studenti;
e) dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, che funge da segretario.
Ne fa parte di diritto il Presidente del C.U.S. con voto consultivo.
4. L'elettorato attivo e passivo, nonchè, le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Comitato non sostituisce il Comitato previsto dall'art.1 della legge 28.6.1977 n.394.
6. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce i rapporti con il Centro Universitario Sportivo o con altri enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale.

Titolo XII - Regolamenti

Titolo XII - Regolamenti


Articolo 63 - Regolamenti
1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali contenuti nel presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dai Regolamenti concernenti le singole Unità Decentrate, dai Regolamenti concernenti ogni altra Unità prevista dal presente Statuto, dai Regolamenti concernenti i rapporti con l'esterno.

Articolo 64 - Contenuto dei Regolamenti
1. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture di ricerca e di didattica e dei centri di servizio dell'Ateneo, i criteri di organizzazione e le procedure di elezione degli Organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti.
2. Il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale. Indica i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche, la disciplina dei servizi didattici integrativi, delle attività culturali, formative e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità. Il Regolamento disciplina inoltre le attività di tutorato svolte dai docenti e di collaborazione degli studenti all'attività dell'Ateneo. La disciplina di dettaglio e quella di ogni altro elemento riguardante le attività didattiche sono riservate ai regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e l'attività negoziale dell'Ateneo e dei Centri di Gestione Amministrativa, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Esso inoltre prevede le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università, delle sue Unità decentrate e dei Centri di gestione amministrativa.
4. I Regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca, dotate di autonomia in base al presente Statuto, disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento Didattico di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle Strutture stesse.

Articolo 65 - Approvazione dei Regolamenti
1. In prima applicazione il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento Didattico di Ateneo sono deliberati, a maggioranza assoluta dal Senato Accademico allargato ai componenti delle commissioni del Senato Accademico Integrato che hanno partecipato alla redazione del presente Statuto, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, sentito il Senato Accademico, secondo le norme vigenti.
3. I Regolamenti di singole Strutture didattiche, di ricerca e di ogni altra unità e le loro modifiche, redatti in conformità al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sono deliberati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti a controllo di legittimità da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 66 - Emanazione ed entrata in vigore dei Regolamenti
1. I Regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro affissione all'Albo dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo ed il Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, dovranno essere emanati entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente Statuto sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Le modifiche del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo sono deliberate dal Senato Accademico.
Le modifiche del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Le modifiche degli altri Regolamenti sono assunte secondo le procedure previste per la loro adozione.

Titolo XIII - Disposizioni finali e transitorie

Titolo XIII - Disposizioni finali e transitorie


Articolo 67 - Norme Comuni
1. Nessuno, tranne il Rettore, può essere componente di più di un Organo Centrale di Governo dell'Ateneo.
2. Il Rettore, il Pro-Rettore, i Presidi, i Direttori di Dipartimento e i responsabili di Unità decentrate ad esso equiparate, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, i Direttori delle scuole di specializzazione ed i Presidenti dei Corsi di studio devono essere eletti tra i docenti a tempo pieno. I docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono optare all'atto della nomina per il regime d'impegno a tempo pieno.
3. La mancata designazione di uno o più componenti degli Organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli Organi elettivi.
4. Gli Organi individuali e i membri degli Organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.
5. Le cariche di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di studio, Direttore di Scuola di Specializzazione, Responsabile di Unità decentrate, nonchè la partecipazione elettiva al consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, con esclusione della componente studentesca, hanno durata quadriennale e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Articolo 68 - Termini per i pareri
1. I pareri previsti in Statuto, richiesti a Organi e Strutture vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori ai trenta giorni. Fanno eccezione i pareri sui Regolamenti, per i quali i termini non possono essere inferiori ai sessanta giorni. Trascorsi i termini si può procedere alla deliberazione definitiva.

Articolo 69 - Rinnovo delle Rappresentanze
1. Le rappresentanze dei docenti e del personale tecnico- amministrativo negli organi e nelle strutture didattiche e negli organi e strutture di ricerca, durano in carica quattro anni accademici, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

Articolo 70 - Commissione per il Personale
1. La competenza e le attribuzioni della Commissione per il Personale previste dal I comma dell'art.5 della legge 25 ottobre 1977, n.808, saranno stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 71 - Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimità di alcune disposizioni dello Statuto, il Rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 72 - Costituzione degli organi statutari
1. Gli adempimenti per la costituzione del Senato Accademico devono essere portati a termine entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito entro trenta giorni dall'insediamento del Senato Accademico.
3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in carica, all'entrata in vigore dello Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento degli Organi nella nuova composizione.
4. Il Regolamento elettorale per la prima costituzione del Senato Accademico nella nuova composizione è deliberato dal Senato Accademico in carica.

Articolo 73 - Riordino degli Istituti
Abrogato con D.R. n° 9268 del 11/10/2007.

Articolo 74 - Dipartimenti e Seminari
1. I Dipartimenti già attivati all'entrata in vigore del presente Statuto dovranno adeguare la loro composizione numerica a quanto stabilito dallo Statuto, entro quattro anni dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Eventuali proposte di costituzione di Dipartimenti derivanti da preesistenti Strutture, sono sottoposte al Senato Accademico, che può accoglierle, valutata la congruità delle richieste in relazione alle finalità scientifiche, didattiche e all'economicità di gestione.
3. Le attuali Strutture denominate "Istituto Seminario Economico" e "Istituto Seminario Giuridico", rispettivamente delle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza, assumono, entro quattro anni, la forma dell'Organismo dipartimentale. A tali Organismi, già nel quadriennio di transizione, si applica la disciplina giuridica, amministrativa e finanziaria, prevista per i Dipartimenti.
4. Il Senato Accademico provvederà a tutti i processi di aggregazione in assenza di autonoma iniziativa.

Articolo 75 - Policlinico
1. L'attuale Policlinico diviene Azienda Policlinico dell'Università ai sensi del presente Statuto.

Articolo 76 - Interpretazioni
1. Nello Statuto:
a) per "Professori" si intendono i professori ordinari, straordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo.
b) per "Docenti", si intendono i Professori di cui al punto a), i Ricercatori confermati, gli Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.
c) per "Personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale non docente dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale.
d) per "Personale" si intende il personale docente e il personale tecnico-amministrativo.
e) per "Unità Decentrate" si intendono le Facoltà, i Dipartimenti, gli Istituti, i Centri di Servizio, il Servizio Bibliotecario di Ateneo, le Scuole di Specializzazione, il Centro di Calcolo Scientifico, l'Azienda Agraria Sperimentale, e comunque ogni altra Struttura per la quale siano necessari responsabilità e coordinamento unitario in relazione ai compiti che essa deve adempiere.
f) per "Corsi di Studio" si intendono i Corsi di Laurea e i Corsi di Diploma;
g) per "Studenti di primo livello " si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Diploma universitario e ai Corsi delle Scuole dirette a fini speciali;
h) per "Studenti di secondo livello" si intendono gli iscritti alle Scuole di Specializzazione ed ai Dottorati di ricerca.
i) per "Studenti" si intendono gli Studenti di primo e di secondo livello.

Articolo 77 - Revisione Statutaria
1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, da un Consiglio di Facoltà o di Dipartimento, dal 10% degli Studenti, dal 15% del Personale.
2. Il Senato Accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di Facoltà e di Dipartimento. Entro 90 giorni dalla prima deliberazione, il Senato Accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi.

Articolo 78 - Comitato per le pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.
2. Il Comitato è nominato dal Rettore secondo la composizione stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 79 - Norma transitoria
1. I mandati di cui all'art. 67, comma 5, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie che estendono a quattro anni la durata delle cariche, restano di durata triennale.
2. Il comma 1 si applica anche alle cariche di componente del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti, alle rappresentanze di cui all'art. 69, comma 1, all'incarico di direttore amministrativo.
3. Resta comunque fermo il divieto di espletamento consecutivo di un terzo mandato, anche nel caso di svolgimento di mandati triennali.