Articolo 1 - Principi Generali
1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.
2. Opera in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dell'Europa e di altri Paesi e promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.
3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni pregiudizio ideologico, politico e religioso.
4. Collabora con Organismi Comunitari e Internazionali e con Enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.
5. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza, pertanto riconosce la libera attività di ricerca e di insegnamento.
6. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.
7. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura.
8. Riconosce il diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso, in condizioni di eguaglianza, ai più alti gradi di studio.
9. Persegue i propri fini istituzionali favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la collaborazione con altri enti operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia.
10. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed alla collaborazione con altre strutture formative.
11. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di organizzazione del tempo libero nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno. Può provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di carattere gestionale di organismi associativi del personale dell'Ateneo e di Enti morali.
12. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di ogni libera forma associativa, che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.
13. Organizza corsi di orientamento per l'accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e cura l'aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.
14. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, persegue i più alti livelli di efficacia e di efficienza.
Articolo 2 - Natura giuridica e fonti normative
1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art.33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da Regolamenti di attuazione.
Articolo 3 - Libertà di ricerca
1. L'Università garantisce ai docenti e alle unità decentrate, autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.
Articolo 4 - Libertà di insegnamento
1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento con l'unico limite della coerenza del programma con i curricula didattici e con le esigenze di coordinamento didattico.