Il Regolamento introduce anche la possibilità da parte dell'ateneo di stabilire delle forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La norma indica alle università una nuova responsabilità sulla carriera e sulla preparazione dei suoi studenti, fino a quando gli stessi non conseguano il titolo finale. Le università dovranno farsi carico che le competenze acquisite dallo studente non vengano superate e rese obsolete da un eccessivo prolungarsi della carriera di studente. La responsabilità e le conseguenze che ciò genera non sono, quindi, più soltanto a carico dello studente ma coinvolgono anche l'ateneo, cui viene indicata una corresponsabilità nei confronti della società e del mondo del lavoro che accolgono i suoi laureati.
Sempre in tema di verifica, il Regolamento prevede all'art. 6, comma 1, che le università debbano richiede per l'iscrizione ai loro corsi, oltre il diploma quinquennale di scuola superiore, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Definite a livello di regolamenti didattici le conoscenze richieste, vengono determinate le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, la cui valutazione non positiva fissa degli obblighi formativi aggiuntivi che lo studente è tenuto a soddisfare nel corso del primo anno.
Riaffiora, seppur con modalità diverse, il criterio che non tutti i percorsi scolastici della scuola superiore preparano allo stesso modo per affrontare indistintamente qualsiasi corso di studio universitario. Questa volta, però, l'onere della preparazione adeguata non ricade sugli istituti secondari superiori - che possono essere chiamati tutt'al più a collaborare alle attività formative propedeutiche, poiché altrimenti si contravverrebbe alla liberalizzazione degli accessi universitari - bensì sulle stesse università che vengono ora gravate anche di questo impegno.