IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con Decreto Rettorale 6 maggio 1996, n.1885;
Visto il D.P.R. 382/80, concernente il "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
Vista la legge 3 luglio 1998, n.210, recante le "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", ed in particolare l'art.4, riguardante il Dottorato di ricerca, che prevede che le Università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, e l'art.6, comma 1 b) con cui vengono abrogati gli articoli da 68 a 73 del D.P.R. 382/80, gli articoli 3,7 e 8, questi ultimi solo modificati, della legge 398/89 e ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui al predetto art.4;
Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 30 aprile 1999, n.224 con cui, in attuazione della su citata legge 210/98, è stato adottato il regolamento che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 13 e 14 settembre 1999, con le quali è stato approvato il testo del Regolamento per gli Studi di Dottorato di Ricerca, in applicazione della legge 210/98 e del Regolamento ministeriale, emanato con D. M. 30.4.1999, n.224., con l'indicazione che venga aggiunto che la distribuzione delle risorse disponibili è deliberata dal Senato Accademico, sulla base di una valutazione svolta, ai fini istruttori, dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo utilizzando i parametri adottati dal MURST per la distribuzione dei fondi europei.
D E C R E T A
ai sensi dell'art.66, comma 1, dello Statuto, è emanato il Regolamento dell'Università di Catania per gli studi di Dottorato di Ricerca, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Catania 27 ottobre 1999
IL RETTORE
(E.Rizzarelli)
Regolamento dell'Università di Catania
per gli Studi di Dottorato di Ricerca
(In applicazione della L. 210/98 e del Regolamento Ministeriale del 30.04.1999, pubblicato sulla G.U.R.I. del 13.07.99)
Capo I
(oggetto, ambito di applicazione e finalità)
Art. 1
1) Il presente regolamento disciplina, in applicazione della L. 3 luglio 1998, n. 210 e del Regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.M. del 30.04.1999, l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, le modalità di conferimento, gli obblighi e i diritti dei dottorandi, nonché le convenzioni per il finanziamento dei posti aggiuntivi di dottorato.
Art. 2
1) I corsi di dottorato di ricerca (CDR) sono finalizzati all'acquisizione e approfondimento delle metodologie per la ricerca scientifica attraverso lo svolgimento di attività di ricerca anche mediante soggiorni di studio all'estero e stage presso enti pubblici e privati. Essi forniscono le competenze necessarie per esercitare presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione e consistono nello svolgimento di programmi di ricerca, in collaborazione eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche attinenti al CDR prescelte dagli stessi interessati con l'assenso e la guida dei docenti del relativo corso e in cicli di lezioni e di seminari specialistici.
2) Responsabile della proposizione e svolgimento del Programma è il Collegio dei docenti del dottorato (CDD) presieduto dal Coordinatore, scelto tra i membri dello stesso collegio.
3) Le finalità di ciascun corso di dottorato potranno attuarsi in un ambito scientifico afferente ad un'area/settore scientifico-disciplinare o interdisciplinare anche di pertinenza di più Facoltà.
Capo II
(istituzione dei corsi di dottorato di ricerca)Art. 3
1) I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'Università anche in consorzio con altri Atenei o mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee (art. 4, comm. 4, L. 210/98, Regolamento Ministeriale art. 1, comma 2).
2) I corsi di dottorato, di durata triennale, possono prevedere, dietro opportuna motivazione contenuta nella proposta istitutiva, una durata maggiore.
Art. 4
1) Il Rettore dell'università istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei consigli di dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento delle ricerca universitaria determinate dagli statuti, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo dell'ateneo, subordinatamente alla verifica della sussistenza, da parte del Nucleo di valutazione, dei requisiti di idoneità di cui al successivo art. 5.
2) Le nuove attivazioni ed i rinnovi devono essere presentati entro il 31 ottobre di ciascun anno. Entro il 15 marzo successivo il Senato Accademico dovrà deliberare in ordine all'istituzione degli stessi.
3) Il nucleo di valutazione interna valuterà con periodicità costante la permanenza dei suddetti requisiti.
Art. 5
1) Nell'ambito della programmazione annuale, il Senato Accademico destina le risorse sufficienti per l'istituzione dei nuovi corsi di dottorato e per il rinnovo di quelli esistenti in possesso dei seguenti requisiti:
A) denominazione e tematica scientifica del dottorato che deve riferirsi almeno ad un settore scientifico disciplinare di tipologia sufficientemente ampia in grado di offrire programmi sufficientemente estesi su cui modellare poi i percorsi delle singole ricerche aventi anche carattere di interdisciplinarietà.
B) indicazioni di: a) un docente quale coordinatore responsabile dell'organizzazione del Corso, scelto tra i membri del collegio docenti, non impegnato in altro corso di dottorato, avente una specifica esperienza nell'area scientifica di riferimento desumibile anche dall'attività scientifica dell'ultimo quinquennio; b) un Collegio dei docenti composto da un congruo numero, non inferiore a 7 (sette) elementi, tra professori e ricercatori dell'area scientifico-disciplinare di riferimento del corso, afferenti al Dip./Fac. di afferenza del corso stesso e non impegnati in altro dottorato, aventi una specifica esperienza nell'area scientifica di riferimento desumibile anche dall'attività scientifica dell'ultimo quinquennio; c) un numero di tutors proporzionato al numero di iscritti al corso afferenti all'area scientifica di riferimento del corso medesimo.
C) disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche da utilizzare per lo svolgimento del corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi.
D) indicazione del numero massimo di dottorandi per ciclo che la struttura può ricevere, tale numero non può comunque, essere inferiore a tre.
E) possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorativa.
F) formulazione di un programma formativo didattico-scientifico nel quale vengano indicati specificatamente le modalità di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati.
2) Assodata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma, la distribuzione delle risorse disponibili per l'istituzione di nuovi dottorati ed il rinnovo di quelli esistenti è deliberata dal Senato Accademico sulla base di una valutazione svolta, ai fini istruttori, dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:
- L 'area di intervento;
- I profili specifici da formare;
- Le esigenze di mercato;
- Gli sbocchi occupazionali previsti;
- L'attività formativa già realizzata in passato;
- La partnership;
- L'uso di attrezzature e materiale didattico;
- I docenti/non docenti interni/esterni;
- L'attività di accompagnamento e di follow-up;
- Valutazione della qualità delle attività formative;
- Gli obblighi degli studenti;
- La valutazione dei dottorandi;
- L'attività di valutazione del corso.
3) Il nucleo di valutazione interna verifica con cadenza annualela permanenza dei requisiti e dei parametri di cui sopra, per i corsi istituiti e la rispondenza dei corsi agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
4) Il Consiglio di Amministrazione su conforme parere del S.A. delibera sull'istituzione dei corsi di dottorato ed assegna un numero di borse di studio, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi da formare.
5)Il programma si intende approvato per 3 cicli.
6) L'istituzione dei corsi viene comunicata al MURST che ne cura la diffusione.
7) Il Rettore invia al MURST, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico alla relazione stessa.
Art. 6
1) il corso di dottorato di ricerca (CDR) può avvalersi di "esperti" qualificati nei settori scientifico-disciplinari del corso medesimo, anche stranieri o esterni all'Università , per lo svolgimento di attività didattica, seminari. Gli "esperti" possono partecipare, se invitati, alle riunioni del Collegio dei docenti (CDD), ma senza diritto di voto.
2) il Coordinatore del CDR, scelto in seno al Collegio docenti tra i professori e ricercatori a tempo pieno, fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del CDD ed ha il compito di organizzare l'attività didattica ai fini dell'addestramento alla ricerca scientifica degli iscritti, secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal CDD. Per lo svolgimento dei propri compiti può avvalersi della collaborazione di un coadiutore. In caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni, il Collegio nomina tra i propri membri un sostituto con pari requisiti. Il Coordinatore autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di studio o stage all'estero per periodi singolarmente considerati non superiori a sei mesi.
3) il Collegio dei docenti definisce le linee scientifiche del corso, organizza nel dettaglio l'attività didattica - in relazione alla programmazione delle Facoltà -, per il conseguimento del dottorato di ricerca, fissandone le modalità di svolgimento e tenendo conto delle disponibilità didattiche delle strutture interessate, ivi comprese quelle delle eventuali sedi consociate, dei servizi esistenti per gli iscritti e per i docenti e delle esigenze degli allievi. Il CDD ha inoltre i seguenti compiti specifici:
- decide in merito alle iniziative utili alla migliore attuazione del programma didattico e di ricerca;
- affida gli insegnamenti, le attività seminariali e le ulteriori attività didattiche ai vari docenti o "esperti", anche esterni al dottorato, avendone accertato i requisiti e la disponibilità;
- approva i progetti di ricerca ed i piani di studio presentati dai singoli iscritti al corso;
- assegna a ciascun iscritto un Tutor con funzione di supervisore e relatore che li segua nell'attività di studio e di ricerca;
- autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o stage all'estero per periodi singolarmente considerati superiori a sei mesi presso Università o Isituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il dottorato ricerca;
- esamina la relazione di fine anno prodotta da ciascun dottorando ed esprime - sulla base della relazione, della frequenza all'attività didattica, del giudizio dei Tutor - una valutazione sull'assiduità e sull'operosità dei singoli allievi deliberandone l'ammissione all'anno di corso successivo (o all'esame finale al termine del corso) ovvero proponendo al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di quegli iscritti che non abbiano conseguito un giudizio favorevole.
Art. 7
1) I corsi di dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Università mediante convenzione, anche in consorzio con altri Atenei. In tal caso, nella proposta istitutiva di cui all'art. 5 deve essere specificato l'apporto che ciascun Ateneo consorziato reca sul piano didattico-scientifico, strutturale, finanziario ed in risorse umane. In tal caso l'istituzione avviene mediante la stipula di una convenzione fra gli Atenei consociati, la cui proposta deve essere inoltrata assieme alla proposta istitutiva del relativo corso di dottorato.
Nella sottoscrizione dell'atto convenzionale, la Sede consociata deve dichiarare, tra l'altro, di accettare quanto disposto dal regolamento dell'Università di Catania in materia di dottorati di ricerca.
- I corsi di dottorato possono essere istituiti dall'Università anche mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni - da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando - con enti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee (art.4, comma 4 L. 210/98 - Art. 1, comma 2 Regolamento Ministeriale). La proposta di convenzione va inoltrata assieme alla proposta istitutiva del corso di dottorato ed il finanziamento previsto con la stessa deve essere riferito ad almeno la metà dei posti, di cui all'art. 5, p. 3 (con arrotondamento all'unità per eccesso), oltre che ai contributi finanziari per le spese di funzionamento
Capo III
(struttura del programma di dottorato di ricerca)
Art. 8
Una proposta di dottorato deve contenere:
- il titolo del corso proposto, la durata, non inferiore a tre anni, e le motivazioni scientifiche della stessa;
- le aree ed i settori scientifico-disciplinari di afferenza;
- il numero massimo di dottorandi che la/e struttura/e possono accogliere;
- gli spazi e le attrezzature a disposizione delle attività del corso di dottorato, nonché le risorse umane in personale docente e tecnico-amm.vo;
- quali siano i Dipartimenti, anche di altre sedi universitarie, concorrenti all'istituzione del corso e la definizione del corpo docente di cui all'art. 5;
- un regolamento/statuto che disciplini:
1) il percorso formativo del corso di dottorato;
2) le attività programmatiche del corso (lezioni, insegnamenti modulari, seminari ecc.) nonché le modalità di svolgimento e di partecipazione da parte dei dottorandi;
3) i criteri di valutazione dell'attività di ricerca svolta dai dottorandi;
4) gli eventuali periodi di formazione all'estero;
5) la possibilità di prevedere il superamento di esami per il conseguimento di crediti eventualmente previsti nel singolo corso di dottorato, che saranno accertati dal CDD all'atto della valutazione di fine anno.
Capo IV
(partecipazione e ammissione)Art. 9
1) Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazione d'età e cittadinanza, coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente (Art. 5, c. 1°, D.M.), ovvero di analogo titolo conseguito presso Università straniere. In tal caso, coloro che siano in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato - al collegio dei docenti secondo le modalità fissate dal bando di concorso. I cittadini extracomunitari che superino le prove d'esame sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, nel limite dei posti istituiti con arrotondamento all'unità per eccesso.
Art. 10
1) Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato è emanato dal Rettore che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.
Il bando di concorso dovrà indicare:
a) il numero complessivo di candidati che possono essere ammessi al corso di dottorato;
b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;
c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri di cui all'art. 7 del Reg. Min.;
d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.
Art. 11
1) L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla Ricerca scientifica nei settori attinenti al corso di Dottorato. E' compresa nella prova orale una verifica della lingua straniera conosciuta dal Candidato.
- In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. In caso di diversa valutazione da parte dei Commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato fino a 20 punti per ciascuna prova.
- E' ammesso alla prova orale il Candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
4) Il colloquio si intende superato solo se il Candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. Lo svolgimento del colloquio è pubblico.
5) Al termine della prova d'esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai Candidati nelle singole prove, procedendo, eventualmente, ad una valutazione comparativa.
6) I Candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
7) In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria
Art. 12
1) Le Commissioni, costituite ai sensi di cui ai punti successivi del presente Regolamento, operano assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati, avviando i propri lavori nei 30 giorni successivi alla data della lettera di trasmissione del Decreto Rettorale di nomina e concludendoli nei 50 giorni successivi.
2) I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i Commissari, devono essere depositati presso il competente Ufficio dell'amm.ne entro il termine sopra indicato.
3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel bando di concorso.
4) Ai sensi della L. 241/90 e del vigente Regolamento d'Ateneo viene assicurato l'accesso agli atti del Concorso.
Art. 13
1) Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto le Commissioni per l'Esame di Ammissione (CA) ai Corsi di Dottorato di Ricerca (CDR) con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Catania.
2) Le CA di cui al punto precedente sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso di dottorato e/o a settori affini designati mediante sorteggio di cui al comma 5, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del Regolam. Ministeriale. Nel caso di membri stranieri, occorre che lo stesso CDD ne accerti l'affinità ai settori scientifico-disciplinari del CDR.
3) Il Rettore attiva le procedure per la nomina delle commissioni dopo la scadenza dei termini di cui al bando di concorso, invitando i Coordinatori dei CDR, su delibere dei rispettivi Collegi, alla designazione dei nominativi sorteggiabili, fermo restando che il sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza dei termini di cui sopra.
4) Le designazioni dovranno essere effettuate entro la scadenza fissata dal Rettore. Nel caso in cui i Collegi, regolarmente convocati, non dovessero provvedere nei termini prescritti, l'eventuale designazione sarà effettuata dal Rettore su proposta del Coordinatore del dottorato.
5) Il sorteggio dovrà avvenire su due distinte rose di nominativi appartenenti ai settori scientifico-disciplinari del CDR e/o a settori scientifico-disciplinari affini, indicati dal CDD : la prima ("interni") costituita da sei elementi scelti tra i Professori di I o II fascia e Ricercatori dell'Università sede amm.va o, nel caso di dottorati consorziati, anche della sede consociata; la seconda ("esterni") costituita da tre elementi di ruolo scelti tra i Professori di I e II fascia e Ricercatori, esterni all'Università sede amm.va e agli Atenei sedi consociate.
6) Nella rosa dei docenti "interni" non possono essere indicati più di tre membri appartenenti al CDD.
Oltre ai membri effettivi saranno sorteggiati, con gli stessi criteri, tre membri supplenti, due "interni", chiamati nell'ordine del sorteggio, e uno "esterno".
7) Le Commissioni, comunque, sono formate da due membri estratti a sorte tra la rosa dei sei (interni) e da un membro estratto a sorte tra la rosa dei tre (esterni) cui vanno aggiunti gli eventuali "esperti" di cui al comma 2, così come designati dal CDD, nel numero massimo di due.
In caso di dimissioni motivate, il membro effettivo può essere sostituito da un membro supplente di pari estrazione.
8) La Presidenza della Commissione è assunta dal Professore di I fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In assenza di Professori di I fascia, la Presidenza è assunta dal Professore di II fascia più anziano in ruolo; a parità dal più anziano d'età. In assenza di Professori di I e II fascia, la Presidenza è assunta dal Ricercatore più anziano in ruolo; a parità dal più anziano d'età.
9) La data del sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici è stabilita dal Rettore successivamente alla scadenza del bando.
Lo svolgimento delle operazioni di sorteggio è pubblico.
10) Alle operazioni relative provvede un'apposita commissione composta dal Responsabile della Divisione Segreteria Studenti, dal Responsabile dell'Ufficio Dottorato di Ricerca e da un dipendente di qualifica non inferiore alla 6^, quest'ultimo con compiti di Segretario. Dell'esito delle predette operazioni viene steso un apposito processo verbale sottoscritto dai Componenti la Commissione.
CAPO V
(obblighi e diritti dei dottorandi)Art. 14
1) Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (laurea, DU/ I, II livello, Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca).
2) I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività previste dal corso di dottorato secondo le modalità fissate dal Collegio dei docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di attenersi a quant'altro legittimamente stabilito dal Collegio medesimo.
3) Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una particolare relazione sull'atttività e le ricerche svolte al collegio dei docenti che, previa valutazione dell'assiduità e operosità di ciascuno di essi, ne delibera l'ammissione all'anno di corso successivo ovvero ne propone al Rettore l'esclusione dal corso.
4) In caso di sospensione dalla frequenza per grave e documentata malattia, maternità e servizio militare per un periodo superiore a trenta giorni, non può essere erogata la borsa di studio per lo stesso periodo. Analogamente, non può essere erogata la borsa in caso di esclusione dal corso.
5) Il collegio dei docenti, al termine dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi che abbiano sospeso il corso secondo quanto previsto al comma precedente, abbiano recuperato il periodo di assenza o debbano differire di un anno la presentazione della tesi senza diritti di alcun genere in ordine al beneficio di borsa studio.
6) Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri. Per periodi singolarmente considerati non superiori a sei mesi è richiesto il consenso del coordinatore del corso; per periodi superiori la motivata deliberazione del collegio dei docenti. In nessun caso la permanenza in Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il dottorato di ricerca può eccedere la metà del periodo previsto per il conseguimento del dottorato.
7) La borsa di studio viene erogata in rate bimestrali posticipate.
8) Per i consentiti periodi di frequenza all'estero, ove autorizzati, la borsa di studio di cui al successivo art.24 è incrementata del 50%.
Art. 15
- Ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L.210/98, può essere affidata ai dottorandi una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di studio di 1° e 2° livello, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.
- Spetta al Collegio dei docenti, accertati i requisiti della sussidiarietà e di integrazione come sopra, sentito il Tutor, verificare la sussistenza o meno di un'eventuale incompatibilità, qualora l'attività didattica sia di impedimento all'assolvimento delle attività previste dal programma formativo del corso di dottorato.
3) L'attività didattica de quo non può, in ogni caso, eccedere il tetto delle 60 ore per anno accademico.
Art. 16
1) Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono alle Cliniche universitarie si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 25, della L. 14.1.1999, n. 4. Tale attività viene svolta senza oneri per il bilancio dell'Università di Catania e non dà luogo a diritti in ordine all'acceso ai ruoli delle università italiane, di carattere previdenziale, di anzianità, a trattamenti economici di alcun tipo, ecc.
Art. 17
1) Il titolare di assegni di ricerca può frequentare, anche in deroga al numero determinato, al pari degli iscritti di cui all'art. 24, comma 6, del presente Regolamento, corsi di dottorato per i quali abbia superato le relative prove di ammissione.
2) L'ammissione alla frequenza al corso di dottorato per il conseguimento del titolo è in ogni caso subordinata all'accertamento, da parte del CDD, dell'appartenenza/affinità delle tematiche del corso di dottorato con quelle del Settore per il quale è stato attribuito l'assegno. L'ammesso al corso dovrà attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dottorato di ricerca.
3) L'ammissione di cui sopra non può aver luogo a corso di dottorato già iniziato e comunque non oltre il termine di cui all'art. 24, comma 12.
CAPO VI
(esame finale)Art.18
1) Le singole Commissioni giudicatrici (CG) per la valutazione dell'esame finale, necessario per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, per i corsi con sede amm.va presso l'Università degli Studi di Catania, sono nominate dal Rettore, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del citato Regolamento ministeriale, su indicazione del Collegio docenti del corso di dottorato. Il CDD di ciascun corso può anche prevedere la costituzione di CG per la valutazione di singoli dottorandi sulla base di specificità curriculari. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
2) Ciascuna CG, su indicazione del CDD, è composta da tre membri scelti tra i Professori e Ricercatori di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso che non siano componenti del Collegio dei docenti. Delle commissioni non possono far parte i Tutor. Almeno due membri devono appartenere ad Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato.
3) Oltre ai membri effettivi saranno designati due membri supplenti, di cui almeno uno del ruolo degli ordinari o associati, appartenenti ad Università diverse.
4) Il Collegio dei Docenti del CDR può inoltre indicare fino a due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle Strutture pubbliche e private di ricerca, con i quali integrare la CG. Gli esperti stranieri di strutture pubbliche di formazione devono appartenere a strutture di insegnamento superiore.
5) Il Rettore attiva le procedure per la nomina delle CG dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei Candidati, invitando i Coordinatori dei CDR a provvedere alla designazione dei relativi membri. Nel caso in cui i Collegi dei Docenti, regolarmente convocati, non dovessero provvedere entro i termini prescritti, l'eventuale nomina sarà effettuata dal Rettore su proposta del Coordinatore.
- La presidenza della CG è assunta dal professore ordinario più anziano in ruolo o dal professore di
seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presenti. Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Ricercatore, ove presente, o dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, ovverosia dal Professore di 1^ fascia con minore anzianità nel ruolo nel caso di commissione interamente formata da Professori di 1^ fascia.
Art. 19
1) Le Commissioni giudicatrici devono concludere le relative operazioni entro i 90 giorni successivi alla data di trasmissione della nota rettorale di nomina. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
2) Decorso il termine di cui al precedente comma senza che la commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
3) L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui candidati.
4) Gli accordi di cooperazione interuniversitaria possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
Art. 20
1) Alla tesi di dottorato, redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del CDD, firmata dal Tutor e dal Coordinatore, va allegato il giudizio di ammissione all'esame finale - da esprimere entro e non oltre il 15 Ottobre - del collegio docenti, integrato da una relazione scientifica del Tutor che illustri il contenuto della stessa.
2) Il CDD può anche consigliare al candidato di presentare richiesta di proroga per la presentazione della tesi, ai sensi di cui al successivo art. 21, comma 1°, p. e.
3) I candidati ammessi dal CDD all'esame finale, ultimato il corso, dovranno presentare al Rettore, pena la decadenza dalla partecipazione al medesimo:
1 - entro e non oltre il 31 ottobre, formale istanza di ammissione all'esame finale e in pari data eventuale richiesta di proroga nei casi e ai sensi del successivo art.21;
2 - entro e non oltre il 10 dicembre, in triplice originale, la tesi per il conseguimento del titolo con allegato il giudizio di ammissione e la relazione scientifica del Tutor.
Art. 21
1) Per gravi comprovati motivi che non consentano il completamento e quindi la presentazione della tesi nel termine previsto, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami per il ciclo successivo. Ad evitare disparità di trattamento, si preindicano i casi in cui si può presentare richiesta di proroga per la presentazione della tesi:
- Malattia: occorre idonea documentazione medica;
- Caso fortuito e forza maggiore (per esempio un lavoro scientifico che preveda la presenza in un paese colpito da grave calamità naturale o da straordinari eventi politici);
- Maternità o gestazione: documentazione ostetrica o ginecologica;
- Servizio militare di leva;
- Esigenza di approfondimento della tesi di dottorato, con parere del collegio dei docenti, così come disposto con circ. MURST 1088/94;
2) I candidati interessati alla proroga dovranno inoltrare al Rettore, entro lo stesso termine del 31 ottobre, una formale istanza corredata del parere del collegio dei docenti e della documentazione che giustifica la richiesta di proroga. In ogni caso, il candidato dovrà richiedere al Collegio dei docenti, entro il 1° ottobre, il prescritto parere.
3) L'autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non può in alcun modo comportare oneri di carattere economico per l'amministrazione né ulteriore titolo alla borsa di studio, che ha comunque termine con la conclusione del ciclo di dottorato, o altre eventuali agevolazioni previste dall'ordinamento universitario.
4) La data fissata per la discussione della tesi di dottorato di ricerca non può essere disattesa. I candidati interessati possono tuttavia chiedere al Rettore di tener conto di particolari circostanze (malattia, caso fortuito e forza maggiore) che hanno precluso loro lo svolgimento della prova d'esame. Qualora il Rettore, per le circostanze anzi dette, riterrà giustificata l'assenza, ne darà comunicazione scritta agli interessati che potranno sostenere la prova finale assieme ai candidati del ciclo successivo.
Art. 22
1) Note le commissioni d'esame, ne sarà data informazione ai candidati perché inviino copia della tesi (con allegato giudizio di ammissione integrato dalla relazione scientifica del Tutor) a ciascuno dei membri.
2) Sarà cura dei Coordinatori di dottorato, nota la data della seduta d'esame, darne comunicazione ai candidati almeno quindici giorni prima. Il calendario d'esami sarà affisso presso la sede di ciascun corso di dottorato e dell'Ufficio competente.
Art. 23
1) Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale ed è conferito dal Rettore della sede amm.va del corso di dottorato a chi, avendo superato l'esame finale, ha ottenuto risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico (Difesa della Tesi).
2) La seduta di valutazione è pubblica e si svolge sulla base di un colloquio con il Candidato avente per tema la sua dissertazione finale. Il dottorando può chiedere di non dibattere in seduta pubblica parti della Tesi interessate ad eventuale copertura brevettuale.
3) Il Tutor per intervenire deve essere autorizzato dal Presidente della Commissione.
4) Finita la relazione e la Difesa pubblica, la Commissione opera in seduta segreta, redigendo una relazione generale sulle operazioni svolte e, per ciascun candidato che ha conseguito il titolo, una relazione sui lavori originali in base ai quali è proposto il conferimento del titolo medesimo.
5) La CG può approvare la ricerca condotta dal Candidato anche a maggioranza. La approvazione può avvenire con lode: in tal caso occorre l'unanimità della Commissione.
6) I giudizi dei Componenti della CG sono menzionati negli Allegati degli Attestati rilasciati dall'Università e riportati agli atti. L'attribuzione eventuale della lode è menzionata negli Atti ed è riportata nel relativo Attestato, rilasciato a firma del Rettore.
7) Il Titolo di Dottore di Ricerca, a giudizio insindacabile della Commissione, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale ed è conferito dal Rettore e può essere ripetuto una sola volta; l'Università sede d'esame, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del Titolo, l'Università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Il deposito della Tesi può essere ritardato fino ad un anno, su richiesta dell'interessato, per motivi di copertura brevettuale.
Capo VII
(borse di studio, tasse e contributi)Art. 24
1) L'Università definisce per ciascun corso di dottorato il numero di borse da attribuire.
2) Le borse, di durata pari all'intera durata del corso, vengono assegnate ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria stessa. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica del concorrente determinata ai sensi del D. P. C. M. del 30.4.97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 116 del 9 Giugno 1997.
3) Per ciascun corso di dottorato il numero delle borse conferite è non inferiore alla metà del numero di dottorandi ammessi. L'importo delle borse non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 3.8.98, n. 315 e successive modificazioni e integrazioni.
4) Per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in lire 15.000.000 ai sensi dell'art. 2 del Decreto interministeriale del 13.04.1990. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da servizio civile. Il reddito è riferito all'anno di erogazione della borsa. Per il beneficio della borsa, il candidato si avvale della facoltà dell'autocertificazione da riferire al periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale è effettivamente erogata la borsa. Il superiore limite può essere adeguato annualmente dal Rettore, con proprio decreto, sentito il Senato Accademico ed il Consiglio di Amm.ne.
- La borsa di studio viene corrisposta, con le seguenti rate bimestrali posticipate, scadenti:
1^ - 31 dicembre pagam. gennaio;
2^ - 28 febbraio " marzo;
3^ - 30 aprile " maggio;
4^ - 30 giugno " luglio;
5^ - 31 agosto " settembre;
6^ - 31 ottobre " novembre.
Il pagamento della 1^ rata è subordinato, comunque, all'emanazione del D.R. di nomina dei vincitori con eventuale attribuzione della borsa nonché alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l'inizio dell'attività da parte degli stessi - per il 1° anno - o all'ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°, oltre che all'autocertificazione sul reddito dei borsisti. Le successive saranno corrisposte automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
6) Gli iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura pari al contributo massimo previsto per gli studenti iscritti ai corsi Universitari.
7) Sono esonerati dal predetto versamento i dottorandi che godono della borsa di studio di cui ai commi 1 e 2.
8) Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno (o frazione di esso), non può chiedere di fruirne una seconda volta.
9) Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
10) Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della L. 30.11.1998, n. 389.
11) L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio di ricerca effettivamente resi.
12) Le attività di ciascun anno di corso di dottorato dovranno aver inizio con il mese di novembre e termine con il 31 ottobre dell'anno successivo. Quelle relative al 1° anno potranno iniziare non oltre il mese di febbraio previo, in ogni caso, formale impegno del CDD al compattamento e recupero del periodo di frequenza pregresso che consenta il completamento del primo anno entro il 31 ottobre. In tale evenienza, i borsisti potranno beneficiare per intero della borsa di studio.
I dottorati per i quali non sarà rispettato il termine sopra indicato, avranno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo.
Capo VIII
(norme finali)Art. 25
1) Le disposizioni di cui al CAPO V, CAPO VI, CAPO VII (art. 24, commi 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12) si applicano anche ai cicli di dottorato dell'Università attivi al momento dell'approvazione del presente Regolamento.
Art.26
- Per quanto non disposto specificatamente nei precedenti punti, l'Università si attiene alla normativa vigente.
Capo IX
(norme transitorie)
Art. 27
1) In deroga a quanto disposto all'art. 4., c. 2°, le nuove attivazioni ed i rinnovi per il XVI ciclo devono essere presentati entro il 31 gennaio 2000. Entro il 15 aprile successivo il Senato Accademico dovrà deliberare in ordine all'istituzione degli stessi.
2) Per l'anno accademico 1999-2000 - in deroga quanto disposto all'art. 24, c. 12° - le attività dei corsi di dottorato potranno avere inizio entro e non oltre il mese di Aprile, previo, in ogni caso, formale impegno del CDD al compattamento e recupero del periodo di frequenza pregresso che consenta il completamento del primo anno di corso entro il 31 ottobre. Diversamente, avranno inizio a decorrere dall'anno accademico successivo.
=================================
Legenda
CA
= Commissione esame di ammissione ai corsi di dottorato;
CDR
= Corso di Dottorato di Ricerca;
CDD
= Collegio dei docenti del corso di dottorato;
CG
= Commissione giudicatrice.