Riforma

 

La riforma dei corsi di studio universitari

 

Il sistema universitario e la domanda sociale

Il nostro sistema universitario sta vivendo una fase di incisive trasformazioni, che hanno preso l'avvio alla fine degli anni ottanta con l'istituzione del MURST (L. 168/89), cui seguirono la legge sugli ordinamenti didattici (L. n. 341/90), quella sulla programmazione (L. n. 245/90) e sul diritto allo studio (L. n. 390/91). Dopo l'attuazione dell'autonomia finanziaria (L. 537/93 - art. 5) i provvedimenti legislativi n. 59 e 127 del 1997, hanno recato misure ulteriori per il completamento dell'autonomia degli Atenei, costituzionalmente garantita, e sono state recentemente impostate nuove procedure e criteri per la programmazione e la valutazione del sistema universitario (L. n. 370/99).

Si tratta di processi complessi, non facili né indolori, che avanzano tra molte resistenze, preoccupazioni e perplessità aggravate dal non ancora concluso passaggio da una università di élite ad una università di massa, ma qualificata.

A molti, infatti, sfugge che negli ultimi 50 anni, l'università italiana ha aumentato di oltre il 700 i propri iscritti, superando la cifra di 1.650.000 studenti.

All'espandersi dell'utenza è corrisposta non solo una crescita, ma anche un'articolazione più ampia dell'offerta universitaria.

Appare evidente, tuttavia, che la trasformazione quantitativa del sistema non è stata sempre accompagnata da una trasformazione qualitativa; e ciò soprattutto a causa dei nuovi compiti cui deve rispondere un'università che diviene istituzione di massa, senza però, per questo, voler rinunciare ai propri standard qualitativi.

Per conciliare quantità e qualità dell'offerta formativa si è ritenuto, dunque, necessario rivedere le forme ed i metodi della complessiva offerta didattica degli Atenei, alla luce delle esigenze di un'utenza che esprime capacità, motivazioni, bisogni estremamente differenziati. Orientamento, innovazioni didattiche, tutorato, diritto allo studio, diplomi professionalizzanti, iniziative di scambio comunitarie costituiscono alcuni fra i compiti nuovi per i quali università e docenti si devono attrezzare modificando così il loro modo tradizionale di rapportarsi con l'utenza studentesca.

Il processo di trasformazione che sta affrontando l'università italiana non riguarda solamente la didattica ed il rapporto con gli studenti. Si sta realizzando, infatti, un cambiamento ancora più profondo nella struttura stessa dell'università e nel suo modo di porsi rispetto alla società italiana e al contesto territoriale ed economico nel quale gli atenei si trovano ad operare.

La nostra società rivolge infatti al sistema educativo e formativo richieste pressanti, multiple e a volte contraddittorie. Dall'istruzione e dalla formazione ci si attende la soluzione dei problemi di competitività delle imprese, della crisi occupazionale e del dramma dell'emarginazione sociale; ci si aspetta insomma un contributo al superamento delle difficoltà attuali e al controllo dei profondi mutamenti sociali odierni.

La formazione dunque, nella sua globalità, diviene centrale e se inserita nel contesto di azioni con provvedimenti su diversi livelli (politica industriale, commerciale e di ricerca) può contribuire alla soluzione dei problemi immediati legati sia alla congiuntura che alle carenze strutturali.

Oggi, pertanto, l'Europa interpreta la formazione come uno strumento di politica attiva del mercato del lavoro, in grado di contrastare la disoccupazione, soprattutto giovanile, e di accrescere la competitività delle imprese e la diffusione delle nuove tecnologie.

In questa ottica il Patto sociale e per lo sviluppo firmato tra il governo e le parti sociali nel dicembre 1998 ha attribuito alla formazione una centralità nuova rispetto alla qualità dello sviluppo e dell'occupazione.

Il Patto ha delineato i contorni istituzionali di sistemi, decentrati e integrati, di formazione e di ricerca, aperti al contesto sociale e produttivo. Università, scuola, formazione professionale superano le separatezze tradizionali attraverso gli snodi della certificazione e dei crediti formativi, che consentono - sulla base degli orientamenti europei espressi nel Libro bianco della Cresson e già sperimentati nei paesi più avanzati - la costruzione di percorsi personalizzati di formazione e un nuovo rapporto tra formazione e lavoro.

In tale contesto furono individuati quali obiettivi, l'ampliamento della partecipazione all'istruzione superiore e universitaria contrastandone il carattere sociale selettivo, l'abbattimento dell'alto tasso di dispersione e della divaricazione tra le aree territoriali, l'attivazione di una politica integrata per il diritto allo studio che consenta di acquisire un tasso di laureati convergente con quello dei paesi più industrializzati dell'Unione europea. E proprio a tale fine sono stati messi a punto gli strumenti per ampliare ed articolare l'offerta formativa anche mediante l'istituzione di percorsi di formazione superiore non universitaria (IFTS), per potenziare il fondo per il diritto allo studio, per sostenere il processo di decongestionamento dei megatenei, per istituire un Sistema Nazionale di Valutazione collegandolo a una politica di redistribuzione incentivante delle risorse.

La chiave organizzativa che ha consentito un cambiamento di tale portata culturale, prima ancora che organizzativa e disciplinare, è stata l'autonomia negli atenei. Autonomia intesa come autogoverno, come responsabilizzazione, come apertura ai diritti degli studenti e alla domanda di formazione e di innovazione che viene dai lavoratori e dal territorio.

In particolare l'introduzione dell'autonomia didattica, prevista dalla legge n. 127/97 ha costituito l'occasione per riarticolare e qualificare l'offerta formativa, ridurre la durata dei corsi di studio universitari, abbattere il tasso di abbandono, elevare l'indice di occupabilità degli studi universitari attraverso la rivisitazione del ciclo di formazione universitaria - di I e II livello.

L'architettura del sistema e i nuovi titoli accademici con il decreto n. 509 del 3 novembre 1999 (G.U. n. 2 del 4.1.2000) è stata definita la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari attraverso l'individuazione di criteri generali atti a consentire agli atenei, in regime di completa autonomia, la progettazione dei propri corsi di studio.

Primo obiettivo della riforma è la realizzazione dell'autonomia didattica e cioè l'attribuzione alle università della facoltà di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo. L'ordinamento didattico determina in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo.

Con la riforma si è, inoltre, inteso sostenere la convergenza del sistema italiano di istruzione superiore verso il modello europeo delineato dagli accordi europei della Sorbona e di Bologna. Tali accordi si propongono di costruire, entro il primo decennio del 2000, uno spazio europeo dell'istruzione superiore, articolato essenzialmente su due cicli o livelli principali di studio, finalizzato a realizzare la mobilità internazionale degli studenti e la libera circolazione dei professionisti ed a favorire il riconoscimento internazionale dei titoli di studio.

Su tale prospettiva europea la riforma dell'istruzione superiore in Italia ha previsto un sistema articolato in tre settori o comparti istituzionalmente e funzionalmente distinti:

. l'istruzione universitaria;

. l'alta formazione artistica e musicale (legge 21 dicembre 1999, n. 508);

. la formazione tecnica superiore integrata (IFTS) (legge 17 maggio 1999, n. 144 - art. 69).

Per l'università la riforma ha previsto una nuova articolazione dei titoli di studio:

. la laurea (L), al termine di un corso di durata triennale che ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e di una adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici definiscono le competenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica anche a conclusione di attività formative propedeutiche;

. la laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea, che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Per i corsi di studio regolati da normative della Unione europea (medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, farmacia, architettura) sono istituite lauree specialistiche cui si accede con il diploma di scuola secondaria superiore;

. il diploma di specializzazione (DS) al termine di un corso di specializzazione (cui si accede con la laurea specialistica) che ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e che può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea (specialità mediche, formazione degli insegnanti di scuola secondaria, professioni legali);

. il dottorato di ricerca (DR), che ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, recentemente riordinato con regolamento n. 224 del 30.4.1999, cui si accede con il possesso di una laurea specialistica;

. le università possono inoltre attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Per la prima volta i Master universitari trovano una loro definizione a livello di normativa italiana.

Infatti, se fino ad ora l'utilizzo del termine era desunto da un uso estero, con il comma 8 dell'art. 3 si prevede il rilascio del titolo di Master universitario al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Si dà così forma concreta al riappropriarsi da parte delle università della formazione continua e ricorrente - life long learning - che è una esigenza prioritaria richiesta dal mondo del lavoro e che ha trovato fino ad oggi risposta presso altre agenzie formative. Le università rientrano in tal modo in un mercato della formazione post laurea, potendo porre i Master sia dopo la laurea di primo livello sia dopo quella di secondo livello. Il conseguimento del Master universitario richiede l'acquisizione di almeno altri 60 Crediti formativi universitari oltre quelli acquisiti per la laurea che dà accesso allo stesso.

Il vantaggio competitivo dei nuovi Master universitari non si ferma però al semplice fatto che un corso curato da un ateneo piuttosto che da una generica agenzia di formazione, garantisce meglio lo studente sul livello di serietà, preparazione e qualità dei contenuti formativi. Il vantaggio è anche rappresentato dal fatto che l'acquisizione di un Master universitario consente allo studente di poter riutilizzare - in toto o in parte - i Crediti formativi universitari acquisiti per il conseguimento del titolo in altri percorsi formativi sia di laurea, sia di specializzazione sia di ulteriori Master; e ciò ben si inquadra nello scenario che sottende tutta la nuova riforma, che è quello di inserire nel contesto della realtà formativa e lavorativa italiana la ricorrenza di periodi di lavoro e periodi di formazione. Certo, perché ciò abbia un'effettiva possibilità di concretizzarsi per un numero significativo di lavoratori, dovranno essere predisposti interventi legislativi anche a livello di leggi sul lavoro e a favore delle aziende che permettano ed anzi facilitino tali percorsi scuola-lavoro ai loro dipendenti.

Il percorso della riforma dell'autonomia didattica è iniziato con l'approvazione della legge 127/1997, la quale all'art. 17, comma 95 ha dettato i criteri generali per la definizione del quadro normativo relativo all'impostazione di un nuovo sistema degli ordinamenti didattici universitari.

·  Nella prima una Commissione ministeriale di studio ha elaborato un rapporto su Autonomia didattica e innovazione dei corsi di studio di livello universitario e post-universitario. Tale Rapporto è stato oggetto di un ampio lavoro di consultazione e confronto all'interno del mondo accademico che si è concluso con il Convegno nazionale di Roma dell'1-2 aprile 1998. Su tali basi il Ministro ha emesso due atti di indirizzo, sottoposti anch'essi ad un'ampia consultazione degli atenei, delle rappresentanze studentesche e delle parti sociali (organizzazioni sindacali e imprenditoriali);

·  la seconda fase, iniziata con l'inserimento degli obiettivi della riforma del Patto sociale per lo sviluppo, sottoscritto da governo e parti sociali nel dicembre 1998, ha visto la costituzione di gruppi di lavoro ministeriali, incaricati di formulare proposte per la redazione dei decreti applicativi delle leggi 127/1997 e 4/1999. Tali proposte sono confluite nel Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei (D.M. 3 novembre 1999, n. 509) adottato, previa acquisizione delle osservazioni e dei pareri favorevoli del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), della conferenza dei rettori delle Università Italiane (CRUI), del tavolo quadrangolare, del Consiglio di stato e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato;

·  la terza fase, ha riguardato la definizione dei c.d. Decreti di area. Con uno o più provvedimenti del MURST sono stati definiti le singole classi di appartenenza dei corsi di studio, sia di I che di II livello. Sulla individuazione di tali classi hanno lavorato, sin dall'inizio del 1999, 5 gruppi di lavoro costituiti con D.M. 18.12.1998.

Tali gruppi sono stati costituiti per ognuno delle grandi aree didattico-scientifiche entro le quali sono state raggruppate tutte le Facoltà e i corsi di laurea e di DU esistenti nell'Ordinamento Didattico Universitario e così distinte:

  • area dell'ingegneria e dell'architettura;
  • area sanitaria;
  • area umanistica;
  • area scientifico-tecnica;
  • area giuridico-economica e politica.

Con D.M. 4 agosto 2000 è stato quindi approvato il provvedimento con il quale sono state individuate 42 classi di corsi di laurea.

La definizione delle classi delle lauree specialistiche è stata avviata sempre dai cinque gruppi di lavoro nei mesi di aprile-luglio 2000 e quindi coordinata a livello ministeriale da una commissione della quale hanno fatto parte anche i Presidenti del CUN e della CRUI.

Con D.M. 28 novembre 2000, previa acquisizione dei pareri del CUN, del CNSU e delle competenti Commissioni VIII di Camera e Senato, sono state approvate 104 classi di corsi di laurea specialistica.

Per quanto riguarda invece le classi afferenti alle professioni socio-sanitarie, con due Decreti del 2 aprile 2001 sono state approvate 4 classi di corsi di laurea triennali e 4 classi di corsi di laurea specialistica, previo parere del Ministero della Sanità il cui concerto era richiesto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92.

In data 12 aprile 2001 è stata infine determinata la classe delle lauree e quella delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza, anche ai sensi del decreto legislativo n. 464/97 di concerto con il Ministro della Difesa e delle Finanze.

Tutti gli anzidetti decreti costituiscono oggi il quadro delle classi dei corsi di studio universitari di I e II livello approvati ai sensi dell'art. 17, comma 95 della Legge n. 127/97 e del regolamento attuativo n.509/99.

 

Determinazione delle classi di laurea universitarie

 

Le principali modifiche che il decreto apporterà sono le seguenti: nelle lauree triennali è previsto un massimo di 20 esami, mentre per le magistrali di 12, con il conseguente invito per le Università a far sì che più moduli vengano aggregati al fine di raggiungere uniche prove finali e meno frammentazione didattica.

Inoltre, la modifica prevede che agli studenti che nell'ambito di una stessa classe si trasferiscano da un'università ad un'altra o da un corso di laurea ad un altro, verrà garantito il riconoscimento di almeno la metà dei crediti accumulati fino a quel momento.

Il decreto indica alle università che almeno la metà dei docenti dei nuovi corsi sia di ruolo nelle materie che fanno parte del corso di laurea stesso.

Per l'attuazione della riforma sarà garantita la gradualità nell'arco di un triennio (per essere definitiva nell'anno accademico 2010-2011) affinché le università possano ricostituire un'offerta formativa rispetto alle nuove classi.

L'effetto prevedibile del nuovo decreto è quello di una consistente diminuzione e di una parallela riqualificazione dei corsi di laurea esistenti.

I crediti formativi universitari (CFU) e le classi dei corsi di studio

 

Obiettivo prioritario della riforma è stata una profonda revisione della didattica universitaria che viene ora più concentrata sulle esigenze dello studente. Lo strumento per la revisione del tradizionale impianto didattico dei corsi è il credito. L'introduzione del CFU (Credito Formativo Universitario) risponde all'esigenza di contrastare la mancata saldatura tra la durata legale dei corsi e quella effettiva e di contenere l'alto tasso di abbandono degli studi universitari. Queste ne sono le caratteristiche:

  • i crediti formativi universitari rappresentano la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale. Ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente;
  • la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. L'articolo 7 del regolamento prevede in tal modo che: "Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'unione europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata secondo le modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica";
  • è previamente determinata la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico;
  • i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto;
  • il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente;
  • i regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi predeterminati;
  • le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondano alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;

I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza. Sul piano nazionale sono individuati, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e quindi le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:

. attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (per ambito disciplinare si intende un insieme di settori scientifici disciplinari culturalmente e professionalmente affini);

. attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

. attività formative autonomamente scelte dallo studente;

. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;

. altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.

Stante l'autonomia delle università nel denominare i corsi di studio che esse istituiscono e nel definirne gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili non sono indicati per singolo corso bensì per classi di appartenenza, cioè per raggruppamenti di corsi di studio. Tutti i corsi che gli atenei istituiranno in una determinata classe condivideranno dunque necessariamente gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili, ma si differenzieranno tra loro (in regime di autonomia didattica) per la denominazione, per gli obiettivi formativi specifici e, soprattutto, per la scelta dettagliata delle attività formative che saranno richieste agli studenti per conseguire il titolo e del relativo carico di lavoro espresso in crediti, rispettando naturalmente i valori minimi fissati dal decreto.

Gli atenei potranno offrire così agli studenti più corsi di studio (e curricula di questi) della medesima classe, che diano una preparazione fortemente orientata alla professionalità (come nell'esperienza degli attuali diplomi universitari), oppure fortemente orientata ad una solida formazione di base aperta a successivi affinamenti (anche, eventualmente, con finalità di formazione di eccellenza), oppure con una qualunque formula intermedia tra queste tenendo presente che, in ogni caso, deve essere garantita al laureato sia un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali che l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

I risultati attesi

 

Una volta completate tutte le fasi della riforma, questi sono i risultati che ci si attende:

  • riduzione dei drop-out;
  • superamento / riduzione dei fuori corso;
  • abbassamento dell'età media dei laureati;
  • aumento del numero dei cittadini con titolo di studio universitario;
  • miglioramento delle condizioni di employability;
  • pari opportunità in ambito europeo.

L'introduzione dei CFU imporrà nuovi criteri e modelli per l'organizzazione della didattica situando al centro del sistema lo studente a cui verranno riservati adeguati strumenti di orientamento e di tutoraggio. Inoltre tutto il sistema sarà prevalentemente impostato sui percorsi di I livello, consentendo l'immissione nel mercato del lavoro di giovani laureati di età non superiore ai 22-23 anni anziché di 27-28 anni come attualmente. L'accentuazione, infine, degli strumenti e delle azioni di collaborazione tra università e tessuto economico e produttivo, nonché la prevista consultazione da parte degli Atenei delle parti sociali (ordini e collegi professionali, associazioni imprenditoriali, etc.), in sede di concreta progettazione di corsi di studio migliorerà gradualmente il tasso di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro.

L'inserimento dei Crediti formativi universitari, e il ruolo che gli stessi giocano nella camera dello studente, induce infine a ritenere superata la figura del fuori corso, anche in ossequio all'europeizzazione del nostro sistema universitario per lasciar spazio ad un nuovo patto fra lo studente e l'ateneo che tenga conto delle condizioni di frequenza possibili da parte dello studente con la nascita della figura dello studente part-time: e cioè impegno ridotto, tasse diminuite ma anche numero di crediti ai crediti acquisibili in un anno ridotto proporzionalmente.

Su tale linea illuminata ed innovativa già si stanno muovendo molti atenei, che già da tempo hanno modificato la loro offerta formativa ed i servizi resi agli studenti in funzione della diffusa constatazione che oggi solo un terzo di essi risulta impegnato esclusivamente nello studio.

I laureati dei percorsi triennali che intendono proseguire gli studi potranno iscriversi ai corsi di laurea specialistica (biennali).

Fonte:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Guida all'università e alle professioni - Roma, novembre 2002, a cura di IUAV università degli studi e CIMEA della fondazione RUI.

Il lavoro di apprendimento degli studenti e gli obiettivi formativi nelle classi

 

Conviene tener presente che il regolamento generale sull'autonomia didattica prevede che almeno la metà dell'impegno di lavoro complessivo di uno studente sia riservata allo studio personale e alle altre attività individuali. Perciò, nei casi in cui le università riservino precisamente il 50% del tempo di lavoro dello studente alle ore di studio personale, ogni studente sarà impegnato in attività di lezione o comunque organizzate dalle università per 750 ore l'anno; il che corrisponde a ben 28,85 ore settimanali per 26 settimane l'anno. Il valore di 26 settimane annue di lezione è quasi insuperabile, tenuto conto dei periodi di esame e delle vacanze natalizie ed estive. Dunque il valore prescelto di 25 ore per credito risponde anche alla necessità di non sovraccaricare lo studente durante le settimane di lezione.

Con riferimento agli allegati ai suddetti decreti sulle classi, si deve notare che ad ogni classe corrisponde un prospetto, intestato con la denominazione della classe (che, lo si ripete, non vincola in alcun modo le denominazioni che i corsi di laurea della classe assumeranno nelle singole università) e articolato in due parti: la prima contiene in forma descrittiva gli obiettivi formativi qualificanti della classe; la seconda contiene lo schema delle attività formative fissate come indispensabili per il conseguimento di quegli obiettivi formativi.

Gli obiettivi formativi indicano le competenze e le abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale del laureato. Quindi gli obiettivi formativi qualificanti di una classe sono destinati a cogliere in modo sintetico le figure culturali e professionali che i corsi di laurea della classe devono formare, garantendo comunque l'obiettivo di assicurare al laureato sia un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, sia l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Coma già si è rilevato, nella scelta delle università relativa ai propri corsi di laurea, il dosaggio tra questi due obiettivi potrà variare entro un ampio ventaglio di opzioni.

Il valore legale dei titoli

 

Va precisato che l'equivalenza del valore legale delle lauree della medesima classe non significa l'ammissione ai concorsi pubblici e le condizioni di accesso alle professioni regolamentate non possano prevedere, in qualche caso, il possesso di specifiche competenze oltre al titolo di studio di una certa classe, come del resto succede già oggi con la prescrizione del superamento di determinati esami. A tale riguardo, come del resto prevedono le leggi n. 4/1999 e n. 370/1999, è stato necessario procedere ad una rivisitazione organica di tutto il tema degli accessi al pubblico impiego e agli ordini professionali, in connessione con la nuova architettura degli studi universitari italiani (D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328).

Le classi insomma, insieme ai crediti, sono il fondamento stesso dell'ampia flessibilità cui vuole essere improntato l'intero nuovo sistema. Una flessibilità dell'offerta formativa che permetta alle università di differenziarsi tra loro e, all'interno di ciascuna, di differenziare i vari corsi di studio e i diversi curricula, per rispondere meglio e più prontamente alle mutevoli esigenze che provengono dalla cultura e dalla ricerca universitaria, dal mondo del lavoro, dalla domanda stessa di formazione da parte degli studenti.

Una volta chiarita la natura e il significato delle classi, può ora essere analizzata la forma con cui gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili di ogni classe sono stati determinati negli allegati ai decreti del 4 agosto, 28 novembre 2000, 2 e 12 aprile 2001. Per maggiore chiarezza, si premette però una breve introduzione della problematica tecnica dei crediti formativi universitari.

Come già sottolineato, i crediti formativi universitari rappresentano l'unità di misura del lavoro richiesto ad uno studente per ogni attività formativa svolta per conseguire un titolo di studio universitario. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per l'attività formativa tipica che è il corso di insegnamento, cui segue un esame che valuta la qualità e quantità dell'apprendimento del singolo studente, il lavoro formativo svolto dello studente consiste naturalmente nelle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario, etc., richieste dal corso di insegnamento, cui vanno anche aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non formalizzato, per completare la formazione richiesta per il superamento dell'esame. Per le altre attività formative (tesi, progetti, tirocini, conoscenza della lingua straniera, avviamento all'uso degli strumenti informatici di produttività personale, addestramento alle abilità comunicative o relazionali e al lavoro di gruppo, etc.) la misura dei crediti viene effettuata in modo simile, calcolando le ore di lavoro a carico dello studente.

La verifica della preparazione degli studenti per gli accessi

 

Il Regolamento introduce anche la possibilità da parte dell'ateneo di stabilire delle forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La norma indica alle università una nuova responsabilità sulla carriera e sulla preparazione dei suoi studenti, fino a quando gli stessi non conseguano il titolo finale. Le università dovranno farsi carico che le competenze acquisite dallo studente non vengano superate e rese obsolete da un eccessivo prolungarsi della carriera di studente. La responsabilità e le conseguenze che ciò genera non sono, quindi, più soltanto a carico dello studente ma coinvolgono anche l'ateneo, cui viene indicata una corresponsabilità nei confronti della società e del mondo del lavoro che accolgono i suoi laureati.

Sempre in tema di verifica, il Regolamento prevede all'art. 6, comma 1, che le università debbano richiede per l'iscrizione ai loro corsi, oltre il diploma quinquennale di scuola superiore, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Definite a livello di regolamenti didattici le conoscenze richieste, vengono determinate le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, la cui valutazione non positiva fissa degli obblighi formativi aggiuntivi che lo studente è tenuto a soddisfare nel corso del primo anno.

Riaffiora, seppur con modalità diverse, il criterio che non tutti i percorsi scolastici della scuola superiore preparano allo stesso modo per affrontare indistintamente qualsiasi corso di studio universitario. Questa volta, però, l'onere della preparazione adeguata non ricade sugli istituti secondari superiori - che possono essere chiamati tutt'al più a collaborare alle attività formative propedeutiche, poiché altrimenti si contravverrebbe alla liberalizzazione degli accessi universitari - bensì sulle stesse università che vengono ora gravate anche di questo impegno.

Le attività formative e crediti vincolanti e a libera scelta degli Atenei

 

Gli schemi di decreto in questione fissano solo i valori minimi dei crediti da attribuirsi ad ogni tipologia di attività formativa e, in qualche caso, a ciascun ambito disciplinare della tipologia, per un totale che non può superare i due terzi dell'intero percorso formativo del corso di studio. Viene riservato ai competenti organi didattici - che a loro volta si articolano a cascata nei regolamenti didattici di ateneo per gli aspetti generali e nei regolamenti didattici dei corsi di laurea per gli aspetti organizzativi e specifici - fissare in modo via via più preciso i dettagli dei curricula di ogni corso, elencando tutte le attività formative richieste per il conseguimento del titolo e il relativo numero di crediti fino al totale di 180 e 300, con l'unico limite del rispetto dei valori minimi indicati dal decreto per ciascuna tipologia di attività formativa e, eventualmente, per ciascun ambito disciplinare, nonché del raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della classe.

Il regolamento sull'autonomia didattica (D.M. n. 509/99) associa ad ogni credito un valore in ore di lavoro pari a 25 ore e quindi a 1500 ore di lavoro annue. È ammessa la scelta di un valore diverso, purché motivata e comunque muovendosi entro una fascia massima di oscillazione del 20 (quindi tra 20 e 30 ore per credito, ovvero tra 1200 e 1800 ore annue). Il Ministero ha operato la scelta del valore di 25 ore. Tenuto conto che il valore 25 corrisponde ad un impegno notevole di lavoro settimanale per uno studente pari a 31,25 ore per 48 settimane (tutto l'anno meno un mese di vacanza dallo studio), i predetti decreti hanno assegnato, in prima applicazione, il valore di 25 ore ad ogni credito per ogni classe.

Tale scelta offre il vantaggio di rendere possibile di dedicare ulteriori ore all'attività formativa sia agli studenti che vogliano impegnarsi di più rispetto alla media (per abbreviare il corso degli studi, per anticipare crediti formativi utili nel prosieguo della carriera, per migliorare la qualità del proprio apprendimento, etc.), sia agli studenti che abbiano bisogno di qualche sforzo aggiuntivo di recupero perché in ritardo rispetto ai tempi medi di apprendimento, in modo da facilitare l'obiettivo strategico generale di rendere la durata reale degli studi corrispondente alla durata legale per la generalità degli studenti che si impegnano adeguatamente.

Normativa di riferimento

 

La razionalizzazione dell'offerta formativa, nell'ambito dell'autonomia didattica degli Atenei, è alla base del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509".

Con l'applicazione del D.M. 509/99 erano state introdotte diverse e sostanziali novità nell'organizzazione ed erogazione della didattica universitaria; la disattivazione dei precedenti percorsi formativi aveva determinato l'istituzione e l'attivazione di nuovi corsi di studio, non solo con la conseguenza dell'organizzazione diversa delle attività formative, ma anche con nuove finalità maggiormente correlate ai rapidi mutamenti socio-culturali degli ultimi decenni.

Il D.M. 270/04 prevede oggi una serie di interventi volti a potenziare la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa tramite il miglioramento e la maggiore qualificazione dei percorsi di studio, da svolgere prevalentemente attraverso la riduzione del numero dei corsi di laurea triennale e magistrale, l'accorpamento di alcuni di quelli esistenti e la loro trasformazione in curricula di corsi di studio.

Sulla base del D.M. 270/04 sono possibili tre diversi percorsi triennali:

  • percorso metodologico (o culturale) puro;
  • percorso professionalizzante puro;
  • percorso ad Y, con una base comune e un'articolazione successiva in "metodologico" e "professionalizzante".

I percorsi anzidetti, se appartengono alla medesima classe e sono quindi presumibilmente affini tra loro, devono condividere attività formative di base e caratterizzanti comuni.

Per cominciare, un percorso triennale professionalizzante non deve dare accesso soltanto alle professioni regolamentate dal DPR 328/01, ma deve interfacciarsi completamente con il mondo del lavoro in relazione alle nuove opportunità create dalla rapida evoluzione delle professioni. Di estrema importanza è il concetto di "occupabilità"; per "occupabilità" si intende la preparazione di una figura professionale che sappia rispondere alle varie esigenze del mercato del lavoro e che sia dotata di un sapere critico che permetta di adattarsi continuamente ai rapidi mutamenti scientifici e/o socio-culturali.
Mentre per l'ammissione ai corsi di laurea non sono previste nel D.M. 270/04 novità importanti rispetto a quanto riportato nel precedente D.M. 509/99, la situazione è significativamente diversa nel caso dei corsi di laurea magistrali: per questi il percorso formativo è ora strutturato su 120 (non più su 300) CFU.
I requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrali, secondo l'art. 6, comma 2, del D.M. 270/04, prevedono comunque il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione degli studenti; per requisiti curriculari si devono intendere determinati contenuti e competenze necessari per il successivo percorso di II livello e ai quali corrispondono un numero minimo di CFU. Non appare invece opportuno considerare la laurea di I livello posseduta dallo studente come requisito curriculare indispensabile per l'iscrizione a un determinato corso di laurea magistrale; questa, infatti, non sempre garantisce il possesso di specifici requisiti sufficienti e necessari per l'iscrizione a un determinato corso di laurea magistrale.

E' inoltre previsto il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali, ma solo se certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Anche il "Diploma-supplement" può rappresentare uno strumento per il riconoscimento dei CFU conseguiti dallo studente, al fine di favorire la sua mobilità tra strutture didattiche differenti (in particolare, iscrizione ai corsi di laurea magistrale).

Qualunque forma didattica, per essere efficace, non solo deve condurre a una generale semplificazione e a una ottimizzazione delle risorse ma deve anche essere accompagnata da forme di incentivazione. La creazione dello "spazio europeo dell'istruzione superiore" e il processo di integrazione dell'istruzione superiore e della ricerca coinvolgono le Università in due ambiti: da un lato in una sempre maggiore e più strutturata cooperazione anche con istituzioni ed enti esterni al mondo accademico, dall'altro in una più aperta competizione nazionale e internazionale.
L'offerta formativa va quindi diversificata; deve essere tanto flessibile da poter soddisfare allo stesso tempo le esigenze della società, quelle dell'economia e quelle di una popolazione studentesca variamente composta e con esigenze differenti, determinando anche una speciale attenzione alla dimensione della formazione lungo tutto l'arco della vita (lifelong learning).